Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3926 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3926  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10071/2020 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME  e  COGNOME  NOME, elett.te  domiciliati  in  INDIRIZZO  presso  lo  studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende anche disgiuntamente insieme all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti principali e controricorrenti- contro
ITALIA  FRANCESCA,  elett.te  domiciliata  in  SIRACUSA,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che la rappresenta  e  difende  per  procura  in  calce  al  controricorso  con ricorso incidentale,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n.1/2020 depositata il 2.1.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che il Tribunale di Siracusa con sentenza del 2016 ha rigettato le domande avanzate da COGNOME NOME, proprietaria di un palazzetto in Siracusa, INDIRIZZO, con sottostante androne avente accesso dal civico INDIRIZZO, collegato ad un piccolo cortile interno, nei confronti dei proprietari di distinti fabbricati aventi accesso da tale ultimo civico e raggiungibili tramite una scala da quel cortile, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, domande intese ad ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva dell’androne e del piccolo cortile (particella 6058 ex 949 del foglio 167 ex 173), il rilascio di detti beni, il ripristino del muro di confine sull’androne ed il risarcimento dei danni subiti per illegittima occupazione, ed in subordine l’accertamento della comproprietà dell’androne e del piccolo cortile con conseguente loro restituzione al compossesso di NOME;
rilevato che la Corte d’Appello di Palermo, accogliendo parzialmente l’appello di NOME, nella resistenza di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e nella contumacia di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con la sentenza n. 2/2020 del 19.12.2019/2.1.2020, ha accertato la comproprietà dell’androne e del piccolo cortile, applicando la presunzione di proprietà comune dell’art. 1117 cod. civ. in accoglimento della domanda subordinata di NOME, ha confermato il rigetto delle sue domande principali, basate sui titoli di acquisto, ed ha compensto per metà le spese processuali del doppio grado e condannato in solido tutti gli
appellati  al  pagamento  in  favore  di  NOME  della  residua metà;
considerato  che  avverso  tale  sentenza,  non notificata,  hanno proposto  tempestivo  ricorso  principale  a  questa  Corte,  notificato solo  ad  NOME  il  25.3.2020,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME e COGNOME  NOME, affidandosi a quattro motivi, e tempestivo controricorso con ricorso incidentale, notificato a tutte le parti il 22.6.2020, COGNOME NOME, affidandosi a sei motivi;
rilevato che il ricorso principale non é stato notificato a COGNOME NOME e COGNOME NOME, che pure sono stati parti costituite nel giudizio di primo grado e contumaci nel giudizio di secondo grado, e devono quindi partecipare quali litisconsorti necessari in cause inscindibili al presente giudizio di legittimità;
considerato, infatti, che le domande incidenti sull’estensione del diritto di comproprietà dei singoli devono essere rivolte nei confronti di tutti i comproprietari, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale (vedi Cass. 14.10.2022 n. 30302 ed arg. anche da Cass. sez. un. 13.11.2013 n. 25454), a maggior ragione quando si sia chiesto, come nella specie, anche un intervento di ripristino sull’asserita proprietà comune, necessariamente incidente sui diritti di tutti gli asseriti comproprietari;
considerato  che il  ricorso  principale  é  stato  tempestivamente notificato ad uno dei litisconsorti necessari NOME COGNOME, ma non anche a NOME COGNOME e NOME COGNOME, occorrendo quindi ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, da parte del  ricorrente  principale,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla comunicazione della presente ordinanza;
visto l’art. 331 cpc;
La  Corte  ordina  l’integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  di COGNOME NOME e COGNOME NOME, da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.1.2025