Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33687 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6008/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE QUALE INCORPORTANTE LA RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza n. 864/2022 del TRIBUNALE DI LUCCA, depositata il 1° settembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE di Bernardini RAGIONE_SOCIALE promosse innanzi il Tribunale di Lucca espropriazione ai sensi dell’art. 543 cod.
proc. civ. in danno della RAGIONE_SOCIALE (debitore esecutato) e della RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE (terzo pignorato);
resa dichiarazione di quantità negativa del terzo, esperito incidente ex art. 549 cod. proc. civ. su istanza del procedente, il giudice della esecuzione, con ordinanza del 19 giugno 2019, accertò l’esistenza del credito pignorato nella misura di euro 510.435,99 e contestualmente assegnò lo stesso alla procedente;
avverso detto provvedimento spiegò opposizione agli atti esecutivi la RAGIONE_SOCIALE
svolta la controversia secondo la scansione bifasica connotante le opposizioni esecutive, la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo la domanda attorea, ha revocato l’ordinanza opposta;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad otto motivi;
non svolge difese in grado di legittimità la Banco BPM S.p.A.RAGIONE_SOCIALE società incorporante la Release S.p.A.;
parte ricorrente deposita memoria illustrativa:
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
a suffragio dell’impugnazione di legittimità, la ricorrente deduce:
(i) in relazione all’a rt. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 617 cod. proc. civ. per omessa notifica del ricorso in opposizione agli atti esecutivi nei confronti della debitrice esecutata (primo motivo);
(ii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per error in procedendo dovuto all’omessa notifica del ricorso in opposizione agli atti esecutivi nei confronti della debitrice esecutata (secondo motivo);
(iii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 102, 548, 549, 617 e 618 cod. proc. civ. per omessa notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito nei confronti della debitrice esecutata (terzo motivo);
(iv) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per error in procedendo dovuto all’omessa notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito nei confronti della debitrice esecutata (quarto motivo);
(v) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 72 -quater del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, dell’art. 138 della legge 4 agosto 2017, n. 124, degli artt. 1384 e 1526 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancata riduzione ad equità della penale che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inad empimento dell’utilizzatore, attribuiva al concedente RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE vantaggi maggiori rispetto a quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (quinto motivo);
(vi) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente (sesto motivo);
(vii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115, 116, 132 e 195 cod. proc. civ., per aver il giudice territoriale – « stravolgendo » il fatto notorio, pacifico tra le parti, del valore dell’immobile pari ad euro 3.290.000 – disposto sul tema una nuova consulenza tecnica di ufficio, addivenuta, sulla base di valutazioni erronee, incomplete e contrarie a risultanze documentali, ad attribuire al cespite un valore non corretto (settimo motivo);
(viii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal valore dell’immobile riconosciuto dalle parti (ottavo motivo);
i primi quattro motivi – da scrutinare in maniera congiunta, con essi in sostanza prospettandosi un vizio processuale inficiante l’intero sviluppo della controversia oppositiva – sono fondati;
come rilevato da parte ricorrente, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si è svolto, in ambedue le fasi in cui esso si è articolato, in pretermissione di un litisconsorte necessario: e tanto rende invalida la sentenza qui impugnata, che detto giudizio ha definito;
per consolidato indirizzo del giudice di nomofilachia, nelle cause di opposizione agli atti esecutivi incidentali all’espropriazione il debitore esecutato è sempre parte necessaria ( ex aliis, Cass. 03/09/2024, n. 23631; Cass. 25/07/2022, n. 23123; Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316);
orbene, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza resa a conclusione di espropriazione presso terzi – non abbia ab initio partecipato il debitore esecutato, RAGIONE_SOCIALE
la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Lucca, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato,
Cons. est. NOME COGNOME
affinché esamini nuovamente l’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso;
il rilievo esime dalla delibazione sugli ulteriori motivi di ricorso, per l’effetto assorbiti;
al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Lucca, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione