Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17901 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2641/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione digitale legale
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE domiciliazione digitale legale
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO n. 179/2022 depositata il 22/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano Margit Coenen per ottenere il risarcimento dei danni indicati come causati da comportamenti illegittimi della stessa, anche di rilevanza penale;
alla prima udienza, tenuto conto della sopravvenuta nomina della convenuta e resistente a giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bolzano, l’attore medesimo chiedeva venisse dichiarata l’incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 30 -bis , cod. proc. civ.;
la convenuta non contestava l’intervenuta nomina ma sosteneva, in contrario, non avesse i necessari requisiti di stabilità e continuità, così opponendosi all’accoglimento dell’eccezione;
il Tribunale di Bolzano dichiarava l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Trieste, e compensava le spese di lite;
la Corte di appello, adita dall’originario attore, riformava la decisione sulle spese osservando che la competenza, sebbene individuata originariamente dall’istante, era stata incisa da una circostanza sopravvenuta, pacifica, sicché, a fronte della richiesta attorea conseguente, essendosi opposta la resistente, quest’ultima, quale soccombente, andava condannata alle spese di lite;
avverso questa decisione ricorre per cassazione NOME COGNOME articolando cinque motivi, illustrati da memoria;
resiste con controricorso NOME COGNOME.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’allora appellante aveva chiesto la rifusione delle spese successive alla prima udienza, in cui era stata acclarata la circostanza sottesa alla
modificazione della competenza territoriale, sicché non avrebbe potuto liquidarsi, come invece fatto, anche la fase di studio, strutturalmente precedente alla costituzione in giudizio, a mente dell’art. 4, quinto comma, d.m. n. 55 del 2014;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., e dell’art. 4, d.m. n. 55 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe errato, come dedotto in altra prospettiva con la prima censura, liquidando onorari per una fase di studio che non atteneva alla questione della sopravvenuta incompetenza, e dunque in carenza di correlazione causale con l’individuata soccombenza;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, preleggi, 91, cod. proc. civ., 6, d.m. n. 147 del 2022, in uno al paragrafo 2 della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe errato applicando in particolare per il primo grado, in concreto, avuto riguardo allo scaglione superiore a 260 mila euro e fino a 520 mila euro ritenuto applicabile alla domanda dal valore dichiarato di 475 mila euro, i parametri regolamentari del 2022, sopravvenuti alla sentenza di prime cure del 2020, per attività difensive esaurite prima dell’entrata in vigore degli stessi;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, cod. proc. civ., e 5, d.m. n. 55 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe errato attribuendo alla causa un valore corrispondente alla domanda risarcitoria invece che correlato alla sola questione della discussa ed affermata incompetenza, di valore indeterminabile;
con il quinto motivo si prospetta la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare il carattere sopravvenuto della circostanza modificativa della competenza, e l’inutilità del rinvio precedente il trattenimento in decisione della causa, liquidando
spese per attività di studio e fase introduttiva della lite non imputabili alla convenuta, senza neppure disporre la compensazione di cui proprio perciò si era richiesta la conferma in appello.
Considerato che
i primi due motivi, il quarto e il quinto, da esaminare per connessione, sono infondati;
l’attività di studio menzionata dalla norma regolamentare deve intendersi funzionale all’intera controversia, e quindi di regola ad attività precedenti la costituzione in giudizio, ma, poiché comprensiva dei profili processuali, in casi come quello in scrutinio relativa anche ai profili sopravvenuti alla luce della speciale disciplina ritenuta applicabile, senza censure, quale prevista dall’art. 30 -bis , cod. proc. civ. (cfr., comunque, utilmente, Cass., 26/07/2011, n. 16382);
l’unitaria attività di studio in parola, così come introduttiva della lite sia pure quale ridelineata, non è logicamente scindibile a seconda del profilo assorbente venuto in rilievo, e, in coerenza, il giudice che definisce il giudizio con sentenza d ‘ incompetenza, tenuto a provvedere in ordine alle spese, ai fini della relativa liquidazione deve desumere il valore della controversia dalla domanda (cfr., su tale ultimo punto, infatti, ad esempio Cass., 12/08/2011, n. 17228);
va aggiunto per completezza che l’applicazione della regola della soccombenza, con esclusione della discrezionale compensazione delle spese di lite, non è sindacabile in questa sede di sola legittimità (Cass., 26/04/2019, n. 11329);
le censure, dunque, per come formulate, sono prive di fondamento;
il terzo motivo è fondato nei termini che seguono;
i parametri applicabili sono quelli vigenti al momento della liquidazione, ancorché la prestazione professionale, che non può
dirsi esaurita, abbia avuto inizio prima e sotto la vigenza di altre norme (v. Cass., Sez. U.,12/10/2012, n. 17405, Cass., 17/05/2024, n. 13840), e, pertanto, pure nel caso di riforma della decisione in punto di regolazione delle spese con determinazione delle stesse sopravvenuta in appello, dopo la statuizione di compensazione intervenuta in prime cure (v. Cass., 10/12/2018, n. 31884, Cass., 13/07/2021, n. 19989);
d’altro canto, qualora non vi siano attività professionali successive alla data del 23 ottobre 2022, di entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, vanno applicati i parametri precedenti e, nell’ipotesi, inferiori (Cass., Sez. U., 14/11/2022, n. 2022, pag. 19, richiamata nel ricorso): nella fattispecie, come desumibile dalla decisione in questa sede impugnata (pag. 2), il termine ultimo per le memorie conclusionali di replica era il 7 settembre 2022;
la Corte distrettuale ha dichiarato di applicare i parametri del 2014, utilizzando però quelli del 2022, come desumibile dai valori medi indicati come utilizzati;
dev’essere osservato che la censura è specificatamente rivolta alla liquidazione delle spese del solo giudizio davanti al Tribunale, come desumibile dal riferimento alle spese ivi liquidate secondo lo scaglione ritenuto operante in quel grado (pag. 5 del ricorso), e dall’indicazione di liquidazione delle spese che avrebbe dovuto adottarsi al riguardo (pag. 7, primo rigo, dello stesso atto);
solo sul punto la sentenza di secondo grado va cassata, con decisione nel merito non essendo necessari altri accertamenti;
spese compensate quanto al giudizio di legittimità stante la reciproca soccombenza su profili distinti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa in relazione la decisione impugnata, e, decidendo nel merito, liquida le spese di primo grado del giudizio in euro 3.375,00 per la fase di studio, 2.227,00 per la fase
introduttiva, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali, ferma ogni altra disposizione della stessa sentenza di appello. Spese compensate per il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 01/04/2025.