Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23631 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23631 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7604/2022 R.G. proposto da
COMUNE DI BIVONA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -controricorrente – avverso la sentenza n. 47/2022 del TRIBUNALE DI AGRIGENTO, depositata il giorno 14 gennaio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
in forza di decreto ingiuntivo (recante condanna solidale di NOME e NOME COGNOME al pagamento di somme) e della sentenza di rigetto della relativa opposizione proposta dagli ingiunti, NOME COGNOME intraprese innanzi il Tribunale di Agrigento espropriazione ai sensi degli
artt. 543 e seguenti del codice di rito in danno di NOME COGNOME e presso il terzo Comune di Bivona;
non resa la dichiarazione di quantità dal terzo pignorato in relazione a due udienze consecutive, il giudice dell’esecuzione emise ordinanza di assegnazione del credito staggito in favore del procedente;
avverso detta ordinanza il Comune di Bivona dispiegò opposizione agli atti esecutivi, assumendo, in sintesi, l’inesistenza dei presupposti per l’assegnazione per genericità della indicazione del credito staggito e l’insussistenza di debito del Comune verso COGNOME;
la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione, per non avere il terzo pignorato opponente dato prova di non aver tempestivamente conosciuto l’ordinanza di assegnazione « per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore »;
ricorre per cassazione il Comune di Bivona, per due motivi; resiste, con controricorso, NOME COGNOME;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
a suffragio del ricorso, parte impugnante prospetta la nullità della sentenza gravata:
-) per violazione degli artt. 112, 132 e 161 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di opposizione relativo alla sussistenza dei presupposti per l’emissione dell’assegnazione, irrilevanti essendo le considerazioni svolte dal giudice territoriale sulla necessità del caso fortuito o della forza maggiore (primo motivo);
-) per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per motivazione apparente, dacché costituita da una mera elencazione di princìpi di diritto astratti ed avulsi dall’esame dei fatti controversi (secondo motivo);
r.g. n. 7604/2022 Cons. est. NOME COGNOME
rispetto al vaglio di merito dei testé riassunti motivi assume carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro;
per consolidato indirizzo del giudice di nomofilachia, nelle cause di opposizione agli atti esecutivi incidentali all’espropriazione il debitore esecutato è sempre parte necessaria ( ex aliis, Cass. 25/07/2022, n. 23123; Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316);
orbene, non vi è prova che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi avverso espropriazione presso terzi abbia partecipato il debitore esecutato, NOME COGNOME;
nella sentenza impugnata (tanto nell’epigrafe quanto nella parte narrativa e motiva) manca qualsivoglia riferimento al coinvolgimento dell’esecutato nella controversia oppositiva; dagli atti allegati al fascicolo del presente grado, poi, non è dato riscontrare la evocazione del debitore nell’unico grado di merito del giudizio (non si rinviene infatti notificazione a quest’ultimo del ricorso in opposizione oppure anche della citazione introduttiva del la fase di merito dell’opposizione );
la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
r.g. n. 7604/2022 Cons. est. NOME COGNOME
la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Agrigento, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso;
il rilievo esime dalla delibazione sulle questioni poste dal ricorrente, che andranno necessariamente valutate al lume del principio secondo cui nel procedimento di espropriazione presso terzi, il meccanismo della ficta confessio opera soltanto quando l’allegazione del creditore consenta la compiuta identificazione del preteso credito del debitore esecutato nei confronti del debitor debitoris , sicché, se l’atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, si deve procedere, su istanza del creditore, all’accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 cod. proc. civ. (Cass. 02/05/2024, n. 11864) e fermo restando che il terzo pignorato che non abbia reso la dichiarazione di quantità è abilitato a proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegnazione, laddove intenda far valere vizi propri della stessa, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati dall’art. 548, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass. 19/05/2022, n. 16234);
al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Agrigento, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
r.g. n. 7604/2022 Cons. est. NOME COGNOME