Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34481 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34481 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
Oggetto
Responsabilità
aggravata –
art. 96 c.p.c.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 10429-2021 proposto da: RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 574/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/10/2020 R.G.N. 210/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che :
1. La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘), confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva quantificato in euro 5.889,68 il credito della lavoratrice NOME COGNOME risultante dalla compensazione tra la somma alla medesima spettante quale risarcimento del danno da licenziamento dichiarato illegittimo e l’importo che la stessa aveva ricevuto a titolo di competenze di fine rapporto e che doveva essere restituito a seguito della disposta reintegra nel posto di lavoro; ha accolto l’appello incidentale della lavoratrice e condannato la società a corrisponderle gli interessi legali e la rivalutazione sulla somma di
euro 5.889,68 e a rimborsarle le spese sostenute per l’atto di precetto e per la consulenza tecnica di parte. La Corte d’appello, infine, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla lavoratrice la somma di euro 8.687,10 per lite temeraria.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Sono state depositate memorie, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., nell’interesse dalla società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in cui era stata fusa per incorporazione la RAGIONE_SOCIALE) e della lavoratrice.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso si impugna il capo della sentenza d’appello che ha condannato la società al risarcimento del danno per lite temeraria denunciandosi, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.
La società ricorrente sostiene che la responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. non potesse configurarsi in ragione della soccombenza reciproca delle parti nel giudizio di primo grado, poichØ la domanda della lavoratrice, di condanna della società datoriale al pagamento di euro 24.064,68, era stata accolta limitatamente all’importo di euro 5.889,68.
Sotto altro profilo, critica la decisione impugnata nella parte in cui ha giudicato la condotta processuale della società ‘contraria alle regole di correttezza e buona fede (e) tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo’ e argoment a sulla validità dei motivi di impugnazione avverso la sentenza del tribunale e sulla necessità, a monte, per parte datoriale di proporre opposizione a precetto per evitare di dover pagare una somma di gran lunga superiore (quasi cinque volte tanto) a quella poi risultata giudizialmente dovuta; elementi entrambi idonei ad escludere qualsiasi violazione del canone di ‘normale prudenza’ e, a maggior ragione, inidonei a fondare un giudizio di mala fede o colpa grave nella proposizione dell’appello.
Il motivo non può trovare accoglimento.
La prima censura Ł inammissibile poichØ, essendo articolata in riferimento alla decisione di primo grado, non intercetta la ratio decidendi su cui si basa la sentenza d’appello e che è riferita alla pretestuosità dell’impugnazione proposta dalla società.
In ordine alla seconda censura, Ł utile riassumere quanto contenuto nella sentenza d’appello sullo svolgimento del processo e sui motivi di impugnazione. La sentenza d’appello rileva che:
la lavoratrice aveva notificato alla società il precetto per conseguire il risarcimento del danno (liquidato in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, in aggiunta alla reintegra) derivante dalla dichiarata illegittimità del licenziamento alla stessa intimato;
la società aveva proposto opposizione al precetto rivendicando, tra l’altro, la restituzione delle competenze di fine rapporto versate a seguito del licenziamento;
il tribunale, disposta c.t.u. contabile e in conformità all’esito della stessa, aveva quantificato il credito della lavoratrice,
all’esito della compensazione cd. impropria, come pari ad euro 5.889,68, tenuto conto del fatto che la società aveva già trattenuto, sulle buste paga della dipendente, la somma di euro 8.560,16 (secondo la c.t.u., calcolati -al netto – in euro 20.235,66 le competenze di fine rapporto versate e in euro 17.565,18 il risarcimento del danno spettante alla lavoratrice, il debito della stessa risultava pari ad euro 2.670,48; detratto tale importo da quanto già trattenuto dalla società -euro 8.560,16 -residuava a credito della dipendente l’importo di euro 5.889,68);
– il primo motivo di appello, concernente la genericità della condanna contenuta nell’ordinanza pronunciata (all’esito della fase sommaria) nel giudizio di impugnativa di licenziamento e la sua inidoneità a valere come titolo esecutivo, era infondato poichØ detta ordinanza, non impugnata e quindi definitiva, era suscettibile di interpretazione extra testuale e, nel caso di specie, la busta paga di gennaio 2015, formata dalla società e prodotta dalla lavoratrice, consentiva, tramite una semplice operazione aritmetica, il calcolo della retribuzione globale di fatto necessaria ai fini della quantificazione del risarcimento del danno
(essendosi disposta la c.t.u. al solo fine di determinare i rapporti di dare e avere tra le parti);
-parimenti infondato, e prima ancora di difficile comprensione, era, secondo la Corte territoriale, il secondo motivo di appello, con cui si censurava l’esito della c.t.u., atteso che la società stessa aveva proceduto ad una compensazione impropria e trattenuto, sulle buste paga della lavoratrice, la somma di euro 8.560,16 (avendo poi inspiegabilmente aumentato in appello la differenza a suo favore come pari ad euro 9.839,39) e che se il c.t.u. avesse considerato gli importi lordi (euro 24.519,97 erogato per competenze di fine rapporto ed euro 24.585,96 quantificato dalla società quale risarcimento del danno), anzichØ netti, ai fini della compensazione impropria, il credito della lavoratrice sarebbe stato maggiore e quindi sarebbe risultato ancor meno giustificata la somma di euro 8.560,16 trattenuta dalla società;
anche il terzo motivo di impugnazione, sulla mancata compensazione delle spese processuali (che la società invocava per essere la lavoratrice risultata vittoriosa per importi sensibilmente inferiori a quelli rivendicati e per avere la
società adottato posizioni concilianti) era da rigettare in quanto la condanna alle spese della datrice era stata quantificata in relazione al decisum , cioè all’importo accertato come dovuto alla lavoratrice, e non a quello domandato.
10. La Corte d’appello ha dato atto della richiesta avanzata dalla lavoratrice ‘di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.’ ed ha accolto la stessa sul rilievo della ‘pretestuosità dell’appello proposto, nel quale la RAGIONE_SOCIALE ha altresì richiesto una somma anche maggiore di quella già decurtata dalle retribuzioni della ricorrente, senza alcuna giustificazione, così ponendo in essere una condotta contraria alle regole di correttezza e buona fede, tali da risolversi in un uso strumentale ed i llecito del processo’.
11. ¨ necessario, anzitutto, individuare quale delle previsioni contenute nei diversi commi dell’art. 96 c.p.c. la Corte di merito abbia inteso applicare, posto che la sentenza contiene solo un generico riferimento alla disposizione citata.
12. L’art. 96, primo comma, c.p.c. prevede: ‘se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave,
il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza’.
Il terzo comma dell’art. 96 c.p.c. stabilisce: ‘in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata’.
La responsabilità di cui al primo comma esige la domanda della parte e la prova del danno, cioŁ l’allegazione di elementi di fatto necessari a identificare l’esistenza del danno e idonei a consentirne al giudice la liquidazione, anche se equitativa (Cass. n. 15175 del 2023; n. 21798 del 2015); tali requisiti non sono richiesti ai fini del terzo comma. La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Ł stata ritenuta connotata da natura sanzionatoria e officiosa (v. Cass. S.U. n. 9912 del 2018; Cass. n. 3311 del 2017). Essa Ł applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente
rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale (v. Cass. n. 20018 del 2020; n. 3830 del 2021).
15. Si è dibattuto se l’ipotesi prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. richieda, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente (così Cass., S.U. 9912 del 2018 cit.; n. 7901 del 2018; Cass. n. 12413 del 2016; n. 7726 del 2016;) oppure prescinda da tali requisiti e contempli quale unico elemento costitutivo ‘una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente’ (così Cass. n. 27623 del 2017; n. 29812 del 2019; n. 20018 del 2020; n. 3830 del 2021 cit.; Cass. n. 26545 del 2021). La giurisprudenza prevalente e più recente è orientata in quest’ultimo senso.
16. La sentenza d’appello, se pure fa riferimento ad una richiesta della lavoratrice di risarcimento del danno per lite temeraria non reca, tuttavia, alcun riferimento nØ alcun accertamento in ordine ad una condotta della controparte connotata da mala fede o colpa grave; neppure reca alcun cenno ad allegazioni e prove, di cui era onerata la parte
richiedente la condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c., sul danno subito. Al contrario, la motivazione della sentenza impugnata fa ripetutamente leva sulla ‘pretestuosità’ dell’appello proposto dalla società, espressione di una ‘condotta contraria alle re gole di correttezza e buona fede’, e su un uso ‘strumentale ed illecito del processo’. La quantificazione del danno Ł stabilita in misura pari al doppio delle spese liquidate per il giudizio di appello, senza che sia esplicitato in alcun modo il danno lamentato dalla lavoratrice e la correlazione ad esso della liquidazione equitativa. Tali caratteristiche, desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata, inducono a qualificare la decisione adottata dai giudici di appello ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
17. Come precisato da questa S.C., ‘la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà, dell’esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioŁ senza tener conto degli interessi confliggenti in
gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all’utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall’infondatezza della impugnazione’ (Cass. n. 26545 del 2021 cit.).
18. Nel caso di specie, la pretestuosità dell’appello, su cui la Corte di merito fonda essenzialmente la responsabilità aggravata, emerge da una serie di rilievi e considerazioni disseminati nell’esame delle singole censure. In particolare, nel respingere il primo motivo di impugnazione, i giudici di appello rilevano come la busta paga, acquisita al processo e predisposta dalla società datoriale, consentisse in modo piano di quantificare il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ed osservano che tale soluzione ‘è in linea con il principio di economia dei giudizi, evitando che la parte vittoriosa in un giudizio, i cui esiti siano ormai stabilizzati, debba intraprendere ulteriori giudizi per realizzare il credito riconosciuto con decisione
passata in giudicato’ (sentenza d’appello, pag. 3). Aggiungono che ‘la correttezza e buona fede nei rapporti tra consociati si esprime in questo caso in un dovere di collaborazione tra le parti, stante che il riferimento ad un documento formato dalla datrice di lavoro, quale la busta paga, e la determinazione contenuta nella pronuncia giudiziale, di parametrare il danno a 12 mensilità, costituivano elementi sufficienti per il calcolo del dovuto, come peraltro dimostra la circostanza che l’appellante Ł riuscita senza difficoltà a determinare quanto dovuto per il titolo in parola’ (sentenza d’appello, pag. 3). Elementi, quelli appena evidenziati, che danno conto della valutazione di pretestuosità dell’impugnativa sul punto, in quanto inidonea a produrre qualche utilità per la parte datoriale e quindi a null’altro finalizzata se non a creare ostacoli e ritardi rispetto al conseguimento effettivo del bene della vita spettante alla lavoratrice per effetto del giudicato di annullamento del licenziamento. Considerazioni analoghe possono ripetersi a proposito del secondo motivo di appello, etichettato dalla Corte di merito come contenente ‘sofismi di dubbia comprensione’ alla luce del fatto che, in base ai
dati forniti dalla stessa società, e relativi alle somme lorde corrispondenti al risarcimento del danno pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e alle competenze di fine rapporto già erogate, il debito della lavoratrice sarebbe risultato sostanzialmente azzerato e quindi, a maggior ragione, errata la trattenuta operata da parte datoriale nella misura di euro 8.560,16 (‘se la compensazione fosse stata operata tra somme lorde, comunque si sarebbe verificata una differenza a favore della lavoratrice che ancor meno avrebbe giustificato la trattenuta di euro 8.560,16 operata dalla datrice di lavoro e oggi pretesa nell’importo maggiore di euro 9.839,39’, sentenza d’appello, pag. 5). La pretesa di compensazione delle spese di lite, oggetto del terzo motivo di appello, Ł stata giudicata incompatibile con una impugnativa ‘meramente tuzioristica’.
19. Nella ricostruzione della Corte territoriale, l’appello proposto dalla società nel procedimento di opposizione al precetto, notificato su iniziativa della lavoratrice al fine di ottenere il risarcimento del danno da illegittimità del licenziamento (dichiarata in un precedente procedimento, definito secondo il rito cd. Fornero
con ordinanza emessa all’esito della fase sommaria e non opposta da parte datoriale), non aveva alcuna prospettiva di far conseguire un risultato utile, alla luce degli stessi dati e calcoli che la società aveva portato nel giudizio di primo grado, risolve ndosi l’iniziativa processuale in un sacrificio ingiustificato delle prerogative della controparte, di conseguire il bene della vita riconosciuto con la declaratoria di illegittimità del licenziamento.
Tali caratteristiche, il cui accertamento implica un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 19298 del 2016), integrano i requisiti di pretestuosità e antigiuridicità atti a fondare la responsabilità di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c., dal che discende il rigetto del motivo di ricorso.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Non può trovare accoglimento la richiesta della parte controricorrente, di condanna della società al ‘risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96
c.p.c.’, in difetto di qualsiasi allegazione in ordine ai danni subiti per effetto della condotta avversaria, necessaria ai fini del primo comma della disposizione citata; non ricorrono, peraltro, i requisiti di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c., non potendosi configurare un uso illecito del processo a fronte della incerta statuizione d’appello e delle difficoltà nella esatta qualificazione della stessa in base alle diverse forme di responsabilità aggravata nonchØ del contrasto giurisprudenziale, sopra esposto, sugli elementi costitutivi delle ipotesi contemplate dai diversi commi dell’art. 96 c.p.c.
costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.
Il rigetto del ricorso S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 17.10.2023