Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso R.G.N. 26599/2018
promosso da
Comune di Nocera Umbra , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente in via principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 411/2018, pubblicata il 04/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06/04/2000 il Comune di Nocera Umbra stipulava il contratto di appalto per la ‘realizzazione delle opere per infrastrutture a rete all’interno del P.I.R. delle Frazioni Colpet rana, Gaifana e Lanciano (lotto n. 5) con la RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE), per un importo complessivo di € 1.495.638,95.
Con atto di citazione notificato il 30/11/2005, la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio il Comune, deducendo che quest’ultimo non aveva consentito l’utile ultimazione dei RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, chiedendo la risoluzione (parziale) del contratto per inadempimento del Comune stesso, con condanna al pagamento della somma di € 39.226,03 pari al 10% dei ‘magisteri’ non realizzati (in conseguenza della risoluzione del contratto) e al risarcimento di tutti i danni conseguentemente patiti o del corrispettivo dovuto per le sei riserve iscritte in corso d’opera, oltre al risarcimento dei danni cagionati dall’illegittima sospensione dei lavoro relativi alla loc. Gaifana.
Nel costituirsi, il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione e/o competenza del giudice adito, per essere la controversia devoluta alla cognizione della RAGIONE_SOCIALE arbitrale per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istituita presso l’RAGIONE_SOCIALE e, in subordine, chiedeva il rigetto delle domande attoree, formulando domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna dell’impresa al pagamento della penale di cui all’art. 5 e di una ulteriore somma a titolo di maggior danno per il ritardo nella consegna delle opere relative alle frazioni di Lanciano e Colpetrana, oltre che per la mancata consegna delle opere relative alla frazione di Gaifana.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata CTU.
Con sentenza n. 1141/2016, pubblicata il 27/05/2016, il Tribunale di Perugia, dichiarava risolto il contratto d’appalto per fatto e colpa della Committente, condannando il Comune di Nocera Umbra al risarcimento dei danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE,
liquidati in complessivi € 457.992,35, oltre interessi, nonché alla refusione delle spese di lite e di CTU, rigettando la domanda riconvenzionale formulata dall’Amministrazione comunale.
Avverso la predetta sentenza, proponeva impugnazione il Comune di Nocera Umbra.
Si costituiva, quale successore della RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), con la quale si era fusa per incorporazione la RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito controverso a seguito di concordato ex art. 78 d.lgs. n. 270 del 1999, che aveva riguardato la RAGIONE_SOCIALE, di cui il Tribunale di Venezia con sentenza del 13/08/2011 aveva dichiarato lo stato d’insolvenza, poi seguito dall’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del 29/09/2011.
Con l’appello principale veniva dedotta la nullità della sentenza di primo grado, per le seguenti ragioni: la decisione era stata assunta da un GOT in una causa il cui valore superava il limite stabilito dal Presidente dal Tribunale con provvedimento del 23/09/2013, in applicazione della risoluzione del CSM del 25/01/2012 e dell’art. 43 bis dell’Ordinamento giudiziario; la pronuncia nei confronti di COGNOME in primo grado era nulla, perché quest’ultima era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, perdendo la legittimazione ad agire, senza che il Commissario fosse intervenuto in giudizio; la COGNOME era priva di legittimazione ad agire, perché con il concordato omologato in corso di causa era stato trasferito tutto l’attivo della procedura, ivi comprese le azioni giudiziarie pendenti, tra le quali non c’era l’azione oggetto del presente giudizio, visto che il Commissario giudiziario non era intervenuto nel processo. Veniva poi nuovamente proposta l’eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza per effetto della clausola arbitrale e quella d’intervenuta transazione. Nel merito, il Comune chiedeva
la riforma della sentenza impugnata con rigetto delle domande avversarie e l’accoglimento della domanda riconvenzionale.
Con sentenza n. 411/2018, la Corte d’Appello di Perugia, dichiarata la legittimazione ad intervenire della RAGIONE_SOCIALE e respinta ogni altra eccezione pregiudiziale e preliminare, in parziale riforma della sentenza impugnata, veniva dichiarata l’improcedibilità delle domande proposte in via riconvenzionale dal Comune di Nocera Umbra contro la RAGIONE_SOCIALE, con conferma della sentenza impugnata, salvo che per il riconoscimento del concorso di colpa della RAGIONE_SOCIALE, nella misura di ½, in relazione alle domande di risarcimento del danno di cui alle riserve nn. 1 e 2 dalla stessa formulate. Le spese di lite venivano compensate.
La pronuncia di secondo grado è stata impugnata dal Comune di Nocera Umbra, che ha formulato otto motivi di ricorso.
COGNOME COGNOME ha resistito con controricorso con contestuale ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in via principale ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
«NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE ED INCAPACITÀ DEL GOT A PRONUNCIARE LA SENTENZA IMPUGNATA, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 4 C.P. -VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 158 C.P.C., CO. 2, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis…
NULLITÀ DELLA SENTENZA EMESSA NEI CONFRONTI DI SOGGETTO ESTINTO, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 4 C.P.C. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 43 L.F., DEGLI ARTI. 18 E 19 D.LGS. 270/1999 E DELL’ART. 2 D.L. 347/2003, IN RELAZIONE ALL’AURT. 360 N. 3 C.P.C. …omissis…
NULLITÀ DELLA SENTENZA EMESSA NEI CONFRONTI DI SOGGETTO CARENTE DI LEGITTIMAZIONE, OVVERO CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA RAGIONE_SOCIALE E DELLA RAGIONE_SOCIALE, IN RELAZIONE ALL’ ART. 360 N. 4 C.P.C. – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 75 E 81 C.P.C. E DEGLI ARTT. 300, 305 .P.C., IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C.
…omissis…
CARENZA DI GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ADITO IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 1 C.P.C.- VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 32 L. 109/1994 E 150 D.P.R. 554/1999, NONCHÉ DELL’ART. 5, CO. 16 SEXIES L. 80/2005, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis…
VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DECLI ARTT. 1362 E 1965 C.C. IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis…
VIOLAZIONE O FALSA APPUCAZIONE DEGI.I ARTT. 194, 195 E 196 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ARTT.101, 115 E 116 C.P.C., IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. -VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2697 C.C., IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C.
…omissis…
VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1218, 1453, 1175, 1375, 1206 E 2697 C.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C., IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. – OMESSO ESAME CIRCA FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO CHE SONO STATI OGGEITO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 5 C.P.C.
…omissis…
VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1224 C.C. IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3»
Parte controricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso incidentale:
«Primo motivo -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 Non sussumibilità della fattispecie concreta nell’ambito della norma …omissis…
Secondo motivo di appello incidentale condizionato -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 erronea interpretazione della norma.»
Il Collegio rileva, in via pregiudiziale, che occorre integrare il contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Tribunale di Venezia del 29/09/2011, risultando il ricorso per cassazione proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, intervenuta nel corso del giudizio di appello in qualità di cessionaria del credito litigioso, che a sua volta ha presentato ricorso incidentale nei Confronti del Comune di Nocera Umbra, senza che nessuna delle parti abbia evocato nel presente giudizio di legittimità la cedente.
3.1. Dalla sentenza impugnata e dalle allegazioni delle parti si evince che la RAGIONE_SOCIALE è intervenuta nel giudizio di appello, instaurato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, deducendo di essere cessionaria di tutti i crediti, anche litigiosi, di quest’ultima per effetto del concordato omologato nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, avviata nel corso del giudizio di primo grado.
La RAGIONE_SOCIALE non si è costituita nel corso del processo di secondo grado e non è stata estromessa da tale giudizio, essendo stata peraltro contestata la cessione del credito oggetto di giudizio, con censure riproposte anche nel presente giudizio di legittimità.
3.2. Orbene, in via di principio, la cessionaria diviene parte nel processo se interviene o viene chiamata nel giudizio oppure quando propone appello avverso la sentenza che spiega effetti anche nei suoi confronti, ai sensi – rispettivamente – dei commi terzo e quarto dell’art. 111 c.p.c.
In effetti, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso in corso di causa, il successore non assume la veste di “parte processuale” se non quando sia chiamato o sia intervenuto nel giudizio o abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunziata tra il terzo ed il suo dante causa. Il processo prosegue tra le parti originarie, assumendo l’alienante, fino a quando non viene formalmente estromesso dal giudizio, la qualità di “sostituto processuale” del successore a titolo particolare e di litisconsorte necessario (Cass. 4024/1996).
In tale prospettiva, si è più di recente ribadito che il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, ma anche proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa, senza che ciò comporti automaticamente l’estromissione dell’alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano.
Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore a titolo particolare che sia intervenuto in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è impugnata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d’ufficio, in sede di legittimità, il vizio di mancanza della integrità del contraddittorio (Cass. 15905/2018; Cass. 1535/2010; da ultimo,
con riferimento a cessione di ramo d’azienda, cfr. Cass. 24901/2023).
3.3. Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato proposto in via principale solo nei confronti del soggetto che è intervenuto in giudizio in qualità di cessionario del credito controverso (per effetto del concordato presentato, e omologato, nel corso della procedura di amministrazione straordinaria ex art. 78 d.lgs. n. 270 del 1999), il quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale, senza notificare il controricorso contenente il ricorso incidentale anche al dante causa, già ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, che pure aveva promosso il giudizio di primo grado ed era stato citato nel giudizio di appello, ove non si era costituito, ma non era stato neppure estromesso dal giudice del gravame.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Manda alla Cancelleria per i relativi incombenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione