Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21834 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Esecuzione presso terzi – Difetto originario di integrazione del contraddittorio verso il ‘ debitor debitoris ‘ -Cassazione ex art. 383, co. 3, c.p.c.
R.G.N. 7131/2023
COGNOME
sul ricorso 7131-2023 proposto da:
Rep.
DEL NOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME; Ud. 12/3/2025 Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME ma domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa d all’ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1128/2022, de lla Corte d’appello di Ancona, depositata in data 12/09/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1128/22, del 12 settembre 2022, resa dalla Corte d ‘a ppello di Ancona, che -accogliendone parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 274/19, del 10 maggio 2019, del Tribunale di Fermo, di rigetto dell’opposizione all’esecuzione da essa COGNOME proposta nei confronti di NOME COGNOME -ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, in forza di decreto ingiuntivo conseguito da NOME COGNOME, veniva promossa dalla stessa, in suo danno, espropriazione forzata presso terzi, assoggettando a pignoramento le somme di cui al conto corrente bancario della quale ella era intestataria, acceso presso la Carifermo, sede di Fermo, sul quale veniva mensilmente accreditata la sua pensione.
Su istanza ex art. 624 cod. proc. civ., formulata dalla debitrice per impignorabilità delle somme, il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura, fissando il termine per il giudizio di merito . All’esito dello stesso, il Tribunale di Fermo rigettava l’opposizione, ritenendola implicitamente rinunciata . Gravata con appello tale decisione, il giudice di seconde cure -in parziale riforma della sentenza impugnata, alla luce dell’avvenuto pagamento del 50% della sorte portata dal decreto ingiuntivo, costituente il titolo dell ‘intrapresa procedura esecutiva -dichiarava cessata la materia del contendere, confermando la pronuncia per il resto.
Avverso la sentenza della Corte dorica ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per carenza dei presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per carenza dei presupposti per la riforma parziale dell’impugnato provvedimento , da parte del giudice di secondo grado, stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, nonché carenza dei presupposti per la condanna alle spese di lite del giudizio d’appello.
Assume la ricorrente che la Corte territoriale ‘ avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere con rimozione della sentenza già emessa ed ancor più avrebbe dovuto rigettare l’impugnazione per difetto di interesse alla definizione dello stesso senza pronuncia alcuna sulle spese della seconda fase che in quanto tale si appalesa infondata ed illegittima ‘ .
Ha resistito, con controricorso NOME COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza va cassata ai sensi dell’ art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
8.1. Deve, infatti, rilevarsi ‘ ex officio ‘ la nullità del giudizio di merito, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti d el ‘ debitor debitoris ‘, società Carifermo RAGIONE_SOCIALE
Va, invero, qui ribadito come ‘il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta’, e ciò ‘per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza’ (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme, limitando il riferimento alle pronunce massimate, Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01).
Difatti, sul piano sistematico, ‘il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.). Tali obblighi staranno o cadranno in base all’esito dell’ opposizione eventualmente proposta: e dunque l’esito di questa non può mai dirsi «indifferente» per il terzo pignorato’. Sul piano della semplicità, invece, si è ‘affermato che, dinanzi a norme processuali ambigue o suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentiti dalla lettera della legge, l’interprete ha il dovere di preferire l’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo. Una diversa interpretazione, infatti, contrasterebbe sia col principio costituzionale della
ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sia con quello sovranazionale del giusto processo (art. 6 CEDU, in quanto richiamato dall’art. 6 TUE)’. Infine, sul piano della coerenza, si è ritenuto ‘doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria’ (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13533 del 2021, cit .).
Reputa questa Corte che tali principi vadano ulteriormente ribaditi, non essendovi ragione per discostarsene.
8.2. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, rimettendo la causa al primo giudice, Tribunale di Fermo, in persona di diverso magistrato , per l’integrazione del contraddittorio della parte illegittimamente pretermessa nella fase di merito.
Né osta a tale esito la constatazione che il giudizio di opposizione all’esecuzione si sia concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, visto che la necessità dell’integrazione del contraddittorio ‘deve essere valutata non « ex post » in base all’esito della lite, ma « ex ante » in relazione alle domande proposte dalle parti’, giacché ‘postula che la decisione richiesta abbia ad oggetto l’accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti, si ché sarebbe « inutiliter data » se non emessa nei confronti di tutti’ ( cfr. Cass. Sez. 2, sent. 24 settembre 1994, n. 7861, Rv. 487896-01; in senso conforme, più di recente, e con riferimento proprio a controversia esecutiva, Cass. Sez. 3, sent. 21 marzo 2023, n. 23484, non massimata).
P. Q. M.
La Corte pronunciando sul ricorso principale, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Fermo, in persona di diverso magistrato, per l ‘integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa e per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della