Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8230 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso n. 19504/2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE
– Intimata – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 3373/2017 depositata il 22/05/2017.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 28 novembre 2024.
Revocatoria ordinaria
Udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza sia cassata, con restituzione degli atti in appello.
FATTI DI CAUSA
La BNL ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Roma, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, l’ Associazione RAGIONE_SOCIALE e Associazione Ordine Ospedaliero San Luigi RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare la simulazione ovvero dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di tre atti di donazione, effettuati dai fideiussori della propria debitrice, RAGIONE_SOCIALE, i quali avevano donato tutti gli immobili di loro proprietà alle due Onlus, con atti del 10/02/2000 e del 21/02/2000, e ha aggiunto che le fideiussioni, fino alla concorrenza di lire 90.000.000, erano state sottoscritte in data 26/10/1998 e di avere ottenuto un decreto ingiuntivo contro RAGIONE_SOCIALE per euro 53.801,28 il 19/02/2000.
Nel contraddittorio della sola NOME COGNOME il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2309 del 2010, ha respinto la domanda.
Interposto appello dalla RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito della Banca Nazionale del Lavoro, e, per essa, quale mandataria, dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Roma, nella resistenza di NOME COGNOME evocata in proprio e nella qualità di erede di NOME COGNOME nonché quale legale rappresentante dell’O nlus Ordine Ospedaliero San Luigi Gonzaga, la quale ha riproposto l’eccezione ex art. 1957 c.c., rimasti contumaci i restanti appellati (NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME nonché nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME nonché quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, riassunto il giudizio dall’appellante a seguito del decesso del proprio difensore, con sentenza n. 3373 del 2017, ha accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’inefficacia , nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, dei tre atti di donazione, condannando gli appellati alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
La Corte distrettuale, verificata la regolarità del contraddittorio con ordinanza del 28/09/2012, ha fondato la decisione sul rilievo che, per la giurisprudenza di legittimità, allorché (come nella specie) l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito l’unico presupposto per l’esercizio dell’azione revocatoria è la consapevolezza da parte del debitore (e non anche del terzo beneficiario) del pregiudizio delle ragioni del creditore, circostanza, questa, nella specie sussistente per essere gli atti di disposizione successivi al sorgere del credito.
NOME COGNOME e NOME COGNOME quest’ultima in proprio e quale legale rappresentate dell’Associazione Ordine Ospedaliero San Luigi Gonzaga RAGIONE_SOCIALE, hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorso -previa relazione del nominato consigliere delegato – è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla VI-2 sezione civile.
All ‘esito dell’adunanza camerale del 06/10/2021, con ordinanza interlocutoria n. 7738 del 2022, depositata il 09/03/2022, il Collegio ha rilevato l’assenza di evidenza decisoria quanto alla disciplina da applicare nel caso di specie in tema di notificazione degli atti all’estero, e ha rimesso il processo alla pubblica udienza.
Posto nuovamente in discussione il ricorso per la decisione all’udienza pubblica del 30 /11/2023, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
In esito a tale udienza, il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 16384/2024, ha rinviato la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per acquisire , presso la Corte d’appello di Roma, il materiale conservato in cassaforte in relazione al procedimento R.G. n. 2640/2010, conclusosi con la sentenza n. 3373/2017.
E questo perché, ai fini dell’esame del primo motivo del ricorso per cassazione che denuncia la nullità delle notificazioni ai litisconsorti necessari rappresentati da NOME COGNOME con ordinanza interlocutoria R.G. n. 33467 del 2019, questa Corte ha già disposto l’acquisizione presso la Corte di appello di Roma del fascicolo di appello R.G. n. 2640/2010, conclusosi con la sentenza impugnata R.G. n. 3373/2017, adempimento in forza del quale è stato acquisito il fascicolo d’ufficio dal quale però risulta, con annotazione apposta sulla copertina da parte della stessa cancelleria dell’ ufficio distrettuale, che vi sono altri documenti conservati in cassaforte, da presumersi quella in dotazione della Seconda sezione civile della medesima Corte di merito, atti anch’essi da acquisire , anche alla luce della questione risolta dalla Corte territoriale con l’ordinanza interlocutoria del 28/09/2012.
In prossimità di questa pubblica udienza, il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e la restituzione degli atti in appello ai fini della rinnovazione delle notifiche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4, c.p.c., con riferimento agli artt. 142 e 143 c.p.c., la nullità delle notificazioni ai litisconsorti necessari ed il conseguente
error in procedendo rispetto all’art. 102 c.p.c. Assumono i ricorrenti che tutte le notifiche dell’atto d’appello effettuate a NOME COGNOME già contumace in primo grado, presso la residenza del medesimo in Polonia, sono affette da nullità e/o irregolarità in quanto agli atti non risultano prodotte le ricevute di ritorno delle raccomandate dell’atto giudiziario.
Rilevano, altresì, che a seguito di verifica della regolarità del contraddittorio disposta dalla corte d’appello, l’appellante aveva prodotto la nota dell’ufficiale giudiziario che attestava l’impossibilità di notificazione dell’atto di appello per essere il notificando risultato assente con conseguente necessità di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 142, comma 1 c.p.c. Concludono che non sarebbe stata fornita dalla parte appellante la prova della consegna della copia al PM presso il Tribunale, per la trasmissione al ministero degli affari esteri con consegna al destinatario per via diplomatica, secondo la prescrizione de ll’art. 142 c.p.c.
2 . Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art . 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché la corte territoriale ha erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini della consapevolezza dei donanti di ledere le ragioni del creditore, la circostanza che il decreto ingiuntivo era stato emesso successivamente alle donazioni e perché la stessa corte di merito ha altresì ritenuto che, al momento delle donazioni, i fideiussori/donanti fossero a conoscenza della revoca dei fidi alla debitrice garantita RAGIONE_SOCIALE, benché – diversamente da quanto affermato dalla CDA di Roma – i creditori non abbiano prodotto in giudizio la raccomandata della banca di revoca dei fidi del 04/10/2000.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 23068 del 07/11/2011, Rv. 620043 – 01), nel caso dell’ azione
revocatoria, ai sensi dell ‘ art. 2901 c.c., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore.
In questa fattispecie, nella quale la sentenza di primo grado è stata resa in causa inscindibile (cioè, tra parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario, quali i fideiussori/donanti e i donatari), la BNL, risultata soccombente, era tenuta a n otificare l’atto d’appello a ciascun litisconsorte necessario.
Dagli atti del fascicolo di merito, del quale il Collegio -che è giudice del fatto processuale -ha preso diretta cognizione dopo averne disposta l’acquisizione a cura della cancelleria, si evince che manca la prova del perfezionamento della notificazione all’estero (in Polonia, dove il destinatario della notifica era residente) dell’appello della BNL diretto a NOME COGNOME che è litisconsorte necessario per essere, contemporaneamente, fideiussore, erede del fideiussore NOME COGNOME amministratore unico della fideiubente RAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante della donataria RAGIONE_SOCIALE.
La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell ‘ intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.
In definitiva, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e si deve dichiarare la nullità del giudizio di appello, con rimessione degli atti al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio di appello e rimette gli atti alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,