Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15206 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15206 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2614-2023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 757/2022 della CORTE DI APPELLO di GENOVA, depositata il 28/06/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 16.5.2018 COGNOME NOME evoca in giudizio NOME innanzi il Tribunale di Genova, proponendo actio negatoria servitutis in relazione al diritto di passaggio sulla rampa di accesso, di esclusiva proprietà dell’attore.
Nella resistenza del convenuto, che si affermava comproprietario della rampa in contestazione, il Tribunale, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti della comproprietaria COGNOME NOME, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 13.7.2020 ravvisava la comproprietà della rampa di cui è causa, riteneva che l’uso della stessa realizzato dal NOME rientrasse nei limiti di cui all’art. 1102 c.c. e rigettava la domanda attorea.
Con la sentenza impugnata, n. 757/2022, la Corte di Appello di Genova riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda proposta dall’originario attore e dichiarando l’inesistenza di qualsivoglia diritto del NOME sulla rampa di cui si discute.
Lo stesso propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a sette motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo,
in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze di causa, in relazione alla preesistenza di un varco tra il mappale 357, 356 e 356 sub 2, escludendo dunque che l’uso della rampa rientrasse nell’ambito delle facoltà consentite al comproprietario.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente denunzia invece la violazione dell’art. 1051 c.c. e l’omesso esame delle ‘risultanze di causa’ , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il mappale 355 fosse di proprietà di COGNOME NOME, e non invece di Gardella Ida, e non avrebbe considerato che la rampa oggetto di causa insisteva, in parte, sul mappale predetto.
Con il terzo motivo, viene invece contestata la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto provata la circostanza che la rampa oggetto di causa insiste non soltanto sul mappale 357, ma anche, in parte, sul mappale 355.
Con il quarto motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la non integrità del contraddittorio, in assenza di idonea prova sul punto.
Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1062 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di opere visibili a servizio della rivendicata servitù di passaggio, senza dare il giusto rilievo alle risultanze dell’istruttoria esperita nel corso del giudizio di merito.
Con il sesto motivo, viene censurata la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 c.c., nonché per
omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato anche la domanda di accertamento dell’intervenuta costituzione del diritto di servitù di passaggio per usucapione.
Ed infine, con il settimo ed ultimo motivo, viene contestata la violazione o falsa applicazione dell’art. 949 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ordinato il ripristino della recinzione metallica, che tuttavia non sarebbe mai esistita in loco .
Va esaminata con priorità la seconda doglianza, che pone la questione degli effetti conseguenti alla mancata evocazione in giudizio, nel caso di proposizione della domanda volta ad ottenere la costituzione di servitù coattiva di passaggio, di uno dei vari proprietari, o titolari di altri diritti reali, dei vari fondi intercludenti che, in ipotesi di accoglimento della domanda predetta, diverrebbero serventi. Tale questione è stata ritenuta di massima e particolare importanza dall’ordinanza interlocutoria n. 32528 del 23/11/2023 di questa sezione, che ne ha disposto la remissione alle Sezioni Unite, per valutare se sussistano i presupposti per confermare l’arresto delle Sezioni unite riconducibile alla sentenza n. 9685 del 2013, o se, diversamente, non si configuri, nella fattispecie, un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
In attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite su tale questione, il Collegio ritiene opportuno rinviare il ricorso a nuovo ruolo.
PQM
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di massima e particolare importanza posta con l’ordinanza di remissione richiamata in motivazione.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda