Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30722 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30722 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
COMERCI NOME
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29562/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME E COGNOME NOME, IN PROPRIO E QUALI EREDI DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti successivi – nonché contro
-resistente con atto di costituzione –
nonché contro
COGNOME NOME, IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI RAGIONE_SOCIALE CRISTIANO, AMBEDUE QUALI EREDI DI RAGIONE_SOCIALE NOME
COGNOME NOME, QUALE ERED E DI RAGIONE_SOCIALE NOME
-intimati –
Avverso la sentenza n. 5947/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata il 3 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME domandò giudizialmente la condanna di NOME COGNOME al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’esplosione di colpi di arma da fuoco dal convenuto diretti alla persona dell’attore; propose altresì azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. dell’atto (stipulato il 9 ottobre 2001 per notar NOME COGNOME) di cessione delle partecipazioni sociali nella RAGIONE_SOCIALE da NOME COGNOME alla sorella NOME COGNOME e dell’atto ( stipulato il 10 giugno 2005 per notar NOME Codasco) di donazione delle medesime quote societarie da NOME COGNOME ai genitori, NOME COGNOME e NOME COGNOME (al quale, lite pendente, sono succeduti mortis causa la coniuge, NOME COGNOME, e i figli NOME NOME e NOME COGNOME, al quale ultimo sono poi succeduti, sempre mortis causa , la coniuge NOME COGNOME ed i figli NOME e NOME COGNOME).
Nel corso del giudizio di prime cure , l’adito Tribunale di Roma ordinò la rinnovazione della notificazione dell’originaria citazione nei riguardi di NOME COGNOME, della quale, in seguito, sul presupposto della corretta ottemperanza all’ordine, dichiar ò la contumacia.
Gli altri convenuti (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE) opposero attiva resistenza, invocando altresì,
con domanda riconvenzionale, declaratoria di nullità per simulazione assoluta dell’atto del 23 luglio 1993 con cui NOME COGNOME aveva trasferito a NOME COGNOME le partecipazioni nella RAGIONE_SOCIALE poi cedute ad NOME COGNOME con l’atto oggetto di revocatoria.
L’adito Tribunale di Roma: (a) dichiarò il difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE; (b) condannò NOME COGNOME a risarcire i danni conseguenti alle lesioni inferte a NOME COGNOME, liquidati in euro 138.508,14, oltre interessi; (c) dichiarò, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., l’inefficacia dell’atto di cessione delle quote sociali da NOME COGNOME a NOME COGNOME; (d) rigettò l’ulteriore domanda di revocatoria e la domanda riconvenzionale di nullità per simulazione; (e) dichiarò compensate, nella misura della metà, le spese di lite e condannò i convenuti alla refusione delle residue spese processuali.
Decidendo sui contrapposti appelli dispiegati uno actu da NOME COGNOME, NOME COGNOME (in proprio e quale eredi di NOME COGNOME) e RAGIONE_SOCIALE (in via principale) nonché da NOME COGNOME (in via incidentale), la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato compensate, per intero, le spese del doppio grado di giudizio in relazione a NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, confermato per il resto la sentenza di primo grado, condannato in solido gli appellanti NOME COGNOME e NOME COGNOME alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore di NOME COGNOME.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; successivo ricorso per cassazione hanno proposto, con unitario atto d’impugnazione, NOME COGNOME, NOME COGNOME (in proprio e quale erede di NOME COGNOME) e la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a diciannove motivi.
NOME COGNOME ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione orale.
Non hanno svolto difese in grado di legittimità gli intimati eredi di NOME COGNOME (NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante di NOME COGNOME, e NOME COGNOME).
I ricorrenti successivi hanno depositato memoria illustrativa.
A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 138 e 139 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..
Censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha qualificato come affetta da nullità (sanabile) e non già da giuridica inesistenza la originaria notificazione dell’atto di citazione del giudizio di primo grado eseguita nei confronti di NOME COGNOME.
Sostiene, per contro, che siffatta notificazione vada considerata meramente tentata (e quindi inesistente), dacché la consegna dell’atto è stata provata ad un indirizzo (in Roma, INDIRIZZO) diverso da quello di residenza (in Roma, INDIRIZZO) della destinataria (e comunque a quest’ultima non ricollegabile) e non effettuata per mancato reperimento in INDIRIZZO.
Da ciò inferisce l’erroneità dell’ordine di rinnovazione della notifica, non adottabile in ragione della inesistenza della stessa.
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME prospetta, ancora con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 163, 163bis , 164 e 291 cod. proc. civ. e dell’art. 24 della Costituzione.
Contesta la ritenuta regolarità della rinnovazione della notifica della citazione introduttiva del giudizio di prime cure eseguita nei suoi riguardi, siccome avvenuta mediante notificazione dell’originario atto
di citazione con allegato il verbale di udienza recante l’ordine giudiziale di rinnovazione; assume che la rinnovazione andava compiuta mediante la notificazione di un nuovo atto di citazione a comparire per la successiva udienza fissata dal giudice, atto completo di vocatio in ius per detta udienza, dell’invito a costituirsi nel termine stabilito dal codice e degli avvertimenti sulle possibili decadenze.
Mancando una rinnovazione di tal fatta -conclude la ricorrente -, il giudice di prime cure doveva dichiarare estinto il giudizio oppure disporre la cancellazione della causa dal ruolo per inosservanza del termine per la rinnovazione della notifica dell’at to introduttivo.
I motivi -da scrutinare congiuntamente, attesa l’intrinseca connessione che li avvince -sono fondati, nei termini e con gli effetti in appresso puntualizzati.
Le argomentazioni della ricorrente recano critica alla impugnata sentenza nella parte in cui ha disatteso l’appello incidentale interposto da NOME COGNOME, dichiarata contumace in prime cure.
A suffragio della statuizione resa, la Corte d’appello ha ritenuto « inappropriata la parificazione alla categoria dell’inesistenza » della notifica della originaria citazione tentata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, del tutto legittimo l’ordine di rinnovazione disposto dal giudice di prime cure; ha poi considerato « ritualmente eseguita » la seconda notifica, precisando -in ordine alla contestazione relativa alla mancanza della vocatio in ius e degli avvertimenti, che il « contenuto dell’atto notificato, composto dall’originaria citazione con allegato il verbale dell’udienza del 29.1.2007 (contenente il rinvio alla nuova udienza del 12.6.2007 ore 9.00) consentiva al destinatario di difendersi, essendo impedita la dichiarazione di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. ».
3.1. Il trascritto ragionamento -idoneamente attinto dai formulati motivi -non è conforme a diritto.
La disamina dei motivi di impugnazione non può che muovere dalla individuazione della qualità soggettiva da cui genera il coinvolgimento in lite di NOME COGNOME: questa, siccome acquirente dal debitore del bene (partecipazioni societarie) trasferito con l’atto asseritamente compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie, assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. (Cass. 07/11/2011, n. 23068).
Conseguentemente, qualora in detto giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l’evocazione di tale parte necessaria, è necessario, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 102 cod. proc. civ., provvedere ( motu proprio ad opera delle parti oppure in ottemperanza ad ordine impartito del giudice) all’integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte pretermesso (riferita puntualmente all’azione revocatoria : Cass. 16/07/2003, n. 11150).
Ai fini della presente decisione è pertanto superfluo dirimere la (assai dibattuta tra le parti, anche in questa sede) questione sulla natura (nullità o giuridica inesistenza) del vizio inficiante la prima notificazione dell’atto di citazione ad NOME COGNOME: pur in abstracto ravvisando una fattispecie di inesistenza della notifica (nei pur angusti confini tracciati da Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916), occorreva comunque radicare il contraddittorio con tale soggetto, litisconsorte necessario, sanando la sua pretermissione in lite mercé l’adozione giudiziale (e l’ottemperanza a cura delle parti già costituite) di un ordine di integrazione.
Nella illustrata prospettiva, diviene invece decisivo verificare se la seconda notificazione della citazione ad NOME COGNOME, quantunque ricondotta dal giudice di merito alla fattispecie di cui all’art. 291 cod. proc. civ., potesse in concreto configurarsi -quantomeno in applicazione del principio di conservazione degli effetti degli atti
processuali – come un valido atto di integrazione del contraddittorio, idoneo alla effettiva realizzazione del diritto di difesa del litisconsorte.
Orbene, devesi rilevare che, salva la costituzione spontanea del pretermesso, la sanatoria del vizio di instaurazione del litisconsorzio richiede il compimento di attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto -forma prescritti dall’art. 163 del codice di rito.
In particolare, con argomentazione pianamente sovrapponibile alla vicenda in esame, questa Corte ha affermato che « l’atto di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l’udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste; chiarezza che manca evidentemente- laddove la parte si veda notificare una citazione che indica l’udienza di prima co mparizione per una data già trascorsa e una ordinanza (verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima comparizione; né può pretendersi dal comune cittadino una conoscenza dei meccanismi processuali ch e lo induca ad identificare senz’altro nell’udienza di rinvio quella di nuova prima udienza » per indi concludere nel senso della nullità di una rinnovazione della citazione attuata mediante la combinazione del primigenio atto di citazione con l’ordinanza d i fissazione della nuova udienza (espressamente, Cass. 08/11/2019, n. 28810; sul medesimo argomento, Cass. 10/01/2017, n. 279; Cass. 05/12/1996, n. 10852).
Intendendo dare convinta continuità all’indirizzo ermeneutico ora riportato, è dunque errato il convincimento espresso dalla sentenza gravata sulla regolare costituzione del contradittorio in prime cure, fondante la reiezione dell’appello incidentale di NOME COGNOME.
Risulta invece accertato che il giudizio in primo grado si è svolto a contraddittorio non integro per pretermissione di un litisconsorte necessario: detta circostanza -addotta come motivo di appello, ma comunque rilevabile in via officiosa in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in sede di legittimità – importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).
La gravata sentenza va pertanto cassata – con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorte necessario – con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, per un nuovo ed integrale esame della causa, ma nel contraddittorio anche con la parte già illegittimamente pretermessa.
Resta assorbita la disamina delle ulteriori doglienze sollevate da NOME COGNOME, afferenti al merito della controversia, nonché dei motivi della impugnazione di legittimità dispiegata dai ricorrenti successivi, NOME COGNOME, NOME COGNOME e società RAGIONE_SOCIALE
Al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell ‘ intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado.
P. Q. M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso di NOME COGNOME, assorbiti i restanti motivi ed assorbito il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in