Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26707 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26707 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
LIQUIDAZIONE CTU
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 22/05/2025
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16952/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BRINDISI n. 1629/2012 depositata il 26/03/2019.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto AVV_NOTAIO generale in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del solo ricorso incidentale.
uditi gli avvocati NOME COGNOME COGNOME per la ricorrente e NOME COGNOME per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt. 15 d. lgs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. 115/2002 la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Brindisi – commissione per l ‘ alienazione dei veicoli 1.311/2004 D.M. G.G. Del 26/9/2005 – in data 12/6/2012, con cui veniva rigettata la richiesta di pagamento posta in essere in data 21/5/2012 da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’attività di custode.
PremRAGIONE_SOCIALE l’attività di custode giudiziario, espletata nell’ambito di vari procedimenti penali, tutti indicati nella documentazione allegata a ll’ istanza, la ricorrente aveva richiesto al Tribunale il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese maturate per tale attività, indicando tutti i dati relativi: ai veicoli custoditi; al l’a utorità che aveva provveduto all’affidamento in custodia; alla data dei sequestro; alla data delia demolizione; al totale dei giorni di custodia ed al dettaglio RAGIONE_SOCIALEe spese comprensive RAGIONE_SOCIALE voce “trasporto” e “custodia”. In particolare aveva precisato che : – con richiesta del 18/10/2005 il Tribunale – cancelleria corpi di reato – aveva invitato RAGIONE_SOCIALE a
compilare l’elenco RAGIONE_SOCIALEe autovetture presenti nella sede e oggetto di sequestro da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, ai fini RAGIONE_SOCIALE rottamazione; con comunicazione RAGIONE_SOCIALE’11/4/2006 RAGIONE_SOCIALE aveva trasmesso gli elenchi e con provvedimenti del 2/7/20076 e del 2/10 /2007 la commissione per l’alienazione dci veicoli aveva predisposto gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni custode, individuando prima quelli destinati alla rottamazione e inserendoli nel prospetto approvato da RAGIONE_SOCIALE, che quindi aveva provveduto alla demolizione dei veicoli interRAGIONE_SOCIALEti; poi la RAGIONE_SOCIALE aveva rivolto alla commissione varie richieste di pagamento per la custodia dei veicoli, rimaste senza esito, e con istanza del 21/5/2012 aveva formulato nuovamente richiesta di pagamento, richiamandosi agli elenchi predisposti dalla commissione, ma la stRAGIONE_SOCIALE era stata rigettata perché il credito era prescritto.
Tanto premesso la ricorrente eccepiva l’insussistenza dei presupposti per il maturarsi RAGIONE_SOCIALE prescrizione e l ‘interruzione dei relativi termini, e chiedeva che fosse accertato il suo diritto ad ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 723.315,36, oltre interessi, o RAGIONE_SOCIALE‘altra somma a determinarsi, con vittoria di spese.
Il Tribunale, disposta CTU, formulava una proposta conciliativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 185 bis c.p.c. nel senso del pagamento, a carico RAGIONE_SOCIALEe parti resistenti, RAGIONE_SOCIALE somma di € 335.000,00 (derivante dalla media tra le due somme calcolate dal CTU, e più esattamente la somma di €.265.383,00, maggiorata di €. 70.000,00, derivanti dalla differenza tra le somme di cui al prospetto allegato al detto verbale di udienza): proposta che veniva accettata dalla RAGIONE_SOCIALE (v. verbale di udienza del l’ 8/5/2017)
ma che, nonostante vari rinvii, anche per una definizione più esatta RAGIONE_SOCIALE stRAGIONE_SOCIALE proposta, non veniva accettata dalle parti resistenti.
Il giudice di primo grado, pertanto, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘approfondita istruttoria, accoglieva in parte la domanda di pagamento dichiarando prescritti tutti i compensi per i quali erano inutilmente decorsi dieci anni ex art.2945 e segg. c.c. senza che nelle more fosse stato richiesto il compenso, o comunque senza che fosse stato posto in essere un atto interruttivo.
In proposito, il Tribunale si rifaceva alle risultanze RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica ed ai calcoli ivi svolti frutto di un ragionamento approfondito e completo, operato per ogni singolo veicolo, a decorrere dalla data di inizio RAGIONE_SOCIALE custodia giudiziale, coincidente con la data di affidamento del veicolo al custode, e fino alla data finale, coincidente con la data di notifica del provvedimento di alienazione, come da prospetto riportato e tenendo conto dei giorni di custodia del veicolo, RAGIONE_SOCIALE‘importo del compenso determinato ai sensi del D.M. 265/2006 e con l’indicazione di quelli per i quali non era stato rinvenuto alcun atto interruttivo o richiesta di compenso, e con l’ulteriore puntualizzazione, in questa seconda ipotesi, RAGIONE_SOCIALEe modalità di invio di detta richiesta, e se cioè pervenuta con semplice lettera oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno, considerando come effettivamente pervenute e, quindi, complete di tutti gli elementi idonei ad interrompere il termine prescrizionale, solo queste ultime.
Oltre all’ esclusione RAGIONE_SOCIALEe richieste relative a veicoli per i quali era maturato il termine prescrizionale andavano altresì esclusi dal computo i veicoli per i quali il provvedimento di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di custodia aveva avuto natura amministrativa, nonché
quelli per i quali, a fronte di una richiesta di pagamento di compensi di custodia giudiziale, fosse già intervenuto un provvedimento di rigetto da parte del Tribunale.
Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, andava riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE, a titolo di spettanze quale custode giudiziario dei veicoli specificamente indicati nei prospetti di cui alla CTU e al netto di tutte le esclusioni evidenziate, la somma complessiva di € 200.730,22, oltre interessi al saggio legale su detta somma, a partire dalla domanda giudiziale e sino all’effettivo soddisfo, ma con esclusione RAGIONE_SOCIALE rivalutazione, peraltro tardivamente richiesta, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
Il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale.
6 . Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e per l’assorbimento di quello principale.
La ricorrente, con memoria depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il collegio ritiene di dover esaminare in via preliminare il primo motivo del ricorso incidentale in quanto lo stesso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento de l ricorso principale.
1.1 Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: OmRAGIONE_SOCIALE pronuncia sull’eccezione formulata dall’amministrazione
sul difetto di legittimazione passiva (violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. ).
I ministeri ricorrenti nelle note conclusive del giudizio di merito avevano evidenziato che la disciplina dei beni soggetti a sequestro amministrativo e quella dei beni sottoposti a sequestro penale sono differenti differenziano e che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nominato nell’ambito di un procedimento penale, sono contraddittori necRAGIONE_SOCIALEri, oltre al beneficiario, le parti processuali compreso il pubblico ministero, e tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere il compenso.
Di conseguenza, con riferimento alle spese relative a beni derivanti da sequestro penale, esse non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, che difetta sul punto di legittimazione passiva e, in ogni caso, è necRAGIONE_SOCIALEria la partecipazione al procedimento di tutte le parti necRAGIONE_SOCIALErie, tra cui il pubblico ministero e gli altri soggetti processuali. Pertanto, poiché nel caso di specie l’atto introduttivo del giudizio non è stato notificato a nessuno dei soggetti obbligati al pagamento il procedimento è nullo così come la relativa decisione.
Ciò precisato, i Ministeri ricorrenti osservano come l’ordinanza impugnata non tenga in alcun conto l ‘ eccezione sollevata di difetto di legittimazione passiva.
1.2 Il AVV_NOTAIO generale ha concluso per l’ accoglimento del ricorso incidentale con assorbimento del ricorso principale. Egli ha evidenziato che si tratta di un giudizio di opposizione avverso il decreto del Tribunale di Brindisi, Commissione per l’alienazione dei veicoli ex l. n. 311 del 2004, che aveva rigettato la richiesta
avanzata dalla ricorrente per il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme maturate a seguito RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività di custodia giudiziaria dei veicoli sequestrati nel corso di diversi procedimenti penali. In sede di opposizione, il Tribunale, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE stRAGIONE_SOCIALE, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 200.730,22, oltre accessori .
Secondo il P.G. la censura proposta dall’amministrazione è fondata, venendo in rilievo un diritto soggettivo patrimoniale anticipato dallo Stato per il quale è previsto, per ò , nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali il recupero nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato, e ciò sia nei casi di assoluzione che in quelli di non doversi procedere cos ì come in quelli di condanna ai sensi RAGIONE_SOCIALEe disposizioni del codice di procedura penale (artt. 691 e ss. c.p.p. e 181, 199 e 200 disp. att. c.p.p., artt. 340, 542 c.p.p.), anche quest’ultimo deve essere ritenuto parte necRAGIONE_SOCIALEria del procedimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 d.p.r. 115/2002, di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice nel procedimento penale (Cass. n. 13784 del 2022, n. 10742 del 2019, n. 28711 del 2013 e n. 24786 del 2010).
1.3 Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.
Il Collegio concorda con le conclusioni del P.G. circa la violazione del contraddittorio in relazione ad un’ipotesi di litisconsorzio necRAGIONE_SOCIALErio.
Deve premettersi che la richiesta RAGIONE_SOCIALE società ricorrente riguardava un cospicuo numero di veicoli affidati in custodia a seguito di provvedimenti di sequestro giudiziale. La sentenza impugnata, infatti, ha escluso dal computo dei veicoli per i quali va riconosciuto il compenso di custodia quelli per i quali il
provvedimento di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di custodia avrebbe avuto natura amministrativa. Gli stessi ricorrenti principali con il quinto motivo si lamentano del fatto che tutti i veicoli oggetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di compenso per la custodia erano oggetto di sequestro giudiziario con affidamento in custodia giudiziale alla società ricorrente.
Pertanto, nel caso di specie il giudizio verte sulla richiesta di indennità per i veicoli sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali.
Orbene con riferimento a tale categoria di beni in custodia è fondata l’eccezione di violazione del litisconsorzio necRAGIONE_SOCIALErio.
La normativa contenuta nell’art. 1, commi da 312 a 320, RAGIONE_SOCIALE legge n. 311 del 2004, ha modificato la disciplina in materia di compenso da riconoscere ai custodi di veicoli sequestrati dall’autorità giudiziaria, prevedendo, a certe condizioni (connesse alla vetustà dei veicoli e al tempo di giacenza), l’alienazione “forzosa” dei veicoli giacenti presso il custode, anche se non confiscati, e la corresponsione al custode di un importo complessivo forfetario, che originariamente era determinato sulla base dei criteri indicati nel comma 318 del citato art. 1, esprRAGIONE_SOCIALEmente «in deroga alle tariffe previste dagli artt. 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». Quest’ultima norma è stata poi dichiarata incostituzionale limitatamente alla sua portata retroattiva con la sentenza n. 267 del 2017 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale.
La restante parte dei commi da 312 a 320, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 311 del 2004 è rimasta in vigore. La ratio RAGIONE_SOCIALE‘intervento legislativo risiedeva nell’esigenza di risolvere il problema RAGIONE_SOCIALE
lunga giacenza dei veicoli sequestrati (confiscati o non) presso i custodi, con conseguente accumulo di un numero abnorme di veicoli, per lo più da rottamare o comunque di irrisorio valore, e produzione di costi esorbitanti per l’Amministrazione, tenuta a remunerare l’attività di custodie inutilmente protratte.
A questo scopo, l’art. 1, comma 312 prevedeva che : « I veicoli giacenti presso i custodi a seguito RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di provvedimenti di sequestro RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini RAGIONE_SOCIALE rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni: a) siano ritenute cRAGIONE_SOCIALEte, con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria da comunicare all’avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l’adozione del provvedimento di sequestro; b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico; c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1 luglio 2002; d) siano trascorsi sRAGIONE_SOCIALEnta giorni dalla comunicazione all’avente diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro ».
Ciò premesso, deve richiamarsi il seguente principio cui il Collegio intende dare continuità: Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale, sono contraddittori necRAGIONE_SOCIALEri, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l’omRAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso e del decreto di comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti – disposta ex art. 29 RAGIONE_SOCIALE legge 13 giugno 1942, n. 794, cui rinvia l’art. 170 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l’inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la editio actionis necRAGIONE_SOCIALEria all’incardinamento RAGIONE_SOCIALE seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e RAGIONE_SOCIALE relativa decisione, in ragione RAGIONE_SOCIALE mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione stRAGIONE_SOCIALE e rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al giudice “a quo”. (Cass. Sez. 6, 02/05/2022, n. 13784, Rv. 664914 – 01).
D’altra parte al fine di individuare i soggetti obbligati al pagamento e, dunque, la legittimazione passiva con altra pronuncia questa Corte ha anche precisato che: In tema di recupero RAGIONE_SOCIALEe spese di conservazione e custodia di beni sottoposti a sequestro penale, dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all’avente diritto, il carattere pubblico RAGIONE_SOCIALE funzione del custode e il connesso onere di anticipazione RAGIONE_SOCIALEe spese di conservazione e custodia a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato vengono meno, sicché le relative spese sono a carico RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto alla restituzione. Ai fini RAGIONE_SOCIALE cRAGIONE_SOCIALEzione del rapporto pubblicistico, infatti, non è necRAGIONE_SOCIALEria la comunicazione al custode del provvedimento di restituzione, in quanto la funzione di tale adempimento, introAVV_NOTAIOo dall’art. 150 del d.P.R. n. 115 del 2002 (anche nella formulazione successiva alle modifiche introAVV_NOTAIOe dalla l. n. 168 del 2005), è solo quella di consentire al custode di attivarsi efficacemente nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene. (Cass. Sez. 2, 24/06/2019, n. 16850, Rv. 654552 01) nello stesso senso deve richiamarsi anche altra precedente
pronuncia secondo cui: In tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all’avente diritto, il carattere pubblico RAGIONE_SOCIALE funzione del custode e il connesso onere di anticipazione RAGIONE_SOCIALEe spese di conservazione e custodia a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato vengono meno, così che la relativa indennità è dovuta dal soggetto indicato nel summenzionato provvedimento che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene. Inoltre, ai fini RAGIONE_SOCIALE cRAGIONE_SOCIALEzione del rapporto pubblicistico, non è necRAGIONE_SOCIALEria la comunicazione al custode del provvedimento di restituzione, poiché tanto l’abrogato art. 84, comma 2, disp. att. c.p.p., applicabile ” ratione temporis ” nella specie, quanto il successivo art. 150, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002 collegano l’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di anticipazione RAGIONE_SOCIALE‘erario alla comunicazione di tale provvedimento al solo avente diritto (Sez. 2, Sent. n. 22362 del 13/09/2018, Rv. 650321 – 02).
Nel caso in esame, dunque, dovevano essere convenuti in giudizio il AVV_NOTAIO ministero e gli originari aventi diritto alla restituzione che sono coloro che rispondono RAGIONE_SOCIALE custodia quantomeno per la fase successiva al provvedimento di restituzione e, in ogni caso, del pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, comprensive di quelle di custodia qualora al sequestro del veicolo segua una condanna penale.
Nella specie, a pag. 7 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata si legge che nell’ultima relazione di chiarimenti, il CTU ha svolto un incarico ancora più analitico del precedente, controllando, veicolo per veicolo, tutte le date di inizio custodia e fine custodia, ai fini del computo esatto del termine prescrizionale .
La Corte d’Appello avrebbe dovuto , pertanto, tenere conto dei provvedimenti di fine custodia nel senso sopra indicato non solo al fine RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto all’indennità ma prima ancora alla verifica del soggetto legittimato passivo dopo la sua regolare citazione in giudizio.
L’accoglimento del ricorso incidentale determina l’assorbimento di tutti i motivi del ricorso principale che per esigenze di sintesi si riportano solo nella rubrica formulata dalla parte ricorrente.
2.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli art. 2938 e 2697 c.c.; degli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art.15 d.lgs. n.150/11, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento.
2.2 Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli art. 2944 e 2945 codice civile, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
2.3 Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 d. lgs. N.150/2011 in relazione all’art. 170, comma 3, del d.lgs. n. 115/2002, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento.
2.4 Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 d.p.r. n. 115/2002, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
2.5 Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 168, comma 2, d.p.r. 115/2002, degli artt. 24 e 111 cost., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione.
2.6 Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 115 c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
2.7 Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2946 codice civile, art. 111, comma 6, Cost. ed art. 132 c.p.c., comma 4 e 5, con riferimento all’art. 111, comma 6, RAGIONE_SOCIALE Costituzione, nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti tutti i motivi del ricorso principale, dichiara la nullità del giudizio e del provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale, assorbiti tutti i motivi del ricorso principale, dichiara la nullità del giudizio e del provvedimento impugnato e rinvia, al Tribunale di Brindisi in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 2^ Sezione civile in data 22 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME