Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5657 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5657 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
Oggetto
Impugnazioni civili – Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado -Litisconsorzio processuale necessario fra gli eredi -Configurabilità Assunzione della qualità di erede – Necessità – Onere della prova
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29706/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO domiciliato digitalmente ex lege ;
NOME COGNOME,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 1000/2022, depositata il 30 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio
2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME intimò, nel 2019, a NOME COGNOME sfratto per morosità in relazione ad immobile a lui concesso in locazione ad uso diverso contestualmente citandolo per la convalida, davanti al Tribunale di Genova l’intimato si oppose deducendo vizi dell’immobile e l’esistenza di un controcredito per le spese sostenute per adeguamenti impiantistici;
definita la fase sommaria con ordinanza di rilascio, nel prosieguo del giudizio a cognizione piena nelle forme del rito locatizio sopravvenne la morte del COGNOME, al quale subentrò la figlia NOME COGNOME, dichiaratasi unica erede;
con sentenza n. 643 del 2021 il Tribunale , disattesa l’eccezione di non integrità del contraddittorio opposta dal convenuto per essere pacifica l’esistenza di almeno un altro figlio del COGNOME, dichiarò la risoluzione del contratto, confermando l’ordinanza di rilascio e dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto, che condannò al pagamento delle spese di lite;
avverso detta sentenza interpose appello AVV_NOTAIO, denunciando, per quanto qui ancora rileva, la violazione degli artt. 300 e 102 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi del locatore defunto;
con sentenza n. 1000/2022, resa pubblica il 30 settembre 2022, la Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame, confermando la decisione di primo grado, con la condanna dell’appellante alle spese ;
ha infatti ritenuto non condivisibile il principio affermato da Cass. n. 8437 del 1997 e n. 536 del 1982 e invocato dall’appellante , secondo cui la legittimazione alla prosecuzione del giudizio si trasmette agli eredi in regime di litisconsorzio necessario processuale,
indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale e con obbligo di integrazione del contraddittorio verso gli eredi non costituiti;
secondo i giudici di appello tale orientamento, risalente, non trova riscontro nella giurisprudenza più recente, secondo la quale la successione del locatore determina solo una modificazione soggettiva del rapporto con subentro degli eredi, dando luogo ad una fattispecie equiparabile a quella de ll’originaria locazione da parte di più comproprietari, nella quale ciascun locatore può agire per il rilascio; n e consegue, sul piano processuale, che non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri comproprietari e che ciascun locatore è legittimato ad agire per il rilascio dell’immobile, salvo il caso in cui la domanda sia fondata su ragioni esclusivamente personali, ipotesi nella specie non ricorrente essendo stato intimato lo sfratto per il dedotto grave inadempimento del conduttore;
in altre parole, secondo la Corte territoriale, la successione mortis causa nella posizione di locatore non muta la natura scindibile del rapporto e non incide sulla struttura del contraddittorio, non imponendo l’integrazione nei confronti di tutti gli eredi ;
avverso tale decisione NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste NOME COGNOME, depositando controricorso;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
c on l’unico motivo il ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102, 110 e 300 c.p.c. » lamentando che erroneamente la Corte d’appello abbia escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del de cuius , omettendo di considerare che nella specie ─ indipendentemente dalla
natura scindibile o inscindibile del rapporto sostanziale -si era determinata una situazione di litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi;
r ileva che, fin dal primo grado, era stata dedotta l’esistenza di almeno un altro figlio del defunto, NOME COGNOME, chiamato ex lege alla successione con gli stessi diritti di NOME COGNOME, e che da ciò derivava l’obbligo del giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio , non potendo di contro rilevare l’ evocato principio di cui a Cass. n. 14530 del 2009 in tema di pluralità di locatori, poiché non pertinente alla fattispecie di successione nel corso del processo;
il motivo è infondato;
la regola di giudizio applicata dalla Corte territoriale è, in effetti, non pertinente alla fattispecie considerata, ma nondimeno, anche un corretto governo delle regole processuali, secondo i principi che appresso saranno illustrati, non avrebbe potuto condurre ad esito diverso;
si tratta, dunque, solo di correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384, comma quarto, c.p.c., fermo restando però l’esito decisorio in quanto, comunque, corretto in iure per le ragioni qui di seguito esposte;
la motivazione della sentenza impugnata fa leva sul principio (espresso, tra le altre, da Cass. n. 14530 del 2009 e n. 5014 del 2017) secondo cui, quando la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, nei confronti del conduttore, alla stessa prestazione e, in applicazione dell’art. 1294 cod. civ., è legittimato autonomamente ad agire per l’adempimento o la risoluzione del contratto, senza che si determini, per ciò solo, un litisconsorzio necessario tra tutti i co-locatori;
tale principio, però, attiene alla disciplina sostanziale del rapporto locativo allorquando esso sia caratterizzato dalla pluralità originaria o sopravvenuta di creditori-locatori; non riguarda, invece, il diverso
caso in cui la pluralità dei soggetti legittimati ad causam derivi dalla morte di una delle parti verificatasi nel corso del giudizio già pendente, con subentro dei suoi eredi nella medesima posizione processuale;
i n quest’ultima ipotesi si determina infatti una situazione di litisconsorzio processuale o unitario tra gli eredi della parte defunta, che trova la propria ragion d’essere nell’esigenza di ricostituire nella sua interezza l’ambito soggettivo del processo e di rendere la sentenza opponibile a tutti i successori della parte originaria;
secondo costante insegnamento di questa Corte, invero, « poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (v. ex multis Cass. Sez. 1, 12/07/2001, n. 9418; Sez. 2, 28/10/2004, n. 20874; Sez. 1, 17/09/2008, n. 23765; Sez. 2, 02/04/2015, n. 6780; Sez. 6-3, 05/11/2020, n. 24639);
fondatamente, dunque, il ricorrente deduce l’erroneità della regola di giudizio applicata nella specie dalla Corte di merito;
nondimeno, come detto, la decisione impugnata si rivela conforme a diritto, non dando luogo ad alcuna nullità processuale, nella specie, per le diverse ragioni che saranno appresso esposte, la decisione del primo giudice di non ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto indicato come litisconsorte
necessario;
costituisce invero principio altrettanto consolidato, affermato già da Cass. Sez. U. n. 15289 del 2001 e sempre tenuto fermo, l’affermazione secondo cui , quando la non integrità del contraddittorio non sia rilevabile direttamente dagli atti o dalle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta all’eccipiente l’onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’invocata integrazione e, quindi, i titoli in base ai quali essi assumono la qualità di litisconsorti necessari;
discende da tale principio che, quando -come nella specie- la non integrità del contraddittorio venga eccepita per non essere stati evocati in giudizio altri eredi della parte originaria deceduta nelle more del giudizio, l’eccipiente è tenuto a dimostrare, non solo l’esistenza di altr o o altri potenziali chiamati all’eredità , ma anche l’avvenuta accettazione di eredità ad opera degli stessi (così Cass. 10 maggio 2018, n. 11318, in motivazione);
non può invece ritenersi sufficiente, ai fini dell’accoglimento dell’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, la mera allegazione dell’esistenza di ulteriori ‘chiamati all’eredità’ in virtù del rapporto di parentela con il de cuius ;
ciò in quanto la qualità di erede -che sola, in linea di principio, rileva ai fini della legittimazione attiva o passiva e della conseguente necessità di integrazione del contraddittorio -presuppone l’avvenuta accettazione dell’eredità, espressa o tacita, e non si identifica con la mera vocazione, cosicché l’eccipiente deve offrire elementi idonei a dimostrare che il soggetto indicato ha effettivamente acquistato tale qualità;
n on può pertanto condividersi l’incidentale affermazione, contenuta nella motivazione di Cass. n. 11318 del 2018 e richiamata dal ricorrente a supporto della propria tesi censoria, secondo cui
sarebbe sufficiente, ai fini dell’eccezione di difetto di litisconsorzio, la dimostrazione che il diritto di accettare non si è prescritto: essa risulta contraddetta dal principio di diritto poc’anzi richiamato ed espressamente affermato nella stessa pronuncia e di fatto costituente regola di giudizio decisiva in quella occasione, come emerge dalla lettura dei paragrafi 2 e 2.1. della motivazione;
nel caso di specie, il ricorrente ha effettivamente allegato, sin dal primo grado, l’esistenza di un altro figlio, NOME COGNOME, del defunto, indicandolo come ulteriore soggetto chiamato all’eredità; tuttavia, egli non ha fornito, né allegato in modo specifico, elementi idonei a dimostrare che tale soggetto avesse effettivamente accettato l’eredità, acquistando così la qualità di erede e, conseguentemente, anche quella di litisconsorte necessario nel processo in corso, non potendo la vocazione ex lege , di per sé sola, fondare la qualità di erede in mancanza di elementi sintomatici di comportamenti qualificabili come accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 cod. civ. , ancorché non sia prescritta la relativa facoltà;
l ‘indicazione del rapporto di filiazione e la produzione di scambi epistolari o messaggi intercorsi con il predetto soggetto, in relazione alla gestione del rapporto locativo, non sono di per sé sufficienti a integrare una prova, anche indiziaria qualificata, della avvenuta accettazione dell’eredità, non essendo allegato che tali scambi fossero intervenuti dopo l’apertura della successione ma anzi essendo gli stessi chiaramente riferiti ad un periodo in cui era ancora in vita l’originario locatore (non altrimenti potendosi intendere l’affermazione, leggibile alla fine di pag. 14 del ricorso, che « tutti i contatti inerenti l’immobile locato erano intervenuti, non già con il novantenne attore … ma con il di lui figlio sig. COGNOME NOME »);
a fronte di tale carenza probatoria, non è dunque censurabile la decisione del primo giudice di non ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto soggetto e conforme a
diritto si rivela pertanto anche la decisione della Corte d’appello che ha escluso che tale decisione fosse in contrasto con le regole del processo e potesse considerarsi causa della dedotta nullità della sentenza appellata;
il ricorso deve essere pertanto rigettato;
le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a favore della controricorrente;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME