Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28032 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28032 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17650/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME; -ricorrente- contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da sé stessi;
-controricorrenti- contro
LABORATORIO di RICERCHE CLINICHE RAGIONE_SOCIALE; -intimata-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI LECCE – SEZ. DISTACCATA DI TARANTO n. 217/2023, depositata il 22/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
AVV_NOTAIO ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 217/2023 resa dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, quale giudice di rinvio. La Corte d’appello ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente di pagamento di euro 3.875,72, quale quota dovuta dalla società RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla proposizione di una domanda davanti al Tribunale amministrativo regionale RAGIONE_SOCIALEa Calabria. Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., il giudice di rinvio ha confermato la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE di euro 2.000,00, stabilita dal giudice di primo grado, e ha condannato la medesima al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di euro 1.500 ,00.
La società RAGIONE_SOCIALE non ha proposto difese.
Resistono con controricorso gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno difeso la società nel giudizio di rinvio e in cui favore sono state distratte le spese liquidate dalla Corte d’appello, chiedendo a questa Corte di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dai controricorrenti.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, denunciando violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente contesta la condanna pronunciata dalla Corte d’appello di pagamento del risarcimento del danno per avere agito in giudizio con mala fede. Tale condanna la Corte d’appello ha fondato su specifici comportamenti RAGIONE_SOCIALEa controricorrente contrari al canone RAGIONE_SOCIALEa buona fede, quali l’avere coscientemente negato l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione, l’avere nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo negato di avere partecipato a un incontro in cui aveva rassicurato i titolari dei vari laboratori sull’applicazione nei loro confronti RAGIONE_SOCIALEe tariffe concordate, l’avere richiesto il parere di conformità al RAGIONE_SOCIALE sottacendo l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa convenzione. Tali specifici comportamenti la ricorrente non nega, limitandosi piuttosto a contestare l’applicabilità ai compensi oggetto del presente processo RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata dalla ricorrente con l’RAGIONE_SOCIALE, applicabilità che ha costituito il fondamento del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, rigetto che la medesima però non obietta con il ricorso, appunto limitato alla condanna ex art. 96 c.p.c. Generica è poi la contestazione RAGIONE_SOCIALEa mancata allegazione e prova da parte di controparte RAGIONE_SOCIALE elementi costitutivi del danno, non confrontandosi la medesima con quanto statuito dalla Corte d’appello in relazione al danno non patrimoniale subito (v. pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di lite, si sono costituiti in giudizio con controricorso, e hanno depositato memoria, gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori nel giudizio di rinvio RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata nel presente giudizio. Ad essi, cui è stato notificato il ricorso per cassazione quale mera litis denuntiatio , non spetta il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese: in loro favore la Corte d’appello ha distratto le spese del giudizio di rinvio e non sono pertanto contraddittori rispetto al capo
di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, così che devono di chiararsi irripetibili le spese da loro affrontate (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 8491/2023).
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione civile, l’11 febbraio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME