Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32818 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32818 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2666-2017 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1708/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30.09.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.11.2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME e NOME COGNOME, proprietari di un fondo asseritamente dominante sito nel Comune di Travo, convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Piacenza NOME COGNOME e NOME COGNOME, per ottenere tutela possessoria della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, esercitata sulla strada vicinale di proprietà dei convenuti. Si dolevano gli attori dello spoglio perpetrato in loro danno dai proprietari del fondo servente mediante condotte omissive e commissive atte ad ostacolare il passaggio, che avevano anche provocato un danno al l’autovettura di NOME COGNOME; g li attori proponevano al contempo actio confessoria servitutis . Costituitasi la sola NOME COGNOME, formulava in via riconvenzionale domanda di decadenza della servitù conseguente all’accorpamento avvenuto con atto di compravendita del 16.03.2001 – del fondo dominante con altro fondo avente accesso alla strada pubblica e, in via subordinata, proponeva domanda di aggravamento della servitù con richiesta di indennizzo.
Il Tribunale di Piacenza, riconosciuta agli attori la tutela possessoria richiesta con provvedimento del 28.06.2001, con sentenza n. 392 del 20.06.2008 accoglieva la domanda petitoria dei COGNOME, rigettando le istanze di parte convenuta nonché la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori per danno all’autovettura conseguente al restringimento della strada.
Avverso dett a sentenza proponeva appello l’avente causa della COGNOME, COGNOME NOME, succeduta nel diritto controverso in forza di contratto di compravendita del fondo stipulato in data 12.12.2005, lamentando l’errata qualificazione della domanda . Trattandosi, infatti, di servitù coattiva, ed essendo venuta meno l’interclusione, avrebbe dovuto il giudice dichiararne l’estinzione in applicazione dell’art. 1055 cod. civ. Si costituivano i COGNOME eccependo la carenza di legittimazione processuale della COGNOME ai sensi dell’ art. 111 cod. proc. ed elevando appello incidentale sul capo di sentenza riguardante il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
La Corte d’Appello di Bologna respingeva la questione preliminare sollevata dagli appell ati relativa all’asserita ca renza di legittimazione ad agire della COGNOME: in conformità a quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 5759/2016; Cass. n. 17470/2013; Cass. n. 22918/2013), riteneva che la legittimazione ad impugnare della COGNOME derivasse dalla provata esistenza di un titolo di natura pubblica (l’atto notarile di compravendita); accoglieva l’appello principale con sentenza n. 1708/2016, dichiarando estinta, ex art. 1055 cod. civ., la servitù coattiva di passaggio costituita a favore del fondo originariamente intercluso di proprietà di NOME NOME COGNOME gravante sul fondo di proprietà di NOME COGNOME, per il sopravvenuto venir meno dell’interclusione ; rigettava l’appello incidentale s ul capo riguardante il rigetto della condanna al risarcimento dei danni, per assoluta carenza di prova, e rigettava altresì l’istanza di compensazione delle spese per un terzo, posto che la pronuncia di prime cure -non impugnata dalla COGNOME, originaria parte processuale -non era modificabile dall’ avente causa COGNOME, non essendo ella parte processuale nel procedimento di primo grado.
5 . Avverso la sentenza della Corte d’Appello proponevano ricorso per cassazione NOME e NOME COGNOME, affidandolo a tre motivi.
Resisteva COGNOME NOME depositando controricorso.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso NOME e NOME COGNOME deducono, ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., nullità del giudizio di appello e/o della sentenza n. 1708/2016 per violazione degli artt. 111 e 331 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti ch e, quand’anche dovesse riconoscersi la legittimazione attiva ad impugnare in capo alla
COGNOME quale successore a titolo particolare, la causa doveva proseguire anche tra le parti originarie, in quanto comunque sussisterebbe il litisconsorzio necessario, ex art. 111 cod. proc. civ., della dante causa non estromessa dal giudizio di primo grado, in pendenza del quale è avvenuto l’atto traslativo della proprietà del fondo di cui si disc ute. Si sarebbe, infatti, in presenza di una causa inscindibile tra acquirente non intervenuta nel processo di primo grado e dante causa non estromessa, nei cui confronti il contraddittorio deve sempre essere integrato, ex artt. 330 e 331 cod. proc. civ. Si tratterebbe, in altri termini, di un’ipotesi di litisconsorzio non necessario ab origine , ma divenuto tale per motivi processuali sopravvenuti, essendo la causa comunque inscindibile a prescindere dalla scindibilità del rapporto sostanziale: rispetto a tale ipotesi, l’orien tamento di questa Corte andrebbe nel senso di dover rilevare, anche in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio, rimettendo la causa al giudice della fase del merito in cui il vizio si è configurato (Cass. Sez. 3, n. 15208 del 19.05.2005; Cass. Sez. 2, n. 14598 del 230.08.2004 e altri precedenti conformi). Con la precisazione che l’estromissione del dante causa deve essere espressa: l’intervento del successore , infatti, non determina alcuna sua automatica estromissione (Cass. Sez. 2, n. 1622 del 27.01.2014). L’errore commesso dalla Corte d’Appello di Bologna emerge dal capo di sentenza relativo al rigetto delle spese di lite di primo grado: il giudice di seconde cure rilevava, infatti, l’immodificabilità della pronuncia di prime cure, in virtù della mancanza di legittimazione passiva di NOME COGNOME rispetto al pagamento a cui era stata condannata la dante causa COGNOME, riconoscendo solo entro questi limiti la fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione ad agire formulata dagli odierni ricorrenti.
1.1. Il motivo è fondato. Con riferimento alla questione della mancata integrazione del contraddittorio, il Collegio intende dare continuità all’orientamento costantemente espresso da questa Corte in virtù del quale il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa che non sia stato in precedenza estromesso e che, per questo motivo, conserva la veste di litisconsorte necessario, è onerato a chiamarlo nell’instaurato giudizio di gravame, con la conseguenza che la relativa omissione comporta un difetto di integrità del contraddittorio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determina, ove tale rilievo sia effettuato dalla corte di cassazione, la necessità della rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è configurato ai fini della sua eliminazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18483 del 24.08.2006, Rv. 592064 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15208 del 19.07.2005, Rv. 583384 -01; conf. di recente da: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15905 del 15.06.2018, Rv. 649280 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26.01.2010, Rv. 611191 – 01).
Deve anche ribadirsi che, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., in caso di successione a titolo particolare del diritto controverso, l’estromissione dell’alienante o del dante causa può essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio d’impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.; in mancanza, deve rilevarsi anche d’ufficio in sede di legittimità il difetto d’integrità del contraddittorio, con rimessione della causa al
giudice di merito per la eliminazione del vizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15905 del 15.06.2018, Rv. 649280 -01; Cass. nn. 4486/10, 1535/10, 18483/06, 15208/05 e 13021/00).
Né ha pregio quanto argomentato dalla controricorrente con riferimento all’atto di acquisto del fondo da parte della RAGIONE_SOCIALE stipulato con atto notarile in data 12.12.2005 , ove all’art. 4 si legge che la parte acquirente libera parte venditrice da ogni eventuale pregiudizievole conseguenza derivante dalle cause in corso relative al diritto di passaggio sulla strada di accesso e proseguite dalla parte acquirente a suo insindacabile giudizio (v. controricorso, p. 6, 4° e 5° capoverso). Con riguardo, infatti, all’estromissione del dante causa , questa Corte ha avuto occasione di precisare che è indispensabile la richiesta dell’alienante. Non più destinatario degli effetti sostanziali della sentenza a séguito della cessione del diritto, questi è tuttavia il solo che possa disporre della propria partecipazione al processo, venuta meno la quale egli non è più soggetto neppure agli effetti processuali della decisione, vantaggiosi o sfavorevoli che siano. L’acquirente a titolo particolare e la controparte possono consentire o meno all’estromissione, ciascuno essendo portatore d’un interesse potenzialmente contrario ad essa; ma non per questo possono sostituirsi alla volontà del cedente omettendo, ogni qual volta ne siano onerate, di provocarne l’ulteriore partecipazione al giudizio (Cass. Sez. 2, n. 1622 del 27.01.2014; conf. da: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7183 del 2022).
1.2. In definitiva, la Corte rileva la nullità della sentenza d’appello perché pronunciata all’esito di un procedimento svolto a contraddittorio non integro, non avendovi preso parte i successori a titolo universale di NOME COGNOME.
2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., nullità del giudizio di appello per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. Lamenta no i ricorrenti che le richieste avanzate dall’appellante devono ritenersi nuove e, quindi, inammissibili ex art. 354 cod. proc. civ.: nel giudizio di primo grado la parte convenuta non aveva mai affrontato la questione dell’eventuale originaria interclusione del fondo dominante, affermando, semmai, la natura volontaria della servitù; tanto che il Tribunale di Piacenza aveva ritenuto infondata in diritto la domanda riconvenzionale della convenuta in quanto il lamentato abuso della servitù di passaggio ( petitum immediato delle domande formulate) non avrebbe mai potuto determinare la radicale estinzione del rapporto prediale. Controparte ha chiesto, per la prima volta in sede di gravame, di pronunciarsi sull’estinzione della servitù di passaggio ai sensi degli artt. 1055 o 1455 cod. civ. e il giudice di seconde cure ha, perciò, riqualificato la domanda di primo grado di decadenza della servitù per abuso come istanza di declaratoria dell’intervenuta estinzione di servitù coattiva di passaggio, ai sensi dell’art. 1055 cod. civ. Ha errato, dunque, la Corte d’Appello laddove non ha applicato il principio derivato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in virtù del quale in tema di diritti autodeterminati sussiste mutatio libelli vietata in appello quando, all’iniziale domanda, si sostituisc a una pretesa intrinsecamente diversa, sulla quale sia del tutto mancato, in primo grado, il contraddittorio (Cass. n. 26973 del 07.12.2005).
3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1051 ss. cod. civ., e dell’art. 132, n. 4) cod. proc. civ. Ribadito che la diversa qualificazione della domanda può essere fatta dal giudice solo ove l’errore commesso dalla parte verta sulla denominazione form ale,
ma non sui contenuti della richiesta né sui fatti posti a fondamento di essa, i ricorrenti lamentano l’errata applicazione delle norme di diritto che regolano le servitù coattive. Nella prospettiva dei ricorrenti, infatti, avrebbe errato la Corte d’Ap pello nel considerare la servitù di cui è causa come coattiva, decidendo quindi per la sua estinzione ex art. 1055 cod. civ.; in realtà, essendo i due fondi originariamente appartenuti ad un unico proprietario, prima della divisione e attribuzione ai COGNOME e COGNOME avvenuta con atto pubblico del 09.08.1955, avrebbe piuttosto dovuto valutare la volontà dei condividenti di recepire lo stato dei luoghi, sussumendo la fattispecie nella diversa ipotesi normativa della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 cod. civ. Infine, lamentano i ricorrenti l’errata applicazione dell’art. 1055 cod. civ., in quanto la Corte d’Appello avrebbe inteso l’interclusione in termini assoluti, ossia come totale impossibilità di accedere al fondo, e non invece relativi, ossia come ostacolo ad una piena accessibilità da valutarsi nel caso concreto (Cass. Sez. 2, n. 1673 del 03.02.2012). Facendo malgoverno dei principi posti dalla Corte di legittimità, il giudice di seconde cure non avrebbe effettuato gli accertamenti di merito necessari, con ciò violando il diritto di difesa degli odierni ricorrenti e rendendo la motivazione nulla in quanto inesistente e/o apparente.
Avendo il Collegio accolto il primo mezzo di gravame, i restanti si dichiarano assorbiti.
La Corte, pertanto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio come da motivazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio;
dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda