SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1287 2025 – N. R.G. 00000990 2024 DEPOSITO MINUTA 27 10 2025 PUBBLICAZIONE 27 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo generale dell’anno 2024, promossa da:
(C.F. ), C.F.
rappresentata e difesa da ll’ avv.
NOME COGNOME per procura in calce all’atto di citazione in primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Corinaldo (INDIRIZZO), INDIRIZZO;
– appellante –
CONTRO
(C.F.
), rappresentato e difeso da ll’avv.
C.F.
NOME COGNOME per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Ancona, INDIRIZZO;
– appellato e appellante incidentale-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 552/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 15.03.2024 e non notificata
CONCLUSIONI
Per l’appellante : ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, -dichiarare errata, in fatto ed in diritto, la sentenza n. 552/2024 del Tribunale Ordinario di Ancona, nella persona del AVV_NOTAIO, resa nel procedimento n. 5931/2020 R.G. in data 14/03/2024, pubblicata in data 15/03/2024, non notificata, per tutti i motivi esposti in narrativa (dell’atto di appello e, per l’effetto, respinta ogni contraria istanza e/o eccezione, in riforma della stessa, totale o parziale, accogliere le seguenti conclusioni: ‘Voglia l’Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, -in via principale, accertare e dichiarare che il testamento olografo redatto e sottoscritto in data 26/06/2013 è del seguente tenore: ‘TESTAMTO 26/06/2013 Io sottoscritta. nata a Jesi il DATA_NASCITA Revoco ogni mio precedente testamento erede generale la Signora , Nata a Macerata il DATA_NASCITA coniugata con , La quale mi assisterà fino alla mia morte, chiedo di assistere bene come fa oggi e chiedo di essere sepellita vicino a mio marito , tutte spese del mio Funerale saranno a carico alla Signora . Quale ….di anche di mettere sempre dei Fiori Freschi alla mia, tomba e su quella mio INDIRIZZO il 26/6//2013′; accertare e d ichiarare, inoltre, che tale testamento contiene i requisiti di legge per poter procedere alla sua pubblicazione e, quindi, alla sua esecuzione, quali redazione a mano della Sig.ra , data contenente l’indicazione di giorno, mese ed anno
nonché sottoscrizione autografa da parte della de cuius; accertare e dichiarare, inoltre, che al momento dell’apertura della successione, ossia in data 18/08/2016, il suddetto testamento olografo originale esisteva e si trovava depositato, come da ricevuta in atti, presso e nello studio del Dr. in Ancona, INDIRIZZO; accertare e dichiarare, quindi, che il Dr. è venuto meno all’obbligazione avente ad oggetto il deposito fiduciario e la custodia/conservazione, ai fini della sua pubblicazione, del testamento olografo redatto e consegnatogli dalla de cuius in data 26/06/2013, per avere perso/smarrito colpevolmente il predetto testamento e comunque per tutte le causali di cui agli scritti difensivi dell’attrice; per l’effetto pronunciare sentenza che tenga luogo della pubblicazione del testamento olografo della Sig.ra ad ogni effetto di legge, condannando, altresì, il Dr. ex art. 2043 c.c., alla rifusione, in favore dell’odierna attrice, di tutte le spese occorrenti e/o necessarie, nonché delle spese per l’assistenza prestata alla Sig.ra fino alla morte di quest’ultima, nonché delle spese per il posizionamento dei fiori sia sulla tomba del marito della Sig.ra sia su quella di quest’ultima dalla sua dipartita; -in via subordinata, nel caso non si ravvisassero i presupposti per la ricostruzione giudiziale del testamento olografo della Sig.ra , anche per l’eventuale manca ta cooperazione del che lo ha smarrito, accertare e dichiarare che il Dr. è venuto meno all’obbligazione avente ad oggetto il deposito fiduciario e la conservazione, ai fini della sua pubblicazione, del testamento olografo redatto e consegnatogli dalla de cuius in data 26/06/2013, per avere smarrito/perduto colpevolmente il predetto testamento e comunque per tutte le causali di cui agli
scritti difensivi dell’attrice; per l’effetto, condannare lo stesso AVV_NOTAIO, ex art. 2043 c.c., al risarcimento in favore della Sig.ra , oltre ai danni indicati nella principale precedente domanda anche alla refusione di tutti i danni, subiti e subendi dall’odierna attrice, per non avere la stessa potuto pubblicare il detto testamento che la costituiva erede universale della de cuius e dunque per non potere la stessa vantare la sua qualità di erede di fronte ai terzi come pure ri costruire l’asse ereditario e la massa ereditaria nonché, comunque, per tutte le causali di cui agli scritti difensivi dell’attrice, danni ammontanti ad € 240.000,00 od a quella maggiore o minore somma accertanda all’esito del presente processo o comunque ritenuta di giustizia e/o di equità, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo (nella misura degli interessi di mora ex art. 1284, 4° comma, c.p.c., a decorrere dalla presente domanda). Il tutto, altresì, contenuto nello scaglione di valore dichiarato nell’atto di citazione ai fini del versamento del contributo unificato. RESPINGERE INTEGRALMENTE, ALTRESÌ, L’APPELLO INCIDENTALE DELL’APPELLATO E TUTTE LE SUE RESTANTI CONCLUSIONI E RICHIESTE, COMPRESA LA DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96 C.P.C. DELL’ODIERNA APPELLNTE, IN QUANTO INFONDATE IN FATTO ED IN DIRITTO. In ogni caso, sia per la principale che per la subordinata, con vittoria di spese, compensi, 15% rimb. forf. spese generali, C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) come per legge di entrambi i gradi di giudizio’.
Si chiede la correzione della sentenza impugnata come in narrativa (leggasi dell’atto di appello) specificato al punto 3).
IN INDIRIZZO‘
Per l’appellat o: ‘Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale nel merito: a) rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, in forza di tutta quanto esposto in narrativa, in uno alla richiesta di risarcimento danni e, per l’effetto, conferma re la sentenza di primo grado. b) In accoglimento dell’appello incidentale, che con il presente atto si propone, in parziale riforma della sentenza n. 552/2024 del Tribunale Ordinario di Ancona, nella persona del AVV_NOTAIO, resa nel procedimento n. 5931/2020 R.G. in data 14/03/2024, pubblicata in data 15/03/2024, nella parte in cui prevede che la mancata contestazione dell’interrogatorio formale sia da intendersi quale piena prova in della dichiarazioni della confitente e, quindi, dichiarare non provato lo smarrimento del testamento da parte del AVV_NOTAIO stante la totale mancanza di prove in tal senso; c) Condannare la Sig.ra al pagamento, in favore dell’odierno appellante in via incidentale, delle spese e compensi professionali del primo grado di giudizio, nonché, condannarla ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in forza di quanto deAVV_NOTAIOo in atti; d) Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio. ‘
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato le domande proposte da nei confronti del AVV_NOTAIO volte ad ottenere: in via principale la ricostruzione giudiziale del testamento olografo con cui l’aveva nominata erede universale e che il AVV_NOTAIO depositario di fiducia dell’atto , aveva smarrito, oltre alla condanna di questi al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ;
in subordine, nel caso non si ravvisassero i presupposti per la ricostruzione giudiziale del testamento olografo della Sig.ra , condannare lo stesso AVV_NOTAIO, ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni per non avere la stessa potuto pubblicare il detto testamento che la istituiva erede universale di .
Il primo giudice, disattese le eccezioni sollevate dal convenuto circa il proprio difetto di legittimazione passiva oltre che di insussistenza in capo all’attrice di interesse ad agire e di legittimazione attiva, ha ritenuto la domanda attorea sfornita di prova, non potendo ritenersi idonea la copia informale del testamento proAVV_NOTAIOa, in mancanza di una qualsiasi attestazione di conformità al l’ originale andato smarrito, ad assicurare l ‘esatta corrispondenza col testamento olografo redatto dalla né essendovi la prova che la predetta copia fosse stata rilasciata dal AVV_NOTAIO unitamente alla ricevuta di deposito.
Avverso detta sentenza propone appello insistendo nella domanda di ricostruzione giudiziale del testamento olografo asseritamente smarrito e denunciando la mancata ammissione di prove , nonché l’omessa o errata valutazione delle risultanze della prova orale espletata. L ‘appellante censura altresì la sentenza impugnata per non avere il primo giudice ordinato l’esibizione di documentazione riguardante eventuali rapporti bancari intrattenuti
dalla
Si costituisce il AVV_NOTAIO chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile e infondato e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, pur rigettando la domanda ha ritenuto provato lo smarrimento del testamento da parte sua.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio.
Ed invero, la ha agito, in via principale, per far dichiarare, previa ricostruzione della scheda testamentaria, l’apertura della successione della de cuius in forza di un testamento olografo, asseritamente smarrito per fatto imputabile al AVV_NOTAIO che la aveva in custodia, testamento che la nominava erede universale.
Viene dunque in rilievo, in via principale, l ‘eventuale successione testamentaria della defunta mentre la domanda risarcitoria nei confronti del AVV_NOTAIO (in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per la ricostruzione) viene svolta solo in via subordinata.
Da ciò discende che appare necessari a l’instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, vale a dire gli eredi legittimi della de cuius (Cass., 5/10/2023, n. 28043).
Ed invero, la decisione sul testamento, ed in particolare, come nella fattispecie in esame, l ‘ azione diretta a far valere lo smarrimento del testamento stesso ai sensi degli artt. 684, 2724 n.3), 2725 c.c., riguarda un rapporto unico e inscindibile e, per essere valida, deve coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati alla successione, ed in particolare coloro che potrebbero essere lesi dalle disposizioni del testamento che si intende far valere.
Nella fattispecie in esame risulta dunque ravvisabile la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado.
Il riconoscimento di tale violazione comporta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 354 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio – senza necessità di stimolare al riguardo il contraddittorio ex art.101 cpc, trattandosi di questione in diritto con conseguente necessità di riassunzione del processo innanzi al Tribunale di Ancona, nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza.
Risulta conseguentemente assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, ivi compresa l ‘ appello incidentale spiegato dal AVV_NOTAIO l’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’appellante .
La peculiarità e controvertibilità delle questioni oggetto del presente giudizio giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 552/2024 del Tribunale di Ancona, nei confronti di così dispone:
dichiara la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c.;
dispone la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Ancona entro tre mesi dalla notificazione della presente sentenza;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente Est. AVV_NOTAIO NOME COGNOME