Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5731 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5731 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7451/2025 proposto da:
COGNOME GERD; COGNOME, rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME e NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-ricorrenti –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t; -intimata- avverso l’ordina nza n. 7757/2025, della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, depositata in data 24.03.2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.02.2026 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME e NOME COGNOME chiedono la correzione di errore materiale che, a loro dire, sarebbe contenuto nel dispositivo dell’ ordinanza emessa dalla Corte di
RAGIONE_SOCIALEzione il 24.3.2025- che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nei loro confronti dalla RAGIONE_SOCIALE, avverso una sentenza della Corte d’appello di Treno depositata il 9.5.2020- nella parte in cui ha liquidato il compenso a loro favore nella somma di euro 14.000,00 inferiore a quella fondata sulla tabella forense in base alla scaglione di riferimento (superiore a euro 5 milioni di euro).
Pertanto, gli istanti ravvisano nella somma di euro 30.769,00 il compenso correttamente liquidabile in loro favore.
Non si è costituita la società intimata.
RITENUTO CHE
Gli istanti deducono una sorta di errore di calcolo, ovvero una svista nell’applicazione del corretto scaglione di riferimento, posto che nel provvedimento impugnato è stato chiaramente delineato il valore della causa sulla scorta del decisum
In particolare, si lamenta che l’ ordinanza impugnata abbia liquidato le spese in misura inferiore avuto riguardo allo scaglione applicabile.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non attiene ad un errore materiale, poiché la doglianza, in realtà, attinge il merito della statuizione contestata sulla liquidazione delle spese.
Invero, a i sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, ‘Ai fini della liquidazione del compenso (…) il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento’. Si tratta, con evidenza , di un livello minimo degli onorari, sotto il quale non è possibile scendere, ma che può, comunque, essere raggiunto (Cass., n. 28749/2025).
Per giurisprudenza costante, infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore
costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass., n. 20289/2015).
Inoltre, in tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l’entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell’ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità (Cass., n. 33642/2024).
Nel caso concreto, occorre evidenziare che lo scaglione applicabile è quello dai due ai quattro milioni di euro, pari al petitum sostanziale di circa 3.300.000,00 euro (escludendo le somme percepite dai creditori per rimborso dei titoli anteriormente, come emerge dall’ordinanza impugnata).
Orbene, la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha liquidato per compensi la somma di euro 14.000,00 superiore al valore minimo, ammontante ad euro 11.835,00 per le tre voci (fasi di studio, introduttiva e decisionale), e comunque superiore al 50% dei valori medi (euro 23.668,00).
Pertanto, la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha correttamente liquidato il compenso alla parte vittoriosa, in ragione dei citati principi, non essendo peraltro obbligata a motivare la statuizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME