Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31152 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31152 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 5682 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA: P_IVA), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Lecce n. 1360/2019, pubblicata in data 12 dicembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
25 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi, nei confronti di NOME COGNOME, sulla base di un titolo esecutivo ottenuto contro il padre di questi, NOME COGNOME. L’esecutato ha proposto opposizion e all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.,
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 25/10/2023 C.C.
R.G. n. 5682/2020
Rep.
sostenendo di non essere erede puro e semplice del padre e di non essere, quindi, legittimato a subire l’esecuzione .
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Brindisi.
La Corte d’a ppello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
È pregiudiziale, rispetto all’esame del merito, il rilievo della inammissibilità del ricorso, per violazione dei requisiti di specificità e della sommaria esposizione del fatto, previsti dall’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c..
1.1 Si tratta di requisiti di contenuto-forma del ricorso, il quale deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 -01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 01). La prescrizione di siffatti requisiti non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 -01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). È, dunque, necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.
1.2 Nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non solo non risulta evocato il terzo pignorato (o i terzi pignorati), neanche in sede di legittimità, ma neanche è indicato chi sia il suddetto terzo pignorato (o i suddetti terzi pignorati), né se siano state rese una o più dichiarazioni di quantità, ed eventualmente in quali termini.
Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa aAVV_NOTAIOata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. ‘progetto esecuzioni’, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una
espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che « è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 -01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6 -3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 -01; nel medesimo senso, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112 – 01).
Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.
La parte ricorrente, peraltro, non si è fatta carico, nemmeno nell’ampio intervallo di tempo trascorso dall’esplicito arresto sopra richiamato, di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte.
Orbene, se il giudizio di merito si è certamente svolto in mancanza di (almeno) un litisconsorte necessario, non è neanche possibile per questa Corte, a causa delle lacune espositive di cui al ricorso, valutare adeguatamente se vi siano e quali siano eventuali altri litisconsorti necessari pretermessi, nonché verificare la sussistenza di eventuali altre questioni di carattere
processuale e/o sostanziale, rilevabili di ufficio anche ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., che possano avere rilievo ai fini della decisione della presente controversia.
In definitiva, quindi, a causa del segnalato difetto di esposizione dei fatti di causa, non è possibile per la Corte accedere alla valutazione del merito dei motivi di ricorso, che è pertanto inutile anche solo esporre, dovendo il ricorso stesso essere dichiarato inammissibile (cfr., in proposito, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv. 668669 -01: « in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenutoforma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato ‘aliunde’ ; in applicazione del principio la RAGIONE_SOCIALE. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari »; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143 -01).
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-