Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36362 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Civile Ord. Sez. 3 Num. 36362 Anno 2023
SEZIONE TERZA CIVILE Presidente: COGNOME NOME
composta dai signori magistrati: Relatore: COGNOME NOME
Oggetto:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Data pubblicazione: 29/12/2023
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 21/11/2023 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
R.G. n. 1975/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1975 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
da
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE CODICE_FISCALE)
AVV_NOTAIO costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
UNITO NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE
TARGA_VEICOLO)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al controri- corso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Milano n. 3922/2022, pubblicata in data 13 dicembre 2022 (e in pari data notificata); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
21 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Fatti di causa
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha agito in giudizio nei confronti degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in ragione di una serie di articolate conAVV_NOTAIOe addebitate ai convenuti, che gli avrebbero impedito di ottenere il pagamento alcuni compensi professionali.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in favore dei convenuti ( € 15.514,50 ciascuno, in favore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME; € 10.343,00 ciascuno, in favore di ciascuno degli altri convenuti).
La Corte d’a ppello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Resistono, con distinti controricorsi: a) NOME COGNOME; b) NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « GLI EFFETTI DELLA interruzione del processo – Violazione dell’ art. 360 n. 3 in relazione all’ art. 301 c.p.c. -violazione di legge e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia ».
1.1 Secondo il ricorrente, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto in primo grado, in quanto non riassunto tempestivamente a seguito della propria sospensione dall’esercizio
della professione, essendo egli in quel momento costituito personalmente in giudizio, senza altro difensore. Sarebbe, dunque, erronea la sentenza impugnata, per avere escluso l’estinzione sul rilievo che il termine per la riassunzione decorrerebbe solo a seguito della conoscenza legale dell’evento interruttivo avvenuta in seno al processo stesso, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, oppure a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione , non avendo, invece, rilievo la conoscenza del predetto evento acquisita altrimenti dalle parti. Il motivo è manifestamente infondato.
1.2 La decisione impugnata risulta, in diritto, conforme all’indirizzo da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale « a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l ‘ evento interruttivo, bensì da quello in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza ‘ aliunde ‘ acquisita » ( ex multis : Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010, Rv. 611451 -01; Sez. 2, Sentenza n. 4851 del 26/03/2012, Rv. 621763 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015, Rv. 634500 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 21186 del 08/08/2019, Rv. 655198 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019, Rv. 656241 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022, Rv. 664387 – 01).
Identici principi sono applicabili, evidentemente, nell’ipotesi di sospensione dall’esercizio della professione del difensore (e anche laddove, come nella specie, la parte sia un AVV_NOTAIO costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.) .
Il ricorso non offre, d’altronde, ragioni idonee ad indurre a rimeditare tale indirizzo.
1.3 Nella specie, i principi di diritto sopra esposti risultano, altresì, correttamente applicati dalla corte d’appello alla fattispecie concreta.
Il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto attribuirsi rilievo alla conoscenza dell’evento interruttivo (la propria sospensione dall’esercizio della professione) da parte di alcune delle parti costituite (ovvero dei loro procuratori), acquisita di fatto in virtù di eventi estranei al presente giudizio: ma tale conoscenza, non determinatasi sulla base di atti del processo in corso, come correttamente rilevato dalla corte d’appello, non può essere equiparata alla conoscenza legale richiesta per la decorrenza del termine perentorio per la riassunzione, secondo l’indirizzo interpretativo sopra esposto.
Le censure di cui al motivo di ricorso in esame non possono, quindi, trovare accoglimento.
Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 360 n. 3 in relazione all’ art. 96 c.p.c. – LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA IN PRIMO GRADO ».
2.1 Il ricorrente contesta la conferma, in sede di appello, della propria condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., pronunciata all’esito del giudizio di primo grado. Sostiene che la propria soccombenza integrale in relazione alle domande di merito proposte, in considerazione del rigetto di alcune eccezioni processuali sollevate dai convenuti, avrebbe potuto al più giustificare la sua condanna alle spese di lite, ma non quella ulteriore, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. .
Il motivo è infondato.
2.2 L’unico presupposto processuale necessario ai fini della condanna di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., è che vi sia stata pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., cioè che sia stata fatta applicazione del principio di soccombenza, il che
nella specie è certamente avvenuto, essendo stato il ricorrente condannato al pagamento integrale delle spese processuali in virtù della sua integrale soccombenza nel merito, con riguardo alle domande proposte.
2.3 Laddove sussista tale presupposto processuale, la valutazione in ordine alla sussistenza del presupposto sostanziale per la predetta condanna richiede, poi, esclusivamente l’accertamento di una conAVV_NOTAIOa qualificabile come abuso dello strumento processuale da parte del soccombente (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021, Rv. 662248 -02; Sez. 3, Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021, Rv. 665014 -02; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020, Rv. 659226 01: « la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una conAVV_NOTAIOa oggettivamente valutabile alla stregua di ‘abuso del processo’, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente »; conf.: Sez. L, Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 -02).
Non ha alcun rilievo l’eventuale rigetto di eccezioni processuali avanzate dalla parte vittoriosa, ma solo, come già chiarito, l’eventuale abuso dello strumento processuale da parte di quella soccombente.
2.4 Nella specie, la corte d’appello ha accertato in fatto la sussistenza di tale abuso, anzi, ha addirittura accertato che il ricorrente aveva agito in giudizio con mala fede, sulla base di una motivazione adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella
presente sede (e, comunque, certamente condivisibile nel merito).
2.5 È poi appena il caso di osservare, per completezza, che la circostanza che sia stato escluso l’abuso dello strumento processuale nell’esercizio del potere di impugnazione non esclude di per sé la sussistenza di tale abuso nella proposizione della originaria domanda e, pertanto, non esclude la coerenza logica della conferma della condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., per il giudizio di primo grado, pur essendo stata esclusa la medesima condanna per il giudizio di gravame.
Con il terzo motivo si denunzia « LA CANCELLAZIONE DELLE ESPRESSIONI OFFENSIVE IN PRIMO GRADO -violazione dell’ art. 360 n. 3 e n. 5 in relazione all’ art. 89 c.p.c. ».
Con il quarto motivo si denunzia « pruderie piccolo borghese e contraddizione nella motivazione. Violazione dell’ art. 360 n. 5 in relazione ad un punto decisivo della controversia (almeno in appello) in relazione all’ art. 89 c.p.c. ».
3.1 Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
Il ricorrente denuncia una pretesa contraddittorietà nella decisione impugnata, con riguardo a ll’accoglimento e/o al mancato accoglimento, nel giudizio di merito, dell’istanza di cancellazione di alcune pretese espressioni offensive contenute negli atti difensivi e della conseguente domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.
3.2 In proposito, è sufficiente rilevare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene elementi idonei ad indurre a rivedere) « il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa
tra le parti ed il suo esercizio d’ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo di motivazione, sicché non è sindacabile in sede di legittimità, né il relativo provvedimento, in caso di reiezione dell’istanza di cancel lazione, è suscettibile di impugnazione » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14659 del 14/07/2015, Rv. 636164 -01; nel medesimo senso, cfr.: Sez. 3, Sentenza n. 22186 del 20/10/2009, Rv. 610303 -01; Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009, Rv. 607124 -01; Sez. 1, Sentenza n. 3487 del 12/02/2009, Rv. 606734 -01; Sez. 3, Sentenza n. 264 del 11/01/2006, Rv. 586193 -01; Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 07/07/2004, Rv. 574277 -01; Sez. 1, Sentenza n. 17547 del 19/11/2003, Rv. 568302 -01; Sez. 2, Sentenza n. 12035 del 12/09/2000, Rv. 540117 -01).
3.3 In ogni caso, è opportuno altresì ribadire che « l’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime, a nor ma dell’art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità » (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 7731 del 29/03/2007, Rv. 596161 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018, Rv. 648842 -02; Sez. 1, Ordinanza n. 38730 del 06/12/2021, Rv. 663116 -01).
Le censure di cui al motivo di ricorso in esame sono pertanto inammissibili sotto ogni profilo deAVV_NOTAIOo.
Con il quinto motivo si denunzia « pronuncia sulle spese legali. Violazione dell’ art. 360 n. 3 in relazione al tariffario forense e all’ art. 91 e all’ art. 96 c.p.c. ».
Il ricorrente contesta la misura della propria condanna al pagamento delle spese di lite, nonché quella della ulteriore condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. .
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
4.1 Per quanto riguarda le contestazioni relative alla misura della condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Nella sentenza impugnata non si dà conto della proposizione di uno specifico motivo di gravame in proposito e neanche nel ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., si richiama il contenuto dell’atto di appello, nella parte in cui vi sarebbe una siffatta specifica censura.
Nessun rilievo potrebbe attribuirsi, in proposito (diversamente da quanto pare sostenere il ricorrente), d’altra parte, alla circostanza che era stato avanzato specifico motivo di gravame con riguardo alla condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Essendo stata integralmente confermata nel merito la decisione di primo grado, la corte d’appello non avrebbe potuto riformare né la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, né la misura della relativa liquidazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame sul punto.
4.2 Per quanto riguarda le spese del giudizio di appello, le stesse sono state liquidate come segue : a) € 8.267,50 in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; b) € 9.921,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; c) € 6.615, 00 in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
La formulazione del motivo di ricorso in esame non è chiara nell’esporre una specifica censura con riguardo alla misura della suddetta liquidazione.
In ogni caso, risulta assorbente la considerazione che tali valori non eccedono gli importi massimi previsti per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, che può certamente ritenersi applicabile nella specie e, di conseguenza, la liquidazione deve ritenersi congrua.
4.3 Infine, con riguardo alla misura della condanna dell’attore disposta dal tribunale, in primo grado, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che secondo il ricorrente sarebbe eccessiva, in quanto superiore al doppio dell’importo liquidato per le spese di lite, anche in tal caso si tratta di una censura inammissibile nella presente sede, non risultando avanzato uno specifico motivo di appello sul punto.
In proposito risulta, comunque, assorbente la considerazione che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre motivi idonei ad indurre a rimeditare, « in tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell ‘ art. 96 c.p.c., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una ‘ somma equitativamente determinata ‘ , non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dell ‘ art. 385 c.p.c., che, prima dell ‘ abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari; pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull ‘ importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l ‘ unico limite della ragionevolezza; nella specie, in applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari) » (così Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 -01; conf.: Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 8943 del 18/03/2022, Rv. 664450 -01).
Nella specie, la liquidazione operata dal tribunale certamente non eccede il limite della ragionevolezza e deve, pertanto, ritenersi congrua.
5. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascun controricorso, in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-