Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 21/05/2024
CONDOMINIO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME, quale titolare del RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale notarile del 24 ottobre 2023 allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore (in sostituzione del precedente, deceduto), dall’AVV_NOTAIO, con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
–
intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1428/2018, pubblicata il 20 giugno 2018;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 maggio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
RILEVATO:
1 . che con atto di citazione ritualmente notificato alla RAGIONE_SOCIALE e a AVV_NOTAIO, COGNOME NOME, quale titolare del RAGIONE_SOCIALE, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo – Sez. dist. Di Montevarchi n. 97/2011, con la quale – in accoglimento della domanda
proposta dalla citata RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti e pronunciando anche sulle domande di garanzia formulate nei riguardi dei terzi chiamati in causa AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, così decideva:
dichiarava la sussistenza, a favore della RAGIONE_SOCIALE, del diritto di comproprietà indivisa nella misura di ½ dell’intero sulla porzione di resede (classificato con altre pertinenze di fabbricato urbano) adiacente al manufatto insistente nel Comune di Bucine alla partita 2546, foglio 79, particella 274 sub 15 (che era risultato comprovato documentalmente mediante la ricostruzione della proprietà del resede come emergente dagli atti notarili antecedenti il rogito del 13.06.1996 del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con il quale era stata ceduta da RAGIONE_SOCIALE a COGNOME NOME l’intera proprietà del resede sull’erroneo presupposto che si trattasse di un resede di proprietà esclusiva – oltre ad essere stato riconosciuto dal medesimo COGNOME, ancorché tardivamente, ovvero in sede di precisazione delle conclusioni);
disponeva la conseguente variazione catastale e ordinava la trascrizione della sentenza;
ordinanza la immediata demolizione dei manufatti e costruzioni e, in ogni caso, di tutte le opere non autorizzate esistente nel resede in comproprietà, ma limitatamente ai manufatti abusivi riguardanti solo la parte a sinistra per chi guardava dalla scala di accesso e non quella a destra;
riteneva fondata parzialmente la domanda relativa al pozzo, dichiarando la natura condominiale dello stesso, ma rigettando la richiesta di riduzione in pristino e di riapertura della botola;
dichiarava, inoltre, il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni in favore della RAGIONE_SOCIALE, liquidati in euro 6.966,00, già rivalutati, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condannava lo stesso COGNOME al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle di CTP E CTU;
in parziale accoglimento della domanda di manleva fatta valere dallo stesso convenuto COGNOME nei confronti del AVV_NOTAIO, condannava in via generica quest’ultimo a tenere indenne lo stesso COGNOME solo limitatamente alle spese che sarebbero state necessarie per la stipula di un contratto di rettifica;
respingeva, nel resto, le domande nei riguardi dello stesso AVV_NOTAIO, compensando le spese di lite in ordine al relativo rapporto processuale;
condannava in via generica la RAGIONE_SOCIALE a rilevare indenne il AVV_NOTAIO solo limitatamente alle spese che sarebbero risultate indispensabili per la stipula del contratto di rettifica, il tutto nei limiti della polizza e ferma la franchigia prevista dall’art. 9 della stessa polizza;
rigettava le ulteriori domande di AVV_NOTAIO formulate contro la RAGIONE_SOCIALE, compensando le spese dell’inerente rapporto processuale;
respingeva la domanda di manleva proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
condannava la RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese processuali in favore di quest’ultima società;
rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
respingeva anche la domanda di manleva proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE, compensando le relative spese di lite;
che decidendo sull’appello del COGNOME, cui resistevano gli appellati RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (nel mentre gli altri appellati rimanevano contumaci), la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1428/2018 (pubblicata il 20 giugno 2018), in parziale riforma della decisione di primo grado e in accoglimento per quanto di ragione del gravame, così pronunciava:
dichiarava che l’ordine di demolizione di cui alla sentenza di prime cure comprendeva la scala di accesso alle terrazze con esclusione della sola parte che copriva il posto auto, ubicata sulla destra della scala per chi sale;
condannava il COGNOME, nella qualità dedotta, al risarcimento dei danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE nella ridotta misura di euro 1.836,00, oltre interessi dalla domanda;
regolava le spese processuali relative ai distinti rapporti processuali instauratisi;
confermava nel resto l’impugnata sentenza;
che avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, il COGNOME NOME e che nessuna delle parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva in questa sede;
che, come dallo stesso ricorrente evidenziato, il ricorso non risulta notificato anche alle parti -ovvero alle due società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti -rimaste contumaci in appello, nei cui confronti avrebbe dovuto essere notificato direttamente;
che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente alle pagg. 11 e 12 del ricorso, la notificazione del ricorso nei riguardi delle due citate società è indispensabile, vertendosi – alla stregua della qualità (quali garanti in senso proprio) per cui le stesse erano state evocate in giudizio ‘ab origine’ – in una ipotesi di inscindibilità delle cause ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 24707/2015, Cass. n. 5876/2018, Cass. n. 33418/2022 e Cass. n. 9013/2022) e, quindi, di litisconsorzio necessario;
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , concedendo al ricorrente, in proposito, il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere ai conseguenti adempimenti notificatori.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile