Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15138 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 11806/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME , in proprio e quali eredi di NOME e di NOME, domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e dife si dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale avv.EMAIL
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– intimate – avverso la sentenza n. 486/2021 del la Corte d’appello di Messina, depositata in data 25.10.2021;
udita la relazione sulla causa svolta nella adunanza camerale del 20 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME (unitamente ad NOME COGNOME e NOME COGNOME) ricevettero in data 8 aprile 2005 un atto di precetto e contestuale pignoramento presso terzi (R.G.E. 10272/2005), avente ad oggetto l’espropriazione di un credito di circa € 17.000,00, derivante dal residuo di una procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 268/1992), promossa dal Banco di Sicilia nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME (dante causa di NOME, NOME e NOME COGNOME); detta procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 268/1992 era stata iniziata dal Banco di Sicilia proprio in forza del contratto di mutuo fondiario indicato nell’atto di precetto poi opposto ( contratto di mutuo rogato agli atti del Notaio COGNOME in data 15 marzo 1984 Rep. 17665 e munito di formula esecutiva il 6 aprile 1984); nella procedura immobiliare era poi subentrata, al Banco, la RAGIONE_SOCIALE (ICR7), quale cessionaria del credito. Gli esecutati NOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME e successivamente, con distinto atto, anche NOME COGNOME proposero opposizione all’esecuzi one ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo sia la carenza di legittimazione attiva del Banco di Sicilia, sia l’infondatezza della pretesa , per essere stata la stessa estinta nell’ambito di altra procedura esecutiva immobiliare (R. G.E. n. 268/1992); avverso l’ordinanza che disponeva la sospensione dell’esecuzione, propose reclamo la RAGIONE_SOCIALE assumendo di essere succeduta nel credito al Banco di Sicilia; rigettato il reclamo dal Tribunale di Messina, con atti separati i Procopio-COGNOME e poi la Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale mandataria di Aspra Finance s.p.a., introdussero il merito dell’opposizione, così come la Unicredit Banca s.p.a. Riuniti i detti procedimenti, il Tribunale di
N. 11806/22 R.G.
Messina, con sentenza n. 443/2015, dichiarò la nullità del precetto opposto per la mancata notificazione del titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo ipotecario, dichiarando che il Banco di Sicilia e Aspra Finance non avevano titolo per agire in executivis nei confronti degli opponenti NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con condanna delle spese processuali in favore del procuratore distrattario degli opponenti. Avverso tale sentenza propose appello Unicredit Credit RAGIONE_SOCIALE anche quale mandataria delle odierne intimate. Costituitisi gli appellati NOME e NOME COGNOME (anche quali eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME), la Corte d’appello di Messina con la sentenza 486/2021 accolse l’appello, dichiarando valido l’atto di precetto perché fondato su mutuo fondiario. Avverso la detta sentenza ricorrono ora per cassazione i germani NOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate. Il Collegio ha riservato la decisione entro sessanta giorni dalla presente adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Non mette conto illustrare i motivi del ricorso, giacché esso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti idonea copia della sentenza impugnata , e comunque inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis .
1.2 Quanto al primo profilo, i ricorrenti hanno infatti depositato soltanto una copia della sentenza impugnata, apparentemente emessa in modalità digitale, ma priva di qualsiasi attestazione di conformità (adempimento cui avrebbe potuto procedere in autonomia il procuratore dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 16-
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bis , comma 9bis , del d.l. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, applicabile ratione temporis, che appunto consente all’avvocato di attestare la conformità di atti o documenti tratti dal fascicolo telematico), essendosi solo limitato il legale medesimo ad apporre sul file informatico la propria firma digitale, evidentemente insufficiente ai fini che qui interessano (v. in termini, Cass. n. 25472/2023).
Né una copia idonea della sentenza stessa, ritualmente formata, risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte.
1.3.1 -Quanto al secondo profilo, occorre rilevare che, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che ‘ In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato ‘ (Cass. n. 13533/2021 , seguita da molte altre conformi). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell ‘ interprete di preferire -a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis -l ‘ dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all ‘ apparentemente contrario, giacché ‘
interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così
ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria ‘.
1.3.2 -Al contempo, deve qui richiamarsi il principio per cui ‘ In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione … deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l ‘ esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell ‘ integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l ‘ integrazione ai sensi dell ‘ art. 331 c.p.c. ‘ (Cass. n. 11268/2020).
1.3.3 -Ebbene, nella specie non soltanto i ricorrenti non hanno evocato in giudizio il terzo pignorato, ma nemmeno ne hanno specificato l’identità . Nulla è infatti indicato, sul punto, nel corpo del ricorso per cassazione, che omette totalmente il dato circa l’identificazione de l terzo pignorato: sicché i ricorrenti non si sono fatti carico, nemmeno nell’ampio intervallo dal mutamento giurisprudenziale sopra detto, di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte.
Pertanto, benché la sentenza impugnata -e fermo quanto già rilevato sulla mancanza di idonea attestazione di conformità -appaia essere stata resa in violazione dell ‘ art. 102 c.p.c., non sarebbe stato comunque possibile rimettere l’intera causa al giudice di primo grado, al fine di procedere a contraddittorio integro nei confronti del terzo pignorato , in quanto è del tutto incerta l’identità del litisconsorte necessario , stando all’esposizione propria del ricorso in esame: del resto, è noto che gli elementi di contenuto-forma di cui all ‘ art. 366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde , ‘ perché la
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causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo ‘ (così, Cass. n. 18623/2016) .
Pertanto, fermo quanto già rilevato sulla improcedibilità, il ricorso non avrebbe comunque potuto sottrarsi alla declaratoria di inammissibilità (v. in termini Cass.
n. 26562/2023).
2.1 In definitiva, il ricorso è improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, le intimate non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno