Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7894 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7894 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14995/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 3744/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 13 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
OPPOSIZIONE A LL’ESECUZIONE
per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria RAGIONE_SOCIALE ( lite pendente incorporata in RAGIONE_SOCIALE, cui per legge è succeduta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), promosse in danno della RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 72 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, duplice procedura di espropriazione di crediti presso i terzi pignorati Banca Popolare di Bergamo e Banca Nazionale del Lavoro;
avverso detti pignoramenti, l’esecutata spiegò opposizione alla esecuzione, adducendo l’estinzione della pretesa azionata e l’annullamento del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio altresì con l’ente impositore RAGIONE_SOCIALE, l’adito Tribunale di Como accolse l’opposizione ma rigettò la domanda dell’opponente di condanna al risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.;
la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello della parte opponente, nella parte concernente la reiezione della domanda di cui all’art. 96 cod. proc. civ., e riformato la decisione di prime cure in ordine al quantum RAGIONE_SOCIALE spese processuali di quel giudizio;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi, cui resistono, con unitario controricorso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
preliminarmente, è inammissibile per tardività il controricorso, siccome notificato (a mezzo PEC) in data 31 agosto 2020, a fronte della
r.g. n. 14995/2020 Cons. est. NOME COGNOME
notifica del ricorso perfezionata il 18 maggio 2020, elasso quindi il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito ;
è superflu o dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro;
dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario » (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
« molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito RAGIONE_SOCIALE opposizioni esecutive « senza distinzioni di sorta » non è mai « indifferente » per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi;
a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data continuità, la stessa trovando applicazione anche in ordine ad opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo (Cass. 19/05/2022, n. 16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568);
è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio avente ad oggetto opposizione avverso espropriazioni presso terzi intraprese nelle forme speciali di cui all’art. 72 -bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – non hanno ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito)
i terzi pignorati, Banca Popolare di Bergamo e Banca Nazionale del Lavoro;
la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
la gravata sentenza va pertanto cassata – con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorte indefettibile – con rinvio al Tribunale di Como, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ‘opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi;
al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese dell ‘ intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
d ecidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Como, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione