Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14962 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18805/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO GAMITA DI NOME NOME NOME, FALLIMENTO DI NOME, FALLIMENTO DI COGNOME NOME, FALLIMENTO DI COGNOME NOME
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 34/2022 depositata il 15/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Catanzaro, con decreto depositato in data 15.6.2022, pronunciando sul reclamo proposto da NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 17.12.2000 – che aveva dichiarato il fallimento del reclamante in estensione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili COGNOME NOME e COGNOME NOME -ha dichiarato l’estinzione del giudizio di reclamo.
Il giudice di secondo grado, dopo aver ritenuto che i creditori istanti della società originariamente dichiarata fallita sono litisconsorti necessari solo nella fase di reclamo del giudizio fallimentare di estensione del fallimento al socio occulto, ha dichiarato estinto il giudizio di reclamo ex art. 102 c.p.c. dopo aver accertato che il reclamante non aveva fornito prova di aver ottemperato tempestivamente all’ordine, disposto dalla Corte d’Appello, di integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore NOME COGNOME entro il termine del 15.3.2022, assegnato con ordinanza del 18.2.2022. In particolare, il reclamante aveva depositato la prova della notifica eseguita presso la residenza del COGNOME in data 5.5.2022, e non già quella della notifica eseguita in data 8.3.2022 (antecedente al termine assegnato dalla Corte d’Appello).
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME affidandolo a tre motivi.
Il ricorrente ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 147 commi 1, 3, 4, 6 3 18 comma 6 L.F., 100,101, 102, 157 comma 2° e 354 c.p.c., 24 e 111 Cost., violazione del litisconsorzio necessario in sede di giudizio prefallimentare dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme.
Espone il ricorrente che l’eccezione con cui era stata dedotta la violazione del litisconsorzio necessario, per non essere stati convocati i creditori istanti nel giudizio di estensione del fallimento, celebrato innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, è stata sollevata sia nel giudizio di primo grado che in sede di reclamo.
Rileva che dai precedenti di questa Corte non emerge affatto che i creditori istanti del primo fallimento siano litisconsorti necessari solo in sede di reclamo.
Ne consegue che non risultava necessario integrare il contraddittorio in sede di reclamo con i creditori istanti del primo fallimento, proprio perché tali creditori sarebbero dovuti essere convocati sin dal giudizio di primo grado.
2. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che il ricorrente intende ottenere la cassazione del decreto di estinzione del giudizio di reclamo, dolendosi che non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti dei creditori istanti del primo fallimento sin dal giudizio di primo grado, e non condividendo l’impostazione dei giudici di merito che hanno considerato tali creditori litisconsorti necessari solo nel giudizio di reclamo.
Tali censure non giovano in alcun modo al ricorrente.
Il presente ricorso per cassazione non ha ad oggetto una sentenza della Corte d’Appello che abbia deciso nel merito il reclamo,
rigettando l’eccezione di nullità della sentenza di fallimento in estensione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori del primo fallimento, ma un decreto di estinzione pronunciato ex art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio di reclamo, nei confronti di tali creditori.
Pertanto, per ottenere la cassazione del decreto di estinzione del giudizio di reclamo, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’erroneità di tale decreto per l’insussistenza dei presupposti per l’estinzione. Sul punto, il ricorrente, correttamente, non contesta che i creditori del primo fallimento siano litisconsorzi necessari nel giudizio di reclamo, ma incentra le proprie difese sulla dedotta esistenza di tale litisconsorzio necessario anche in primo grado, circostanza, tuttavia, assolutamente estranea alla causa che ha determinato l’estinzione del giudizio di reclamo.
In tal modo, le censure svolte nel presente motivo si palesano del tutto inconferenti.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 147 commi 1, 3, 4, 6 3 18 comma 6 L.F., 100,101, 102, 157 comma 2° e 354 c.p.c., 24 e 111 Cost.
Espone il ricorrente di aver correttamente instaurato il contraddittorio nel giudizio di reclamo, essendo la notifica stata effettuata nei termini anche nei confronti del creditore COGNOME NOME, come da avviso di ricevimento (NUMERO_DOCUMENTO-6). Sul punto, rileva che l’avviso di ricevimento era pervenuto successivamente al termine assegnato dalla Corte d’Appello per l’integrazione del contraddittorio in quanto la notifica al COGNOME era stata fatta nelle forme dell’art. 140 c.p.c. ed il medesimo, non andando a ritirare il piego depositato, aveva determinato un allungamento sine die , e non imputabile al notificante, dei termini di consegna dell’avviso di ricevimento.
Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità ed autosufficienza.
Va osservato che se è pur vero che quando sia dedotto -come nel caso di specie -un error in procedendo , la Corte di cassazione è giudice del fatto e ha il potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito; tuttavia, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019, nonché Cass. n. 7499/2020) quello secondo cui ‘ l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti’.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto al suo onere di allegazione (se non, inammissibilmente, nella memoria ex art. 380 bis.1, la quale ha solo funzione illustrativa di precedenti difese e non è idonea ad incidere sul thema decidendum ), non precisando, quando, a suo dire, si sarebbe perfezionata la notifica nei confronti del creditore COGNOME, limitandosi a svolgere errate considerazioni in diritto relative al procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c. Sul punto, in ordine al momento di perfezionamento della notifica nel procedimento ex art. 140 c.p.c., questa Corte (vedi Cass. n. 6089/2020) ha recentemente enunciato il principio secondo cui ‘ Le notifiche “ex” art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l’art. 140 c.p.c., all’esito della sentenza n. 3
del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l’effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale’.
Il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo ad individuare una data di perfezionamento della notifica nei confronti del COGNOME in data antecedente al termine del 15.3.2022 assegnato dalla Corte d’Appello.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 147 commi 1, 3, 4, 6 e 18 comma 6 L.F., 100,101, 102, 157 comma 2° e 354 c.p.c., 24 e 111 Cost..
Il ricorrente ha reiterato l’eccezione di prescrizione, decadenza, inammissibilità ed improcedibilità dell’azione di estensione del fallimento in quanto proposta decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento e decorso un anno dalla cessazione del l’ ipotizzato vincolo associativo nella compagine sociale della RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente ha reiterato, inammissibilmente, le censure precedentemente svolte, non considerando che non è stata impugnata una sentenza che ha esaminato il merito del giudizio, ma un decreto di estinzione del giudizio di reclamo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un creditore, con la conseguenza che l’oggetto del presente giudizio è circoscritto alla valutazione della correttezza di quel determinato provvedimento, assunto in rito.
Non si liquidano le spese di lite, non avendo la curatela svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 27.3.2024