Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3926 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3926 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10071/2020 R.G. proposto da:
COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME, elett.te domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende anche disgiuntamente insieme all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti principali e controricorrenti- contro
NOMECOGNOME elett.te domiciliata in SIRACUSA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n.1/2020 depositata il 2.1.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che il Tribunale di Siracusa con sentenza del 2016 ha rigettato le domande avanzate da NOME, proprietaria di un palazzetto in Siracusa, INDIRIZZO con sottostante androne avente accesso dal civico 4, collegato ad un piccolo cortile interno, nei confronti dei proprietari di distinti fabbricati aventi accesso da tale ultimo civico e raggiungibili tramite una scala da quel cortile, NOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, domande intese ad ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva dell’androne e del piccolo cortile (particella 6058 ex 949 del foglio 167 ex 173), il rilascio di detti beni, il ripristino del muro di confine sull’androne ed il risarcimento dei danni subiti per illegittima occupazione, ed in subordine l’accertamento della comproprietà dell’androne e del piccolo cortile con conseguente loro restituzione al compossesso di NOME;
rilevato che la Corte d’Appello di Palermo, accogliendo parzialmente l’appello di NOMECOGNOME nella resistenza di NOME, NOME NOME e COGNOME NOME, e nella contumacia di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con la sentenza n. 2/2020 del 19.12.2019/2.1.2020, ha accertato la comproprietà dell’androne e del piccolo cortile, applicando la presunzione di proprietà comune dell’art. 1117 cod. civ. in accoglimento della domanda subordinata di NOMECOGNOME ha confermato il rigetto delle sue domande principali, basate sui titoli di acquisto, ed ha compensto per metà le spese processuali del doppio grado e condannato in solido tutti gli
appellati al pagamento in favore di NOME della residua metà;
considerato che avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto tempestivo ricorso principale a questa Corte, notificato solo ad NOME NOME il 25.3.2020, Spagna NOME, NOME NOME e NOME NOME affidandosi a quattro motivi, e tempestivo controricorso con ricorso incidentale, notificato a tutte le parti il 22.6.2020, Italia NOME affidandosi a sei motivi;
rilevato che il ricorso principale non é stato notificato a Mudò Rocco e COGNOME, che pure sono stati parti costituite nel giudizio di primo grado e contumaci nel giudizio di secondo grado, e devono quindi partecipare quali litisconsorti necessari in cause inscindibili al presente giudizio di legittimità;
considerato, infatti, che le domande incidenti sull’estensione del diritto di comproprietà dei singoli devono essere rivolte nei confronti di tutti i comproprietari, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale (vedi Cass. 14.10.2022 n. 30302 ed arg. anche da Cass. sez. un. 13.11.2013 n. 25454), a maggior ragione quando si sia chiesto, come nella specie, anche un intervento di ripristino sull’asserita proprietà comune, necessariamente incidente sui diritti di tutti gli asseriti comproprietari;
considerato che il ricorso principale é stato tempestivamente notificato ad uno dei litisconsorti necessari NOME COGNOME ma non anche a NOME COGNOME e NOME COGNOME occorrendo quindi ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, da parte del ricorrente principale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
visto l’art. 331 cpc;
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME Rocco e COGNOME, da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.1.2025