Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19132 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19132 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 19448 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 182/2022, pubblicata in data 10 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
19 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE ha notificato ad NOME COGNOME una cartella di pagamento per crediti iscritti a ruolo dalle Prefetture di Roma e BAT (Barletta, Andria, Trani), aventi ad oggetto sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada. Il COGNOME ha proposto opposizione,
Oggetto:
SANZIONI AMMINISTRATIVE OPPOSIZIONE CD. RECUPERATORIA
Ad. 19/06/2024 C.C.
R.G. n. 19448/2022
Rep.
contestando l’omessa notifica dei verbali di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni.
L’opposizione è stata
Il Tribunale di Brindisi, in riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato inammissibile l’opposizione Ricorre il COGNOME, sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei accolta dal Giudice di Pace di Brindisi. .
sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Si premette che il ricorrente COGNOME ha proposto la presente opposizione a seguito della notificazione di una cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione avente ad oggetto crediti iscritti a ruolo dalle Prefetture di Roma e BAT (Barletta, Andria, Trani), derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, contestando l’omessa notifica dei verbali di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte « l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 de l 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 -01; conf.: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018, Rv. 650849 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021, Rv. 661443 – 01).
Tanto premesso, risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo della nullità del giudizio di merito, che si è svolto in mancanza degli enti creditori (nella specie: Prefetture di Roma e BAT Barletta, Andria, Trani), i quali sono litisconsorti necessari nei giudizi di opposizione a cartelle di pagamento relative al pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, ove il destinatario dell ‘intimazione deduca, a fondamento dell’opposizione, la mancata notifica del verbale (o dei verbali) di accertamento dell’infrazione , così proponendo, in via cd. ‘ recuperatoria ‘, una opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell ‘ art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e non una vera e propria opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e/o 617 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024, Rv. 670796 -01: « nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, la legittim azione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha p erciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale »; in senso conforme, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024, Rv. 670113 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, Rv. 669451 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15900 del 26/06/2017, Rv. 644728 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013, Rv. 626230 -01). Laddove, come nella specie, uno dei litisconsorti necessari non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa è ‘ inutiliter data ‘ e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata -anche d’ufficio dal giu- dice di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo
grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: « quando risulta integrata la viola-zione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al pr imo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazi one, l’annullamento, anche d’ufficio, RAGIONE_SOCIALE pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. »; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 01).
Va, in definitiva, dichiarata la nullità del giudizio, di primo e secondo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione della causa al giudice di primo grado.
Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata, con rimessione al Giudice di Pace di Brindisi, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rimessione del giudizio al Giudice di Pace di Brindisi, ai
sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-