Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1815 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1815 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA -AZIONE DIRETTA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 526/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
Avverso la sentenza n. 1847/2022 del TRIBUNALE DI VERONA, depositata il giorno 18 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Considerato che
la RAGIONE_SOCIALE concesse in locazione d’uso a NOME COGNOME un’autovettura, assicurata per la r.c. auto con la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, danneggiata, in occasione di circolazione stradale, da altra autovettura, di proprietà e condotta da NOME COGNOME;
resasi cessionaria dal danneggiato NOME COGNOME del credito risarcitorio nascente dall’occorso (in particolare, del credito relativo al costo del noleggio di un’auto sostitutiva), la RAGIONE_SOCIALE esperì azione ex art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME;
la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in appello, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, articolando quattro motivi; non svolge difese l’intimata RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
occorre verificare la partecipazione al giudizio di appello di NOME COGNOME, asserito danneggiante responsabile (e dunque litisconsorte necessario nella procedura di risarcimento diretto: Cass. 16/02/2023, n. 4994), tanto non emergendo dagli atti disponibili alla lettura di questa Corte;
NOME COGNOME non è stato nemmeno intimato nel presente giudizio di legittimità;
vista la istanza ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ. p. q. m.
;
d ispone, a cura della Cancelleria, l’acquisizione presso il Tribunale di Verona del fascicolo del giudizio di appello;
rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione