Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17707 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 17707  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6597/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliata presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) da cui è rappresentata e difesa
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 45/2023 depositata il 10/1/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2369/2019, rigettava domanda di accertamento di simulazione e, in subordine, domanda pauliana, entrambe proposte da RAGIONE_SOCIALE – per cui era intervenuta RAGIONE_SOCIALE ex articolo 111 c.p.c., tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE – in relazione al contratto di compravendita dell’11 novembre 2016 con cui NOME COGNOME aveva ceduto ai suoi genitori NOME COGNOME e NOME COGNOME un immobile sito in Comacchio.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui resistevano NOME COGNOME e NOME COGNOME (NOME COGNOME era deceduto nelle more del primo grado).  Il  contraddittorio  veniva  integrato  rispetto  alla  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE, che si costituiva aderendo a RAGIONE_SOCIALE e in seguito dava  atto  della  fusione  per  incorporazione  in  RAGIONE_SOCIALE (Credem).
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 45/2023, rigettava il gravame quanto alla simulazione e l’accoglieva quanto alla revocatoria.
NOME COGNOME ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi, da cui si è difesa NOME con controricorso. La ricorrente ha depositato anche memoria.
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3  c.p.c.,  violazione  del  contraddittorio  nonché  violazione  e/o erronea applicazione degli articoli 101, primo comma, 102, 110 e 331 c.p.c.
1.1 In appello non sarebbero stati citati gli eredi di NOME COGNOME, deceduto durante il primo giudizio (si nota fin d’ora che nella ‘Sintesi dei motivi’ a pagina 3 del ricorso, si era evidenziato che, in primo grado, ‘gli eredi collettivamente citati non comparivano e ne veniva dichiarata la contumacia’), per cui all’udienza del 13 luglio 2017 il Tribunale aveva dichiarato interruzione della causa ai sensi dell’articolo 299 c.p.c.; successivamente, riassunto il giudizio dalla banca attrice, all’udienza del 4 gennaio 2018 dichiarava ‘la contumacia degli eredi di NOME‘.
NOME avrebbe appellato omettendo di convenire in giudizio gli eredi di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – mai estromessa ex articolo 111, terzo comma, c.p.c. -. La corte territoriale aveva rilevato l’assenza del RAGIONE_SOCIALE necessario nei confronti della Banca e disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 c.p.c. con ordinanza del 27 gennaio 2021; non aveva invece rilevato la mancata chiamata nel giudizio d’appello degli eredi di NOME COGNOME, pure litisconsorti necessari, non indicati come parti neppure nella intestazione della sentenza che il giudice d’appello ha infine pronunciato solo nei confronti delle altre parti.
La ricorrente, all’udienza del 22 novembre 2018, aveva dichiarato di  avere  due  figli:  oltre  a  NOME  COGNOME,  anche  NOME  COGNOME. Andrebbe  quindi  cassata  la  sentenza  per  violazione  degli  articoli 101,  primo  comma,  102,  110  e  331  c.p.c.,  con  dichiarazione  di intervenuto decorso dei termini per l’impugnazione d’appello della sentenza di primo grado ai sensi degli articoli 325, 326 e 331 c.p.c. nei confronti degli eredi di NOME COGNOME; oppure, in subordine, la
sentenza  dovrebbe  essere  cassata  con  rinvio  al  giudice  d’appello perché decida a RAGIONE_SOCIALE integrato.
1.2  Ad  avviso  della  controricorrente,  l’appello  era  stato  notificato tutti gli eredi conosciuti di NOME COGNOME, cioè l’attuale ricorrente e NOME COGNOME.
Cass. 31065/2024 insegna che, in caso di inscindibilità ex articolo 331  c.p.c.  –  qui  certamente  sussistente  -,  poiché  il  difetto  di integrità del contraddittorio impedisce all’impugnazione di raggiungere lo scopo, l’impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede entro il termine fissato dal giudice.
Nella sentenza impugnata, a pagina 3, dopo non avere segnalato nello  svolgimento  del  processo  che  in  primo  grado  vi  era  stata interruzione e che gli eredi erano stati dichiarati contumaci, la corte territoriale espone che essa stessa aveva effettuato ‘accoglimento … dell’eccezione, sollevata sia dalla difesa di COGNOME sia da quella di COGNOME,  di  integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  di  RAGIONE_SOCIALE; e quest’ultima si era costituita aderendo a RAGIONE_SOCIALE.
1.3 Nella ricostruzione dei fatti a sua volta, la ricorrente – a pagina 6 del ricorso – espone che nel primo grado Credem aveva notificato l’atto di riassunzione alla COGNOME, ‘al sig. COGNOME‘ e ‘collettivamente e impersonalmente agli eredi ai sensi dell’art. 303 co. 2° c.p.c. presso l’ultima residenza nota del de cuius ‘ e che, alla seguente udienza del 4 gennaio 2018, il giudice aveva dichiarato contumaci gli eredi. Nel giudizio d’appello, invece (pagina 8 s. del ricorso), RAGIONE_SOCIALE ‘appellava … omettendo però di citare e di notificare l’atto agli eredi del sig. NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE‘, aggiungendo poi (ricorso, pagina 9) che il 27 gennaio 2021 il giudice d’appello ‘disponeva l’estensione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., ma solo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE‘.
1.4 In questa esposizione, l’attuale ricorrente non adduce di avere eccepito  alcunché.  Tuttavia,  la  fattispecie  di  cui  all’articolo  331 c.p.c.  è  rilevabile  d’ufficio,  come da  ultimo  sottolineato  da  Cass.
ord. 28921/2024 nell’affermare che se una parte muore durante il primo  grado  gli  eredi  sono  litisconsorti  necessari  processuali  per l’ulteriore  durata  del  processo sicché,  ove  l’i mpugnazione  risulti proposta  soltanto  verso  uno  degli  eredi,  il  giudice  d’appello  de ve ordinare, anche d’ufficio e pena nullità, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi (v. Cass. 6780/2015).
Orbene,  nella  specie  nel  giudizio  di  appello  risulta  vocati  solo l’odierno ricorrente  e  NOME  COGNOME,  litisconsorti  peraltro  per  la ‘partecipazione’  diretta  alla  vicenda ,  e  non  quali  eredi  di  NOME COGNOME.
Il  giudice d’appello avrebbe dunque dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di NOME, e non avendolo fatto è incorso in evidente errore.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti gli altri, consegue la cassazione in relazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’ Appello di Bologna, che in diversa composizione  procederà  a  nuovo  esame,  facendo  del  suindicato disatteso principio applicazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie  il  primo  motivo  del  ricorso  nei  termini  di  cui  in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. RAGIONE_SOCIALE in relazione la sentenza  impugnata  e  rinvia,  anche  per  le  spese  del  giudizio  di cassazione, alla Corte d ‘A ppello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2025