Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3589 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3589 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
Oggetto:
Equa riparazione – Liquidazione spese processuali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25889/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Lucca con procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege da ll’RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliato ex lege in RomaINDIRIZZO, presso la sede RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Perugia n. 174/2021 depositata il 23 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che :
con ricorso ex art. 3 legge 89/2001, depositato in data 7 agosto 2012 presso la Corte di appello di Perugia, NOME COGNOME chiedeva il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo instaurato davanti al T.A.R. del Lazio instaurato in data 04.05.1995 e conclusosi in data 09.02.2012 con decreto di perenzione ed il giudice adito, con decreto n.1862/2017 del 29 giugno 2017, riconosceva al ricorrente un indennizzo di euro 9.417,00, oltre alle spese processuali;
con atto di citazione in revocazione il RAGIONE_SOCIALE richiedeva la riforma del decreto evidenziando due grossolani errori di natura revocatoria ex art. 395 c.p.c. rappresentati dalla mancanza di istanza di prelievo e
dichiarazione di interesse da parte del RAGIONE_SOCIALE, nonché l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa conclusione del procedimento con sentenza di rigetto del 14.03.2017, e la Corte distrettuale, con sentenza n. 324 del 10.05.2018, revocava l’originario decreto, dichiarando improponibile il ricorso;
in virtù di ricorso proposto dal COGNOME, la Corte di cassazione, con sentenza n. 9727/2019, accoglieva l’impugnazione ed annullava la sentenza gravata con rinvio alla medesima Corte di appello di Perugia;
riassunto il giudizio, la Corte di appello adita, con sentenza n. 174/2021, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso e condannava l ‘Amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità quantificata in euro 5.600,00, calcolato in 13 anni e 9 mesi la durata irragionevole del processo, compensate integralmente le spese del giudizio di revocazione e del giudizio di legittimità, sussistendo i presupposti per la domanda di revocazione anche al di fuori RAGIONE_SOCIALEa problematica riguardante l’istanza di prelievo e tenuto conto che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione era stata superata da quella RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 34/2019, compensate per un terzo quelle del giudizio di rinvio e per i restanti 2/3 poste a carico del RAGIONE_SOCIALE;
avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base di quattro motivi, cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
-f issata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1 c.p.c., le parti non hanno depositato memorie.
Atteso che :
-con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale in sede di rinvio compensato le spese del giudizio di legittimità nonostante l’accoglimento del ricorso.
Con il secondo motivo viene denunciata l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., nella parte in cui la Corte di merito ha omesso di liquidare le spese per la fase iniziale del giudizio di equa riparazione svoltasi innanzi alla Corte di appello di Perugia prima del giudizio di revocazione nonostante la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa originaria richiesta.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., nella parte in cui la Corte di merito ha omesso di condannare la parte soccombente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive anticipate da parte ricorrente e documentate pari ad euro 81,00 corrispondenti a tre marche da bollo da euro 27,00 ciascuno, necessarie per introdurre le tre fasi del giudizio.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione e in ogni caso la violazione e la falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 91 e 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui la Corte distrettuale ha disposto la compensazione per 1/3 RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di riassunzione.
E’ preliminare l’esame del secondo e del quarto motivo di ricorso, la cui connessine è giustificata a livello argomentativo. Essi sono fondati.
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE ‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata in sede di revocazione, con rinvio al giudice RAGIONE_SOCIALEa stessa revocazione, poiché definisce l’intero giudizio, ha il potere-dovere di regolare le spese non solo RAGIONE_SOCIALEa fase di rinvio, di quelle del giudizio di revocazione e di legittimità, ma anche di quelle del primo giudizio di merito, determinando la rescissione (anche ove solo parziale) RAGIONE_SOCIALEa sentenza la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite. Ne discende che in sede di rinvio il giudice doveva procedere nuovamente al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del primo giudizio di equa riparazione, domanda originariamente proposta nel 2012.
A tal fine, deve considerarsi comunque come il RAGIONE_SOCIALE rimanga in sostanza soccombente alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEa fase rescissoria.
Consegue che la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di tutte le fasi (giudizio di cassazione, giudizio di revocazione, giudizio di rinvio e originario giudizio di merito) sarebbe dovuto avvenire secondo soccombenza.
Infatti, secondo i principi espressi in motivazione da Cass. n.15506 del 2018- che richiama Cass. n. 20289 del 2015 e Cass. n. 2634 del 2007 – in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve
attenere al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale RAGIONE_SOCIALEa lite e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso RAGIONE_SOCIALEe stesse in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte , purchè sia rispettoso RAGIONE_SOCIALE‘esito finale del giudizio . Peraltro, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALEa domanda il giudice può, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese RAGIONE_SOCIALEa controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte (cfr. Cass. n. 26918 del 2018).
L’accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALEa domanda, che legittima la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c., comma 2, si verifica allorché il giudice ritenga fondata solo una o più RAGIONE_SOCIALEe varie domande proposte, ovvero accolga l’unica domanda limitatamente a uno o a taluno dei suoi capi, ovvero ancora l’accolga in misura inferiore all’ammontare preteso (cfr. Cass. n. 21684 del 2013 e Cass. n. 22381 del 2009). Tale ultima
ipotesi non si verifica nel procedimento d’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, allorché il giudice liquidi una somma inferiore al richiesto applicando un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dalla parte. Detto procedimento è connotato, causa l’assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, dal potere del giudice d’individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono (come al dominio, così anche) alla previsione RAGIONE_SOCIALEa parte. Quest’ultima, nel precisare l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum RAGIONE_SOCIALEa domanda tematizzandola sotto il profilo quantitativo, ma sollecita (a prescindere dalle espressioni adoperate) l’esercizio di un potere di liquidazione interamente ufficioso.
Ne deriva che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo in base ad un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte, non costituisce accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALEa domanda e non giustifica, pertanto, la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Orbene, nel caso di specie il Giudice del rinvio, nel provvedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, ha ritenuto di dovere compensare parzialmente le spese processuali del giudizio di revocazione e di quello di legittimità senza neanche fornire un benchè minimo ed adeguato supporto motivazionale.
Dall’accoglimento dei motivi due e quattro del ricorso, discende l’assorbimento dei restanti motivi che sono
conseguenti, quali la rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive anticipate e documentate dal ricorrente per tutte le fasi del giudizio.
Il ricorso va, pertanto, accolto e il decreto cassato quanto alle spese processuali, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di appello di Perugia, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P . Q . M .
La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
cassa il decreto impugnato relativamente alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle odierne spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda