Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22595 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22595 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18932-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 408/2024 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 22/05/2024 R.G.N. 435/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.18932/2024
COGNOME
Rep.
Ud13/05/2025
CC
FATTI DI CAUSA
la Corte d’appello di Messina con la sentenza n. 408/2024, attualmente impugnata, a seguito dell’ordinanza di rinvio del Giudice di legittimità n.13525/2023, riformulando i conteggi secondo i criteri indicati dall’ordinanza rescindente, ha confermato la se ntenza di primo grado del tribunale di Patti -(n. 319/2014) – di condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento a NOME COGNOME della somma ivi determinata (€ 172.972,50). La sentenza impugnata ha poi, per quanto qui in rilievo, condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare la metà delle spese dell’intero giudizio, compensando la parte residua. Ha quindi condannato la società a pagare E.3.700, 00 per il primo grado, per il giudizio di appello E.6.917,50, E. 2.500,00 per il giudizio ed E. 3.500,00 per il giudizio di appello a seguito del rinvio.
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso tale capo della decisione relativa alla liquidazione delle spese, affidandolo a due motivi cui ha replicato la società con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria successiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n°3 c.p.c., è dedotta la violazione e falsa ed erronea applicazione delle norme in materia di soccombenza delle spese di cui all’art. 91 c.p.c. e delle norme in materia di determinazione e applicazione dei compensi di lite di cui al D.M. 55/2014.
Con il secondo motivo è denunciato (ai sensi dell’art. 360 co.1 n°5 c.p.c.) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla condotta processuale della RAGIONE_SOCIALE ed infondatezza e strumentalità delle azioni della stessa intraprese, per le quali il Militello era stato costretto a difendersi in giudizio.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
Occorre rilevare che la corte di merito, con valutazione a lei rimessa, ha chiarito che, pur applicandosi il principio della soccombenza, con riferimento alla liquidazione delle spese, per l’intero giudizio, ha
peraltro evidenziato che, la sentenza di primo grado, che al fine è risultata confermata dalla corte territoriale, aveva già compensato per metà le spese, in ragione dell’annullamento dei decreti ingiuntivi in origine emessi e della riduzione del dovuto per via dell’aliunde perceptum . Tale ragione di compensazione è stata adottata dal giudice d’appello per tutti i gradi del giudizio, per la complessiva valutazione dell’esito finale dello stesso.
Quanto alla determinazione concreta delle spese, ha poi sottolineato che andavano disattese le note spese del Militello in quanto la controversia si era relativamente semplice e poteva dunque indirizzare correttamente ad una liquidazione che poteva andare ampiamente sotto il medio tariffario, risultando, l’avvicinamento a tale parametro,giustificato solo per il giudizio di appello, reso complesso da una pletora di motivi di impugnazione.
Quanto al giudizio finale di appello, ha soggiunto che, ai fini della liquidazione delle spese, era da tenersi in conto l’inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione, che dà maggior pregio all’attività difensiva, e la carenza di fase istruttoria.
Come si evince da quanto riportato, la corte di merito ha ampiamente dato atto delle ragioni che hanno determinato la liquidazione delle spese nei termini adottati.
Questa Corte ha chiarito che nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale – e insindacabile – la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass.n. 26912/2020; Cass. n. 21420/2021; Cass.n. 26544/2024)
Nel caso in esame la corte territoriale ha specificamente addotto le ragioni della compensazione, (dovendosi escludere una reciproca soccombenza) con ragionamento esente da illogicità, ed ha altresì correttamente spiegato le ragioni di concreta determinazione delle
spese di lite, con giudizio di merito che non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 13 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME