Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2519 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2519 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25555/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
–
contro
ricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sant’RAGIONE_SOCIALE Scpa in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 733/2024 depositata il 26/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per tre mezzi, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 26 aprile 2024 con cui la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente accolto l’appello della banca nei loro confronti riducendo le somme da restituire a € 199.290,53 in favore di NOME COGNOME e € 131.036,94 in favore di NOME COGNOME, riduzione derivante dalla compensazione dell’originario credito vantato dagli investitori con le cedole che erano state loro accreditate nei mesi di luglio degli anni 2007 e 2008.
– La banca, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
– È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
– I ricorrenti hanno chiesto la fissazione dell’udienza, in vista della quale le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – Il ricorso contiene i seguenti motivi.
Primo motivo. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1148, 1458, 2033 e 2038 del codice civile in relazione alla condanna degli odierni ricorrenti alla restituzione delle cedole incassate mediante compensazione. La Corte di Appello ha erroneamente applicato le disposizioni dettate dagli articoli 1148, 2033 e 2038 CC laddove ha accolto il settimo motivo di gravame con il quale ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo il diritto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla compensazione delle
somme dovute a titolo di restituzione del valore nominale delle obbligRAGIONE_SOCIALE GM, oggetto del contratto risolto, con il valore delle cedole incassate dagli investitori, in buona fede, prima della domanda giudiziale. Secondo motivo. Violazione dell’art. 91 c.p.c.: ingiusta compensazione parziale (un terzo) delle spese di lite del primo e secondo grado in conseguenza del parziale accoglimento del gravame. Quale conseguenza del parziale accoglimento del gravame, la Corte di Appello di Palermo ha ingiustamente compensato per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Terzo motivo. Violazione dell’art. 96 c.p.c.: erronea esclusione del risarcimento del danno per lite temeraria in favore dei damanti. La Corte di Appello ha rigettato la domanda dei COGNOME per il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nonostante l’evidente infondatezza delle argomentRAGIONE_SOCIALE addotte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sia in primo grado sia in appello.
– Il Collegio condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque manifestamente infondato.
6.1. – La proposta di definizione anticipata è del seguente tenore:
– Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza, sul primo mezzo, è conforme ai principi enunciati da Cass. 8 gennaio 2025, n. 423.
Il secondo mezzo è inammissibile in ossequio al principio secondo cui: « In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di
merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi » (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502, tra le innumerevoli).
Il terzo mezzo è manifestamente infondato: l’appello della banca è risultato fondato in parte, e la soccombenza solo parziale esclude l’applicabilità della lite temeraria. Il principio da applicare è il seguente: « Presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, secondo la precisione dell’art. 96 cod. proc. civ., è la totale soccombenza, accompagnata da particolari stati soggettivi del soccombente, distintamente contemplati in ipotesi differenziate, del primo e del secondo comma della norma di rito. Tale condanna non può quindi essere pronunziata a carico del litigante che, agendo o resistendo in giudizio, risulti parzialmente vittorioso in base all’esito finale della lite » (Cass., 3 sez., 15 giugno 1965, n. 1230. Sono conformi: Cass., 3 sez., 11 dicembre 1968, n. 3950. Cass., 3 sez., 15 settembre 1970, n. 1459. Cass., sez. lav., 28 maggio 1976, n. 1929. Cass., 3 sez., 17 giugno 1977, n. 2524. Cass., 1 sez., 8 gennaio 1979, n. 67. Cass., 3 sez., 15 luglio 1991, n. 7815. Cass., 1 sez., 28 luglio 2000, n. 9897. Cass., 1 sez., 15 settembre 2000, n. 12177. Cass., 1 sez., 2 marzo 2001, n. 3035).
6.2. – La memoria illustrativa contiene un’approfondita disamina riferita esclusivamente al primo mezzo: e cioè i ricorrenti hanno correttamente ricostruito l’evoluzione della giurisprudenza sulla materia, prendendo atto dell’indirizzo più recente richiamato nella proposta.
Questo però non vuol dire che in proposito sussista un contrasto tale da giustificare l’intervento delle Sezioni Unite: la giurisprudenza bene può evolversi, ed è questo il caso, sicché, come del resto emerge dalla stessa
memoria dei ricorrenti, l’attuale indirizzo giurisprudenziale della sezione, che è quella deputata a trattare la materia delle controversie bancarie, è l’indirizzo già richiamato nella proposta di definizione anticipata. E ciò rende il ricorso manifestamente infondato (se non inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis , numero 1, c.p.c.), giacché contrastante con la giurisprudenza ferma al momento della decisione.
Bisogna aggiungere che il ricorrente, a pagina 10, sostiene che, a seguito dell’applicazione del nuovo indirizzo dovrebbe essere riconosciuta in favore dell’investitore una speculare utilità sul denaro versato all’intermediario per eseguire l’operazione: il che però pone una questione nuova che, ovviamente, non può avere ingresso in questa sede.
Sugli altri due motivi vanno confermate le considerRAGIONE_SOCIALE già svolte nella proposta di definizione accelerata.
7. – Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 5.000,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME