Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23441 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23441 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5905/2021 R.G. proposto da: COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
COMUNE DI BRINDISI, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI LECCE n. 824/2020 depositata il 27/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, proprietari di terreni siti in Brindisi, assoggettati a procedura espropriativa da parte del Comune, hanno adito la Corte d’appello di Lecce con giudizio di opposizione alla stima, chiedendo la determinazione dell’indennità di esproprio.
Con sentenza non definitiva i terreni sono stati qualificati come edificabili, poiché inclusi in un piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP), e successivamente con sentenza definitiva è stata liquidata l’indennità di esproprio, applicando il metodo analitico -ricostruttivo secondo le indicazioni del consulente, il quale aveva comunque operato anche il calcolo secondo il metodo sintetico comparativo.
Il Comune di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze, contestando sia la edificabilità del terreno sia il criterio di stima e in particolare l’erronea applicazione del ‘fattore di allineamento cronologico’, l’applicazione dell’indice riduttivo annuale 2% asseritamente arbitrario e l’omessa considerazione dell’incidenza del vincolo aeroportuale.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 9483/2014 ha respinto il motivo di ricorso avverso la sentenza non definitiva e parzialmente accolto il ricorso (motivi secondo e terzo) avverso la sentenza definitiva rilevando: a) quanto al fattore di allineamento cronologico, che esso deve riguardare il realizzando valore dell’immobile, oltre che i costi necessari a produrlo, e sul punto il giudice non ha motivato se non con una petizione di principio; b) che il giudice non poteva riferirsi ad una consulenza svolta in un’altra causa che non
era stata acquisita agli atti in ordine alla incidenza del vincolo aeroportuale.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello conferiva al consulente tecnico d’ufficio incarico suppletivo, volto ad accertare il valore di mercato dei beni, esclusivamente in relazione alla base di calcolo del fattore di allineamento cronologico e all’esistenza ed all’eventuale incidenza del vincolo aeroportuale sul valore degli immobili oggetto di causa.
A fronte di contrapposti rilievi alla consulenza, presentati dalle parti, la Corte d’appello poneva quesito integrativo affinché il consulente verificasse, altresì, attraverso ricerche di eventuali atti di trasferimento di immobili aventi le medesime caratteristiche di quello per cui è causa, la possibilità di accedere a stima attraverso il metodo sintetico -comparativo.
In sede decisoria, la Corte d’appello, precisando che l’oggetto del giudizio di rinvio era circoscritto all’accoglimento del secondo e terzo motivo, ha escluso di poter riesaminare la questione della mancata applicazione del metodo sintetico -comparativo, in quanto già escluso nella sentenza della Corte d’appello cassata con rinvio.
Pertanto, la Corte d’appello, escludendo l’incidenza del vincolo aeroportuale, ha affermato che il fattore di allineamento consente di allineare al 2003 il valore del suolo, di tal che non dovrà essere applicato il coefficiente del 2% annuo, dovendosi prendere a base del calcolo il valore dell’immobile al 2007, determinato dal consulente in euro 15.094.373,74, e, successivamente, applicare il fattore di allineamento, secondo le modalità indicate dalla Suprema Corte; sulla base di quanto innanzi evidenziato, il giudice del rinvio, considerando che deve applicarsi il fattore di allineamento cronologico, pari a 1,520875, alla differenza tra il valore dell’immobile (euro 15.094.373,74) detratti i costi (pari ad euro 14.103.871,00), ha stimato il valore dell’area in euro 585.499,60 riportato al 2003,
epoca dell’espropriazione; a questo valore ha aggiunto l’aumento del 10%, pari ad euro 58.549,96 ai sensi del n. 2 del comma 89 lett. A) della Legge finanziaria del 2008, così determinando un complessivo valore di euro 644.049,56.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, deducendo di essere due dei cinque comproprietari originariamente espropriati, rappresentanti una quota pari al 41,66% dell’intera proprietà, affidandosi a tre motivi. Il Comune ha presentato controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.
Ciò premesso, si rileva:
-che l’odierno ricorso per cassazione, promosso da due dei comproprietari, non è stato notificato gli altri comproprietari, pur presenti nel giudizio di rinvio e nei cui confronti è stata emessa la sentenza della Corte d’appello oggi impugnata;
-che il giudizio di determinazione dell’indennità di espropriazione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa, sicché, mentre la determinazione giudiziale dell’indennità giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione (Cass. n. 15780 del 12/06/2019);
-che pertanto deve ordinarsi la integrazione del contraddittorio, rinviando la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Dispone la integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Roma camera di consiglio riconvocata il 25 luglio 2025 Il Presidente NOME COGNOME