Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
Oggetto:
Liquidazione giudiziali
spese
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto presso il suo studio in FolignoINDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo liquidatore Sig. NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, INDIRIZZO
-controricorrente-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 357/2022 di, pubblicata il 14.7.2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 767/2018, resa in data 6.11.2018, la Corte di Appello di Perugia accoglieva l’impugnazione proposta da COGNOME NOME avverso due lodi arbitrali -uno non definitivo del 5.12.2016 ed uno definitivo dell’8.11.2017 accertando l’incompetenza del collegio arbitrale che si era pronunciato in merito alla controversia insort a tra le parti, relativamente al contratto d’appalto stipulato tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, convenuta in riassunzione.
In particolare, negando l’equivoca formulazione della clausola compromissoria di cui all’art 13 del regolamento contrattuale, la Corte aveva aderito alla prospettazione dell’attore secondo cui le parti avrebbero convenuto il carattere meramente eventuale e facoltativo del ricorso all’arbitrato, dovendosi pertanto ritenere che, in assenza di una adesione del COGNOME alla procedura arbitrale intentata contro di lui, permanesse la generale competenza in capo al giudice ordinario. Ritenuta l’innovatività e l’i ncertezza della questione affrontata, la Corte, dichiarando la nullità dei lodi impugnati per difetto di competenza dei relativi collegi, disponeva quindi l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. NOME COGNOME ricorreva dinanzi a questa Corte, lamentando il fatto che la Corte d’Appello avesse violato la norma di cui all’art. 92 c.p.c., compensando le spese di giudizio sebbene l’oggetto della controversia non rientrasse tra le ipotesi di ‘assoluta novità’ previste dalla disposizione in parola. La Suprema Corte, con l’ordinanza 25655/2021, accoglieva il ricorso chiarendo che, in assenza di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta solo nell’eventualità di un’eccezionale innovatività o complessità della questione trattata, o di un repentino mutamento giurisprudenziale rispetto all’oggetto della controversia. Tutte circostanze che non erano ravvisabili nel caso di specie, il quale afferiva non già a problematiche di particolare complessità in merito all’applicazione del diritto o mutamenti giurisprudenziali, bensì a questioni di mera ermeneutica contrattuale. Circostanza questa del tutto inidonea ad integrare i presupposti di cui all’art. 92, co mma 2,
c.p.c., anche alla luce del fatto che la stessa Corte territoriale aveva escluso il carattere oscuro della clausola compromissoria in esame, fornendone al contrario un’interpretazione ritenuta inequivoca. La Corte cassava, quindi, l’impugnata pronuncia, rinviando in appello per una rinnovata statuizione sul punto delle spese processuali.
L’attuale ricorrente riassumeva la causa dinanzi alla Corte di merito, chiedendo, sulla base della predetta ordinanza, la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento in suo favore delle spese relative alla procedura arbitrale, al giudizio di impugnazione dei lodi, a quello di legittimità, nonché del giudizio di rinvio, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Con la sentenza qui impugnata la Corte di merito accoglieva l’appello e precisava che, «ai fini del calcolo delle spese di lite, il valore della controversia cui far riferimento è quello dichiarato da parte attrice nel corso del primo giudizio di impugnazione dei lodi, pari alla somma di € 43.512,58. Pertanto, tenuto conto dei due gradi di merito e di quello di legittimità, nonché delle relative attività svolte per ciascuno di essi, le spese devono liquidarsi per il giudizio di impugnazione dei lodi arbitra li in € 2.308 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, per il ricorso per cassazione in € 2.308 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, per il presente giudizio in riassunzione € 2308,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Non devono, al contrario, essere liquidate le spese del giudizio arbitrale in quanto su tale punto la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 767/2018 non è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione ed è, pertanto, passata in giudicato».
Contro quest’ultima decisione NOME NOME ha presentato ricorso con due motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
1. Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c., per avere il giudice del rinvio erroneamente ritenuto che non dovevano essere liquidate le spese del giudizio arbitrale in quanto su tale punto la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 767/2018, sul punto poi cassata, non era stata fatta oggetto di ricorso per cassazione , e conseguente violazione dell’art. 10 del D.M. 55/14, ratione temporis vigente, che per i compensi degli avvocati richiama la tabella 2, di conseguenza non applicata; violazione altresì dell’art. 324 c.p.c., avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che la sentenza n. 767/2018 del 6 novembre 201 8 della stessa Corte d’Appello fosse passata in giudicato nella parte in cui aveva compensato le spese della procedura arbitrale. Ai fini della precisazione del valore precisava, secondo quanto affermato da questa Corte di legittimità: « in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum, non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (così da ultimo Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2022, n. 14470)». E, pertanto, il valore dei lodi doveva essere individuato in € 195.754,10 ; in subordine precisava che la complessiva somma liquidata nel lodo, poi annullato, è pari a € 86.645,11 (comprese spese legali e spese di funzionamento del collegio arbitrale),
1.1 La censura è fondata. La Corte d’appello, decidendo la causa in sede di rinvio da cassazione della precedente sentenza di appello, ha ritenuto che in relazione alle spese del giudizio arbitrale si sarebbe formato il giudicato, poiché la precedente sentenza n. 767/2018 della Corte d’appello di Perugia non sarebbe stata impugnata con
ricorso per cassazione, sarebbe, quindi, «passata in giudicato». Tale affermazione dell’esistenza del giudicato sarebbe del tutto erronea, a parere del ricorrente, come potrebbe desumersi agevolmente dall’esame del ricorso per cassazione.
Orbene, va osservato che l’errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche (Cass., n. 28138/2019; Cass., n. 10930/2017). Nel caso concreto, nessun giudicato interno può peraltro ritenersi formato, come si evince, sia dal ricorso per cassazione, che ha inequivocabilmente riguardato anche l’erronea compensazione delle spese del giudizio arbitrale (oltre che di quelle di impugnazione dei lodi), sia dalla stessa decisione rescindente di questa Corte n. 25655/2021, che ne ha dato atto.
Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 55/14 e ss. mm. e ii., e in particolare dell’art. 5, ratione temporis vigente, violato per non avere la Corte tenuto conto dell’effettivo valore della controversia, ed aver pertanto liquidato al di sotto dei minimi tariffari sia le competenze del giudizio di impugnazione del lodo, sia le competenze del giudizio di cassazione, sia le competenze del giudizio di rinvio, così non applicando, senza alcuna motivazione, le tabelle 12 e 13 allegate al D.M. n.55/2014, e violandole essendo le competenze state liquidate al di sotto dei minimi tariffari, con conseguente violazione dell’art. 4, comma 1, D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente.
2.1 Il secondo motivo (violazione delle norme tariffarie sui compensi) è, del pari, fondato, nella parte in cui lamenta che la Corte abbia «quantificato le somme per ciascun giudizio», lamentandosi degli importi liquidati, nella identica misura, per ciascuno di essi. Orbene, quando viene dedotta una violazione di legge, la Corte di
cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (Cass., n. 3437/2014; Cass., n. 18775/2017; Cass., n. 26991/2021).
Nella specie, la sentenza emessa in sede di rinvio, è del tutto erronea, laddove – pretendendo di «riformare», non avendone il potere, essendo essa stessa giudice di appello in sede di rinvio, la precedente sentenza di appello, cassata da questa Corte – ha liquidato, peraltro in identica misura, le spese dei tre giudizi (impugnazione dei lodi, cassazione, rinvio). Senonchè, si è affermato, al riguardo, che, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., S.U., n. 32906/2022; Cass., n. 25553/2011; Cass., n. 28417/2018; Cass., n. 13113/2004; Cass., n. 10681/2023).
Per quanto esposto il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassita, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto suesposti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima