Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17244 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17244 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27283-2022 proposto da:
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Opposizioni esecutive – Ricorso per cassazione Assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti necessari Conseguenze Inammissibilità del ricorso
R.G.N. 27283/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
COGNOME NOME, domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica, rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
NOME , domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 956/2022 d ella Corte d’appello di Torino, depositata il 07/09/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 956/22, del 7 settembre 2022, della Corte d’appello di Torino, che respingendone il gravame avverso la sentenza n. 3581/20, del 14 ottobre 2020, del Tribunale di Torino -ha conferma to il rigetto dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., dallo stesso proposta in relazione al credito azionato ‘ in executivis ‘ da NOME COGNOMECOGNOME con atto di pignoramento presso terzi.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di avere, con la proposta opposizione all’esecuzione, dedotto in compensazione -rispetto al credito di € 55.000,00, azionato in via esecutiva dal COGNOME e nascente da una provvisionale contenuta in una sentenza penale di condanna pronunciata a carico di esso COGNOME, per il reato di appropriazione indebita (come emerge, per vero, solo dalla sentenza impugnata) -taluni suoi crediti sia per prestazioni professionali, a suo dire specificamente descritti e documentati, sia per somme pagate in nome e per conto del cliente o allo stesso restituite.
Nella resistenza del NOME, il giudice di prime cure respingeva la proposta opposizione, ritenuta non accoglibile perché il COGNOME non aveva assolto l’onere di provare la sussistenza di un credito da poter opporre in compensazione.
Esperito gravame dal soccombente, lamentando l’erronea lettura del materiale documentale e la reiezione ingiustificata delle istanze istruttorie della difesa, il giudice di appello lo respingeva, ancorché -si assume in ricorso -correggendo la motivazione dell’appellata decisione .
Avverso la sentenza della Corte piemontese ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di sei motivi.
3.1. Il primo motivo è indirizzato ‘nei confronti dell’impianto generale della motivazione della decisione, ed in particolare nei confronti delle statuizioni al capo III relativamente ai crediti dedCOGNOME in compensazione sub. D) ed E) e delle statuizioni al capo IV, relativamente alle istanze istruttorie formulate dal ricorrente in prime cure e ribadite in appello’.
Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ. e degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Benché la sentenza impugnata abbia dato atto della doglianza con cui l’allora appellante aveva lamentato la mancata considerazione ‘di due elementi fondamentali emersi nel giudizio di primo grado’ (un’e -mail del 14 novembre 2014, indirizzatagli dal NOME, e la trascrizione dell’esame dello stesso, quale parte civile, nel procedimento penale suddetto, documenti dai quali risulterebbe che il COGNOME ammetteva di essere stato difeso dall’AVV_NOTAIO, in talune vertenze successive alla morte del padre), la Corte torinese, tuttavia, non risulta essersi più occupata del ‘valore probatorio e del significato di questi fatti’ , e ciò ‘per tutta la successiva motivazione, incorrendo così nei vizi lamentati’.
Essi, peraltro, emergono ‘ancor più chiaramente’ assume il ricorrente -‘se si tiene conto di quanto dalla Corte stessa statuito nel capo IV’, ove si afferma che le ‘istanze istruttorie riproposte dal COGNOME in atto di appello, consistenti nella prova per interpello e nella prova per testi sui capi 1)24)’ (in realtà, 25), ‘non possono essere accolte’, visto che ‘i capi da 1 a 12 e da 22
a 25, che riguardano ‘le pratiche professionali curate dall’AVV_NOTAIO per conto del COGNOME, non sono contestati’.
Se i fatti, dunque, non erano contestati, la Corte torinese, sostiene l’odierno ricorrente, ‘non avrebbe dovuto come invece ha fatto -ritenere inammissibile la domanda di compensazione o addirittura respingerla’, addebitando ad esso COGNOME di non aver ‘fornito la prova delle prestazioni effettuate, come testualmente invece afferma la sentenza impugnata nella parte di motivazione relativa ai crediti dedCOGNOME sub. D) ed E)’.
3.2. Il secondo motivo è indirizzato ‘nei confronti del capo III, relativamente ai crediti dedCOGNOME in compensazione sub. A) ed B)’.
Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 1242, 1243 e 2697 cod. civ. e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., oltre che degli artt. 651 e 654 cod. proc. pen. e dell’art. 24 Cost.
Si censura la sentenza impugnata là dove afferma, in relazione ai crediti suddetti, che l’eccezione di compensazione dell’allora appellante ‘non può essere esaminata e va quindi dichiarata inammissibile, in quanto i debiti opposti in compensazione non sono di facile e pronta liquidazione’.
Inoltre, la Corte ‘statuisce addirittura che i crediti vantati sarebbero incerti nell’ an debeatur , mentre si tratta di liquidazione giudiziale effettuata in sentenze passate in giudicato’ (per l’esattezza, della sentenza n. 3875 del 2011 del Tribunale di Torino, che liquida spese per complessivi € 14.210,99, nonché della sentenza n. 2355 del 2012 dell a Corte d’Appello di Torino, che liquida spese per complessivi € 8.374,08).
La Corte territoriale avrebbe, pertanto, applicato alla presente fattispecie l’art. 1243, comma 2, cod. civ., mentre il credito, consistente nella liquidazione giudiziale di spese effettuata in due sentenze passate in giudicato (rese all’esito di controver sie nelle
quali l’AVV_NOTAIO aveva prestato il proprio patrocinio in favore del COGNOME), doveva essere giudicato, per tale ragione, certo, liquido ed esigibile, con applicazione della compensazione legale ex art. 1243, comma 1, cod. civ. (si richiama, sul punto, Cass. Sez. Un., sent. 15 novembre 2016, n. 23225).
Si duole, altresì , il ricorrente della violazione dell’art. 2697 cod. civ., giacché la sentenza impugnata -a fronte della difesa del COGNOME, secondo cui l’importo del credito opposto in compensazione era diverso da quello liquidato nelle due sentenze (perché soddisfatto ‘ aliunde ‘, ovverosia dalle proprie controparti, condannate in quei giudizi) -avrebbe onerato esso ricorrente di ‘dimostrare un fatto negativo’, ovvero di non essere stato pagato da costoro.
D’altra parte, non essendo stata tale prova raggiunta, ‘il credito opposto in compensazione dal conchiudente doveva essere computato per intero’. Non era possibile al riguardo -trarre elementi probatori di riscontro dalla sentenza penale, come si assume aver fatto, invece, la Corte torinese, utilizzando dichiarazioni rese in giudizio dall’imputato, in violazione degli artt. 651 e 654 cod. proc. pen., norme a mente delle quali, invece, ciò che può vincolare il giudice civile sono soltanto ‘i fatti’ accert ati nel giudizio penale.
Si assume, infine, la violazione pure degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., perché il giudice civile potrebbe desumere argomenti di prova esclusivamente dalle dichiarazioni che all’imputato (cioè a costui e non ad altri) sono state rilasciate dalle parti, non potendo ‘attribuire valore a quanto detto dall’imputato in sede penale, ove vige il principio del nemo tenetur se detegere , sancito dall’art. 24 Cost. e dalla costante giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo’.
3.3. Il terzo motivo è indirizzato ‘nei confronti del capo III, relativamente al controcredito opposto in compensazione sub. C)’.
Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 e 2697 cod. civ. e degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., oltre che degli artt. 1 e ss. del d.m. n. 55 del 2014, nonché dell’art. 1 Cost.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la possibilità, per l’AVV_NOTAIO, di opporre in compensazione i crediti per compensi relativi a prestazioni professionali svolte nelle cause in cui il COGNOME è risultato soccombente, e per le quali il medesimo nulla avrebbe mai pagato al professionista che lo aveva assistito.
A tale esito la Corte torinese è pervenuta sul rilievo, qui censurato, che il credito opposto in compensazione non fosse ‘di facile e pronta liquidazione’. E ciò avendo il COGNOME ‘prodotto unicamente le sentenze rese all’esito dei giudizi in esame’, senza che le stesse fossero completate ‘dagli atti di causa, da eventuali parcelle corredate dal parere del consiglio dell’ordine, né financo -da preventivi sottoscritti dal cliente’, dando, inoltre, rilievo al fatto che il COGNOME era risultato soccombent e, sicché l’operato del difensore andava ‘valutato con maggiore attenzione’ onde verificare se l’esito sfavorevole del giudizio fosse imputabile, o meno, al legale.
Assume il ricorrente che ‘la Corte di merito avrebbe invece dovuto applicare i dettami dell’art. 2233 cod. civ.’ come confermati dalla costante giurisprudenza di legittimità, ‘relativa all’equo compenso ed all’obbligo di utilizzo dei parametri forensi dett ati dalla normativa ministeriale’, sicché essa ‘avrebbe dovuto facilmente liquidare i minimi tariffari per le cause in oggetto, rispettando così limiti e ambiti dell’art. 1243, comma 2, cod. civ.’.
Inoltre, essa ‘non avrebbe potuto come invece ha fatto -porre a fondamento della asserita difficoltà’ di liquidazione ‘l’ipotesi (di cui eventualmente avrebbe dovuto dare prova la controparte ex art. 2697 cod. civ.) di una responsabilità professionale d el patrocinatore nella soccombenza’.
3.4. Il quarto motivo è indirizzato ‘nei confronti del capo III della decisione, relativamente ai controcrediti opposti in compensazione sub. D) e sub. E)’.
Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 1242, 1243 e 2233 cod. civ. e degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., oltre che degli artt. 1 e ss. del d.m. n. 55 del 2014.
Con il presente motivo, il ricorrente torna nuovamente a dolersi della sentenza impugnata nella parte già fatta oggetto di censura con il primo motivo di impugnazione.
Si deduce che l’esito al quale essa è pervenuta (vale da dire, l’inammissibilità dell’eccezione di compensazione sollevata dal COGNOME), è stato fondato dalla Corte torinese sul rilievo che i documenti sui quali tale eccezione si basava, attestanti l’esistenza dei crediti opposti in compensazione, ‘neppure risultano dal fascicolo telematico di primo grado’.
Nel premettere come tale affermazione sia stata già censurata, con il primo motivo di ricorso, e ciò in ragione ‘del riconoscimento dell’attività professionale svolta dal ricorrente’ in diverse occasioni, sia giudiziali che stragiudiziali -operata dal L upo, si sostiene che pure ‘l’affermazione relativa alla carenza di prova documentale è in insanabile contrasto con quanto affermato dalla stessa Corte’. Difatti, essa ha dato conto della censura con cui l’allora appellante nel dolersi dell’affermazione d el Tribunale secondo cui ‘il COGNOME non ha prodotto documenti idonei a dimostrare né il diritto al credito, né l’entità del compenso per
l’attività professionale espletata, essendosi limitato a depositare documenti di provenienza unilaterale’ -obiettava ‘che evidentemente il Tribunale non ha aperto i fascicoli depositati, nei quali avrebbe trovato documenti tutt’altro che di provenienza un ilaterale’, richiamando ‘le produzioni 12, 13 e 15’ e, a specifico fondamento dei crediti elencati sub E, ‘le produzioni 14, 16 e 17’. La Corte territoriale, tuttavia, dava atto che nella sentenza gravata con l’appello il Tribunale aveva attestato che i documenti dal 12 al 17 di parte attrice/opponente COGNOME ‘non risultano tuttavia tra quelli depositati in questo procedimento, ma soltanto nella procedura esecutiva RGE n. 187/2019’, precisando, però, trattarsi di ‘documenti comunque acquisiti d’uffici o dal Giudice con ordinanza 3 marzo 2020’.
Ne consegue, sostiene il ricorrente, ‘che i documenti erano e sono presenti nel fascicolo d’ufficio, per cui la Corte di merito ne doveva prendere contezza e visione’, giacché ‘solo così avrebbe potuto valutare la richiesta di compensazione ex art. 1243, comma 2, cod. civ.’.
3.5. Il quinto motivo è indirizzato ‘nei confronti del capo III della decisione, relativamente ai controcrediti opposti in compensazione sub. G) e sub. H)’, vale a dire, quelli aventi ad oggetto, rispettivamente, la somma € 1.193,58, versata in favore dell’AVV_NOTAIO per conto del COGNOME, quella di € 2.800,00, erogata direttamente in favore di costui, e, infine, quella di € 300,00, risultante da assegno tratto dal COGNOME a favore del AVV_NOTAIO ‘AVV_NOTAIO‘, privo di sottoscrizione ed avente ad oggetto il compenso professionale per la trascrizione dell’accettazione dell’eredità del NOME.
Il motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 1193, 1242, 1243 e 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
Ha osservato, al riguardo, la sentenza impugnata che il versamento di € 2.800,00 ‘è documentato, ma il documento non dimostra a quale titolo la somma sia stata versata’, emergendo, per contro, dal procedimento penale, ‘in base alle dichiarazioni dello stesso COGNOME, che tale importo proveniva da un conto corrente intestato al defunto padre del COGNOME e che, pertanto, la somma spettava all’appellato’. Non si trattava, quindi, ‘di un prestito di cui il COGNOME possa chiedere il rimborso al COGNOME eccependo la compensazione sicché, sotto questo profilo, l’eccezione va senz’altro respinta perché infondata’.
Quanto, invece, all’importo ‘di €. 1.193,58 versato all’ AVV_NOTAIO e quello di €. 300,00 al AVV_NOTAIO (che rilascia ricevuta di avvenuta consegna dell’assegno, il quale deve quindi ritenersi incassato)’, la sentenza impugnata osserva che ‘potrebbero in effetti costituire anticipazioni effettuate dal COGNOME per conto del COGNOME‘. Tuttavia, essa prosegue, ‘l’appellante ha ammesso di avere già ricevuto dal COGNOME la somma di 9.640,98, come da fatture nn. 18, 19 e 20 prodotte dallo stesso COGNOME, oltre alla somma di €. 4.566,18′, imputata, però, ‘dall’appellante ad un precedente debito del padre del COGNOME, che risulterebbe comprovato da una fattura di pari importo emessa dal COGNOME e prodotta con la memoria istruttoria n. 2 di primo grad o; tale fattura peraltro, come eccepito dall’appellato, è priva di data certa e non comprovata dall’estratto delle scritture contabili’. In questo contesto, pertanto, ‘non è possibile accertare con precisione’ è la conclusione della sentenza impugnata -‘se i compensi già ricevuti possano avere estinto o meno il credito per anticipazioni effettuate dall’appellante al AVV_NOTAIO e all’ AVV_NOTAIO‘.
Assume il COGNOME che il ragionamento della Corte torinese sarebbe ‘inficiato innanzitutto da ultrapetizione: controparte non ha svolto in alcun grado del giudizio domanda, e neppure
eccezione riconvenzionale, volta a dimostrare che le somme pagate per conto di o versate direttamente a NOME abbiano titoli diversi da quelli dedCOGNOME dal ricorrente’.
Per quanto attiene, specificamente, all’importo di €. 2.800,00, la sentenza impugnata, ‘pur riconoscendone la dazione dal legale al cliente, respinge la domanda di compensazione asserendo che si sarebbe trattato di un prestito di cui l’avvocato non può chi edere la restituzione’, senonché ‘non è dato comprendere’ chi, in causa, abbia mai parlato di prestito, sicché ‘non si vede come questa motivazione possa sfuggire alla censura di violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ.’.
In ordine, invece, alle ‘somme inviate all’AVV_NOTAIO e al AVV_NOTAIO‘, la Corte territoriale secondo il ricorrente -avrebbe svolto ‘un tortuoso ragionamento sulla possibile interferenza di queste somme con le fatture 18, 19 e 20 del legale: ma l’esame delle stesse (obbligatorio per la Corte ex artt. 113 e 115 cod. proc. civ.) certifica che le anticipazioni ivi esposte e pagate dal cliente nulla hanno che vedere con il pagamento all’AVV_NOTAIO‘. Inoltre, ‘poiché l’impu tazione di pagamento indicata dal creditore nelle fatture ex art. 1193 cod. civ. non è stata contestata dal COGNOME all’atto del ricevimento delle fatture, il ragionamento della Corte di merito appare viziato per violazione sia dell’art. 1193 cod. civ. che degli artt. 113 e 115′ cod. proc. civ., ‘in materia di corretto uso delle risultanze probatorie’.
Infine, per ‘evidenti ragioni di economia processuale e serietà professionale’, il ricorrente ‘dichiara espressamente di rinunciare alla richiesta di compensazione per € 300,00 versati al AVV_NOTAIO‘.
3.6. Infine, il sesto motivo è indirizzato ‘nei confronti del capo IV della decisione, relativamente ai capitoli di prova testimoniale dichiarati inammissibili perché da provarsi documentalmente’.
Il motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2724 e 2725 cod. civ.
Si duole il ricorrente della mancata ammissione -motivata sul rilievo che i fatti oggetto degli stessi dovessero essere ‘dimostrati documentalmente’ dei capitoli di prova sub 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21, ‘dedCOGNOME anche per interpello formale, per cui non se ne comprendono i citati limiti di inammissibilità’; in ogni caso, ‘anche sotto il profilo della prova testimoniale’, il ricorrente reputa ‘che nel non ammetterli la Corte di merito abbia violato le disposizioni degli articoli citati’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il COGNOME, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
7.1. Deve, infatti, rilevarsi che il giudizio definito dalla sentenza impugnata si è svolto unicamente nel contraddittorio tra debitore esecutato e creditore procedente: versandosi, tuttavia, in tema di opposizione esecutiva incidentale ad una espropriazione presso terzi, sussisteva litisconsorzio necessario
anche con il terzo pignorato, nemmeno destinatario del ricorso in esame.
Di conseguenza, deve darsi ulteriore seguito al principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui ‘l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nella espropriazione presso terzi’, sicché ‘in materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 10 novembre 2023, n. 31389, non massimata).
Di conseguenza, ‘benché la sentenza impugnata possa presentare astratti profili di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., non può disporsi la rimessione della causa al giudice di primo grado, al fine di procedere a contraddittorio integro nei confronti del terzo pignorato (o dei terzi pignorati), per essere del tutto incerta l’identità di tali litisconsorti necessari, sicché si impone declaratoria di inammissibilità del ricorso’ (così, del pari, Cass. Sez. 3, ord. n. 31389 del 2023, cit .; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, ord. 14 settembre 2023, n. 26562, Rv. 668669-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11268, Rv. 658143-01).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando NOME COGNOME a rifondere, NOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 2 .500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della