Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27286 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27286  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17575/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato NOME COGNOME,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato  NOME COGNOME,
-ricorrente-
 contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE CERCHIO, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME,
-controricorrente  e  ricorrente  incidentale  condizionato-
nonchè contro
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME  e  COGNOME  NOME,
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO dell’AQUILA n.865/2022 depositata il 20.6.2022.
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del
2.10.2025 dal Consigliere NOME COGNOME, Letti gli atti;
RILEVATO CHE
In primo grado COGNOME NOME ed COGNOME NOME, comproprietari delle particelle 2007 e 2008 del foglio 5 del catasto urbano del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, hanno esercitato un’actio negatoria servitutis chiedendo di accertare l’insussistenza del diritto del proprietario del fabbricato abitativo su due livelli confinante (particella 1278 dello stesso foglio), COGNOME NOME, di costruire sul confine con le loro particelle, anziché alla distanza di cinque metri dal confine, imposta dall’art. 3 lettere N e M del PRG del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e derogabile solo col consenso dei confinanti risultante da atto trascrivibile, chiedendo conseguentemente per la violazione della distanza legale, la condanna dell’COGNOME all’arretramento del fabbricato fino a rispettare tale distanza, ed al risarcimento dei danni subiti dal valore commerciale dei loro terreni.
COGNOME NOME NOME chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo di avere demolito e ricostruito fedelmente un precedente fabbricato, esistente da oltre 40 anni, col consenso scritto di COGNOME NOME e verbale di COGNOME NOMENOME NOME il diritto di mantenere il fabbricato sul confine con la proprietà degli attori, che avevano assunto l’iniziativa giudiziale a distanza di circa sei anni dalla costruzione del suo fabbricato sul confine, alla quale non si erano mai opposti, solo quando l’COGNOME aveva osato protestare perché essi tenevano nel cortile confinante col suo fabbricato cani da tartufo, pecore e capre, in precarie condizioni igieniche, nel centro storico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. In via
subordinata  l’COGNOME,  in  ipotesi  di  accoglimento  della  domanda principale degli COGNOME, ha chiesto la loro condanna in solido col RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e con i costruttori del suo fabbricato incaricati di seguire  le  relative  pratiche,  AVV_NOTAIO.  NOME  COGNOME  e  AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, tutti chiamati in causa, a tenerlo indenne per i danni  che  eventualmente  fosse  stato  condannato  a  risarcire  agli COGNOME.
I  chiamati  in  causa  hanno  negato  la  propria  responsabilità  ed  il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha eccepito il  difetto  di  giurisdizione  a  favore del giudice amministrativo.
Il Tribunale di Avezzano, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, con la sentenza n. 280/2018 del 10.5.2018, ha condannato l’COGNOME alla demolizione del fabbricato costruito sul confine ed al risarcimento danni per la diminuzione di valore commerciale della sua quota dei terreni in favore del solo COGNOME NOME, rigettando le medesime domande nei confronti della comproprietaria COGNOME NOME, che aveva prestato per iscritto l’autorizzazione all’edificazione sul confine dell’COGNOME, ha escluso l’acquisto per usucapione da parte di quest’ultimo del diritto di costruire sul confine per la diversità tra il fabbricato demolito e quello ricostruito, ed ha condannato in solido COGNOME NOME, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed i due professionisti, COGNOME e COGNOME, per le rispettive e concorrenti responsabilità, a risarcire i danni subiti dall’COGNOME, rapportati al valore commerciale del fabbricato in caso di sua demolizione (€224.000,00) ed all’importo delle spese allo scopo necessarie (€ 55.000,00).
Appellata la sentenza di primo grado in via principale da COGNOME NOME  ed  in  via  incidentale  dal  RAGIONE_SOCIALE  e  dai  due professionisti,  la  Corte  d’Appello  dell’Aquila,  nella  contumacia  di COGNOME NOME, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado senza  che  l’evento  fosse  rilevato,  con  la  sentenza  n.  865/2022 dell’8/20.6.2022, ha rigettato nuovamente l’eccezione di difetto di
giurisdizione, ed in accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale dei professionisti, ha condannato COGNOME NOME all’arretramento del suo fabbricato fino a cinque metri dal confine con la proprietà degli originari attori, anziché alla sua demolizione, ed al risarcimento danni anche a favore di COGNOME NOME per € 4.000,00, rigettando la domanda di condanna di quest’ultima al risarcimento danni avanzata dall’COGNOME, accolta in primo grado, e riferendo la condanna dei professionisti al risarcimento dei danni subiti dall’COGNOME alla somma di €8.000,00 dovuta agli originari attori ed a qualsiasi esborso connesso all’arretramento del fabbricato dell’COGNOME fino a cinque metri dal confine, mentre in accoglimento dell’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha respinto la domanda dell’COGNOME di condanna dell’ente pubblico al risarcimento danni. Quanto alle spese processuali, la sentenza della Corte d’Appello ha condannato COGNOME NOME, in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore degli originari attori e del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed al pagamento delle spese di secondo grado in favore di quest’ultimo e di COGNOME NOME, dichiarando invece compensate le spese di primo e secondo grado tra COGNOME NOME ed i professionisti chiamati in causa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale a questa Corte con sette motivi COGNOME NOME, ed ha proposto controricorso, con controricorso incidentale condizionato alla riforma della statuizione  di  secondo  grado  di  rigetto  della  domanda  risarcitoria dell’COGNOME nei suoi confronti il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, mentre sono rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME  NOME  e  COGNOME NOME.
La  Procura  Generale  ha  concluso  per  l’accoglimento  del  primo motivo  del  ricorso  principale,  assorbiti  il  secondo  ed  il  terzo  e
respinti  i  restanti,  ritenendo  che  non  debba  essere  esaminato  il ricorso incidentale condizionato.
Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. COGNOME NOME, che ha evidenziato la mancata notifica agli eredi del defunto COGNOME NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME  ed  COGNOME NOME, nonché il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Premesso che il ricorso incidentale condizionato del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che ha riproposto la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, risulta condizionato all’accoglimento dei motivi di merito del ricorso principale (4°, 5°, 6° e 7°) che investono la posizione dell’ente pubblico, e non va quindi esaminato in questa sede, ritiene la Corte che debba essere trattata con priorità la questione preliminare dell’integrità del contraddittorio nel giudizio di legittimità, in quanto non risultano eseguite le notifiche del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato al defunto COGNOME NOME (vedi certificato di morte allegato al ricorso principale), né ai suoi eredi legittimi, ossia secondo le indicazioni fornite dalla ricorrente principale, la vedova COGNOME NOME, ed i figli COGNOME NOME ed COGNOME NOME.
Dal momento che il litisconsorzio necessario va valutato non ex post in base all’esito della lite, ma ex ante in relazione alle domande proposte dalle parti, e che deve ritenersi sussistente quando la decisione richiesta abbia ad oggetto l’accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti (come nella specie ricavabile dall’art. 1059 comma 1° cod. civ.), sicché sarebbe inutiliter data se non emessa nei confronti di tutti, deve ritenersi sussistente il litisconsorzio necessario dei suddetti eredi di COGNOME NOME, che insieme ad COGNOME NOME era comproprietario del fondo servente (particelle 2007 e 2008 del foglio 5 del catasto urbano del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), per il quale gli originari attori hanno esercitato l’ actio negatoria servitutis per fare accertare
l’inesistenza  del  diritto  di  COGNOME  NOME  di  costruire  il  suo fabbricato sul confine tra quelle particelle  e la particella 1278 dello stesso  foglio,  anziché  alla  distanza  dal  confine  di  cinque  metri imposta dall’art. 3 lettere N e M del PRG del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La  Corte  rinvia  la  causa  a  nuovo  ruolo  ordinando  ad  COGNOME NOME ed al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la notificazione ad integrazione del  contraddittorio,  rispettivamente  del  ricorso  principale  e  del ricorso incidentale condizionato, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nei confronti degli eredi di COGNOME  NOME, la vedova  COGNOME  NOME,  ed  i  figli COGNOME NOME ed COGNOME NOME.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME