Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20417 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20417 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
Oggetto: rivendicazione -nullità sentenza -integrazione del contraddittorio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20169/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Martina Franca (TA), INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Martina Franca (TA), INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 271/2022, resa dalla Corte d’Appello di Lecce-sez. distaccata di Taranto, pubblicata il 15/07/2022, non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1. RAGIONE_SOCIALE propose appello avverso la sentenza n. 363/2019, resa dal Tribunale di Taranto in data 11/2/2019, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da COGNOME NOME NOME, proprietario di un immobile sito in Martina Franca, INDIRIZZO al piano terra, confinante con quello, sempre a piano terra, di proprietà della suddetta società, sito al civico INDIRIZZO della medesima INDIRIZZO, erano stati accertati e dichiarati sia il diritto di comproprietà dell’attore, per la quota indivisa di un terzo, dei due piani interrati trasferiti alla società, sia la nullità relativa dell’atto di compravendita del 30/1/2009, con il quale COGNOME NOME aveva disposto, in favore della convenuta, del medesimo piano interrato trasferendoglielo per l’intero e non per la quota di due terzi.
Il giudizio di gravame si concluse, nella resistenza di COGNOME NOME Antonio, con la sentenza n. 271/2022, pubblicata il 20/7/2022, con la quale la Corte d’Appello di Lecce dichiarò la nullità della sentenza impugnata e di tutta l’attività processuale svolta in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario COGNOME NOMECOGNOME rimettendo le parti davanti al giudice di primo grado e compensando le spese dei due gradi del giudizio.
COGNOME NOME NOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio le parti hanno depositato, memoria illustrativa.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 cod. civ. e 102 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che sussistesse il litisconsorzio necessario con il dante causa dell’attuale proprietaria del bene
rivendicato, COGNOME NOME, così estrapolando dalla sentenza di primo grado anche la declaratoria di nullità parziale dell’atto di compravendita del bene stipulato dalla società convenuta, senza però considerare che l’azione esercitata era soltanto quella di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., che, in siffatta azione, sono litisconsorti necessari soltanto il possessore e l’attuale proprietario del bene conteso e non anche i precedenti proprietari e che la nullità parziale dell’atto di compravendita del 30/1/2009, con il quale la società aveva acquistato la proprietà del bene per l’intero da COGNOME Paolo, costituiva mera azione accessoria, residuale e incidentale. Ad avviso del ricorrente, il contraddittorio di tutti i partecipanti all’atto impugnato era necessario soltanto quando la nullità fosse stata dedotta in via di azione principale o riconvenzionale e non quando il relativo accertamento formasse oggetto di eccezione del convenuto o costituisse mero presupposto logicogiuridico dell’azione e dovesse, dunque, essere compiuto in via incidentale, come nella specie, con la conseguenza che la decisione impugnata aveva finito per violare anche il disposto di cui all’art. 112 cod. proc. civ., non avendo i giudici tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e delle precisazioni formulate nel corso del medesimo.
1.2 Il primo motivo è fondato.
Nell’ipotesi in cui si rivendichi a qualunque titolo la proprietà di un bene, l’azione deve, infatti, necessariamente essere proposta nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all’atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari (Cass., Sez. 6-2, 4/10/2018, n. 24260), principio questo che vale anche per la domanda diretta all’accertamento dell’usucapione di un bene, la quale richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali
l’usucapione si sarebbe verificata, in quanto comporta l’accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass., Sez. 2, 14/6/2018, n. 15619; Cass., Sez. 2, 08/06/1994 , n. 5559; Cass., Sez. 2, 04/12/1982, n. 6606; Cass., Sez. 2, 20/10/1981 n. 5478; Cass., Sez. 2, 24/06/1974, n. 1910; Cass., Sez. 2, 26/03/1976, n. 1085).
Nella specie, i giudici di merito hanno, dunque, errato allorché hanno considerate nulla la sentenza di primo grado in quanto pronunciata senza che venisse evocato in giudizio il dante causa dell’appellante, considerato come litisconsorte necessario.
Nè può dirsi applicabile il principio secondo cui il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’esperimento dell’azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa, sicché, ove venga dedotta la nullità di un contratto con pluralità di parti, il litisconsorzio suddetto non è configurabile quando la domanda di nullità, avente natura dichiarativa, sia stata proposta da uno dei contraenti nei confronti di uno solo degli altri, mentre è ravvisabile se la medesima azione sia stata esercitata da un terzo che assuma l’invalidità e l’inefficacia del contratto stipulato inter alios (Cass., Sez. 1, 4/10/2016, n. 19804).
Infatti, la vendita di cosa (parzialmente) altrui non dà luogo alla nullità del contratto, ma va inquadrata nel concetto di vendita
obbligatoria, sicché se il bene viene venduto come proprio e l’acquirente è ignaro dell’altruità dello stesso, questi, ai sensi dell’art. 1480 cod. civ., ha diritto a ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1479 cod. civ., oppure la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno, atteso che la ridetta disposizione disciplina sia la vendita per intero di una parte materiale della cosa di cui l’alienante assuma di essere proprietario ( communio pro diviso ), sia l’ipotesi di vendita da parte di un comproprietario, di una cosa di proprietà comune pro indiviso (Cass., Sez. 2, 12/1/2005, n. 387).
Consegue da quanto detto la fondatezza della censura.
2.1 Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948, 1480 e 1485 cod. civ., nonché degli artt. 102 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché i giudici di merito, ritenendo che sussistesse il litisconsorzio necessario tra le parti in causa e il venditore della società, aveva stravolto la ratio dell’art. 1480 cod. civ., il quale intanto è configurabile, in quanto il compratore, che abbia subito l’evizione parziale della cosa acquistata, agisca separatamente contro il venditore per poter far valere in diritti sanciti da tale disposizione, così escludendosi che le posizioni del compratore, del venditore e del terzo rivendicante debbano essere trattate nello stesso giudizio, quali litisconsorti necessari.
Peraltro, applicando la tesi sostenuta dalla Corte d’Appello, nei casi in cui un terzo agisca per far valere i propri diritti sulla cosa venduta, non si sarebbero potuti verificare gli effetti tipici previsti dall’art. 1485, primo comma, cod. civ., poiché sussisterebbe un litisconsorzio necessario tra terzo, compratore e venditore, mentre la giurisprudenza di legittimità aveva sempre affermato il principio secondo cui il venditore responsabile dell’evizione non è litisconsorte necessario nel giudizio di nullità della compravendita
dal quale tale responsabilità dovrebbe derivare. Era stato, infatti, il convenuto a chiedere con la comparsa di costituzione di poter chiamare in causa il venditore, sicché, non essendosi attivato in tal senso e non avendo chiesto lo spostamento dell’udienza, era incorso nella violazione dell’art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., come affermato dal Tribunale, che aveva infatti rilevato come il convenuto non potesse fare altro che convenire in altro giudizio il venditore al fine di essere garantito.
2.2 Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.