Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8401 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8401 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORNOMENZA
sul ricorso iscritto al n. 1783/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7109/2022 depositata il 09/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Roma ha respinto l’opposizione proposta da essa ricorrente, ai sensi dell’art. 404, primo comma, c.p.c., contro la sentenza confermativa della decisione del Tribunale di Roma in base alla quale, a conclusione di un procedimento ex art. 1172 c.c. intentato da NOME COGNOME e da NOME COGNOME -odierni controricorrenti -contro NOME COGNOME -sul fondo appartenente anche alla ricorrente era stato realizzato uno sbancamento determinativo del rischio di crollo del muro di confine rispetto alla proprietà del predetti COGNOME e COGNOME -, era stata disposta la demolizione del muro, era stato ordinato il consolidamento del terreno ed era stata altresì disposta la costruzione di un nuovo muro di confine con infissione di pali in cemento, il tutto secondo quanto indicato dal consulente del giudice di primo grado.
A motivo del rigetto dell’opposizione, la Corte di Appello ha affermato che la odierna ricorrente non poteva dirsi litisconsorte necessaria nella causa dato che, essendo la demolizione del muro di confine e la costruzione di un muro nuovo e diverso solo strumentali al ripristino RAGIONE_SOCIALE stato dei luoghi, era da applicarsi il principio affermato da questa Corte con la sentenza 6480 del 2010 per cui ‘Qualora l’azione nunciatoria non abbia ad oggetto la richiesta di demolizione di un’opera, bensì il ripristino RAGIONE_SOCIALE stato
dei luoghi, la domanda può essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e, pertanto, quando essa sia avanzata contro l’autore del fatto dannoso, non si verifica un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra lo stesso ed il proprietario o comproprietario del fondo sul quale l’opera illegittima è stata eseguita’;
la ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3. c.p.c. in riferimento agli artt. 102, 404 c.p.c. e 1172 c.c.’.
Ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello ha errato nel ritenere che essa non fosse litisconsorte necessaria nel giudizio intentato dagli odierni controricorrenti malgrado che i lavori da eseguirsi fossero di demolizione del muro di confine pericolante e di costruzione di un muro con diverse caratteristiche e tale da determinare, a carico del fondo di proprietà anche di essa ricorrente, la costituzione di una servitù di scolo di acqua dal fondo degli originari attori;
con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3. c.p.c. in riferimento agli artt. 102, 404 c.p.c. e 1043 e 1032 c.c.’. Sostiene la ricorrente che l’errore della Corte di Appello è tanto più evidente proprio in considerazione del fatto che il nuovo muro dovrebbe essere realizzato in modo tale da comportare la costituzione di detta servitù;
il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto restando il secondo logicamente assorbito.
3.1. Risulta dalla stessa sentenza impugnata che per effetto della prima decisione della Corte di Appello (contro cui la ricorrente ha
proposto opposizione ai sensi del primo comma dell’art. 404 c.p.c.) era stata disposta la demolizione del muro di confine, ormai pericolante, tra la proprietà COGNOME e COGNOME e la proprietà COGNOME e COGNOME, la stabilizzazione del terreno di proprietà COGNOME e COGNOME e la costruzione di un nuovo muro di confine retto da pali di cemento. Non è in discussione che il muro di confine fosse in proprietà anche della odierna ricorrente.
La Corte di Appello ha ritenuto che, essendo gli interventi, ivi incluso quello di demolizione, complessivamente, di ‘carattere ripristinatorio’, la sentenza opposta ben fosse stata pronunciato nei confronti del solo COGNOME.
3.2. La Corte di Appello, così argomentando, si è posta in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza 1238 del 2015 secondo cui in tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino RAGIONE_SOCIALE stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore RAGIONE_SOCIALE spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilità materiale o solo “in iure” del bene su cui debba incidere l’attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta già tenuta dall’autore RAGIONE_SOCIALE spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l’eliminazione degli effetti dell’illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilità all’attività di ripristino, ma anche nell’ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perché in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglio è destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria.
La Corte ha successivamente affermato che il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa “inter alios” che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il “pregiudizio” ex art. 404, comma 1 c.p.c., giacché
questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono “in re ipsa”, discendendo dalla natura del “decisum”, implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale’ (Cass. Sez. 2 , sentenza n.35457 del 02/12/2022)
3.3. La Corte di Appello ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 6480 del 2010. Il richiamo è inappropriato atteso che tale sentenza, come emerge già dalla massima (sopra riportata), è stata resa in relazione ad un caso in cui l’azione nunciatoria non aveva avuto ad oggetto la richiesta di demolizione di un’opera. La fattispecie era affatto diversa da quella che occupa. Con provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. l’RAGIONE_SOCIALE era stato autorizzato ad accedere al fondo dell’altra parte, ‘ove erano state colmate gravine destinate alla raccolta delle acque piovane ed eseguiti lavori di trasformazione agraria che avevano alterato il flusso di quelle stesse acque’, onde eseguire i lavori di ripristino necessari per la sicurezza della linea; all’esito della celebrazione del giudizio di merito, i convenuti vennero condannati allo svuotamento delle gravine e al rimborso delle spese sopportate dall’RAGIONE_SOCIALE per i lavori di ripristino; l’impugnazione proposta dai convenuti fu rigettata dalla corte di appello; la Corte di Cassazione rigettò il motivo di ricorso con cui era stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. ritenendo ‘corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il petitum attoreo integrasse gli estremi della domanda (di ripristino RAGIONE_SOCIALE stato dei luoghi e conseguentemente) di risarcimento del danno in forma specifica, come tale volta a censurare un comportamento contra ius dell’autore materiale dell’illecito’, senza che si rendesse necessaria, per l’effetto, alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario del fondo. La Corte ritenne corretta la qualificazione del giudice di merito trattandosi di qualificazione in ‘armonia’ con ‘una (sia pur risalente) giurisprudenza di questa
Corte’ la quale aveva affermato il principio di cui alla sopra riporta massima;
in conclusione la Corte di Appello ha errato nel ritenere che l’odierna ricorrente non dovesse necessariamente essere chiamata nel giudizio (v., tra le varie, Cass. 9878/1997; Cass.6722/1987)
5.la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai citati principi. I