Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31000 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31000 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7253/2025 R.G. proposto da :
COGNOME *NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME*NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in CAGLIARI VIA
GENERALE AVV_NOTAIO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
–controricorrente–
nonché contro
COGNOME NOME, COMUNE DI GONNESA, FRAU ROSETTA, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 476/2024 depositata il 17/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato nel marzo 2015 NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si opposero alla domanda ex art. 1159 bis c.c. di NOME e NOME COGNOME, volta ad ottenere l’accertamento giudiziale dell’intervenuta usucapione di un fondo agricolo in Gonnesa, convenendo in giudizio anche il Comune della suddetta località. Nel corso del giudizio intervenne altresì NOME COGNOME.
Nella contumacia dell’Amministrazione comunale, il Tribunale di Cagliari accolse la domanda.
Su gravame di NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, con sentenza n. 476 del 17 dicembre 2024 la Corte d’appello di Cagliari riformò totalmente la decisione di primo grado, dichiarando
acquisita per intervenuta usucapione in capo a NOME COGNOME la proprietà del fondo conteso.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quali eredi di NOME COGNOME), affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME, mentre sono rimasti intimati NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME ed il Comune di Gonnesa.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è così rubricato ‘ Art. 360 n° 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 102 e 331 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE Gonnesa. ‘.
La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto integro il contraddittorio, nonostante l’omessa notifica dell’atto di appello al Comune di Gonnesa, proprietario del terreno oggetto della domanda di usucapione
Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione dell’a rt. 360, comma 1 numeri 3 e 5 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 c.c., 1158, 1159 bis c.c. e 2697 c.c., degli artt. 113, 115, 116 cpc., perché la Corte d’Appello avrebbe accertato il compimento dell’usucapione da parte del coerede NOME COGNOME sulla base di meri atti di gestione dei beni, come la coltivazione dei terreni, avrebbe travisato il fatto processuale presente in atti in ordine alla permanenza dei coeredi opponenti sul bene e, in ogni
caso, avrebbe omesso di considerare il rapporto familiare al fine dell’interpretazione dei fatti di causa.
, proprietario del terreno oggetto della domanda di usucapione, al quale era stata invece notificata l ‘opposizione al provvedimento emesso a seguito del procedimento per decreto ex art. 1159 bis c.c.
La busta contenente la relata di notifica dell’atto di appello -allegata dai ricorrenti -non riporta la menzione del Comune fra i destinatari del gravame. Pertanto, il Comune di Gonnesa non è stato evocato in giudizio nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario conseguente alla proprietà del bene oggetto del giudizio e della qualità di parte assunta in primo grado.
Orbene, trattandosi del formale proprietario del fondo conteso, la causa deve ritenersi inscindibile, con la conseguenza che, non essendo stato l’atto di impugnazione notificato nei confronti del Comune e non avendo il giudice di appello ordinato l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell’intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.
In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il processo va rimesso alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME