Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28304 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28304 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 28688 del ruolo generale dell’anno 20 21, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controriato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
corso, dall’avvoc COGNOME)
-controricorrente-
nonché RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 8769/2021, pubblicata in data 20 maggio 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO SPESE PROCESSUALI
Ad. 19/09/2023 C.C.
R.G. n. 28688/2021
Rep.
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione, RAGIONE_SOCIALE, nonché d ell’ente creditore RAGIONE_SOCIALE, impugnando alcune cartelle di pagamento, RAGIONE_SOCIALE quali ha contestato la avvenuta regolare notificazione.
La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, condannando al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio in favore dell’attrice la sola RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre la COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
La trattazione è stata rinviata per consentire alla parte ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso all’ RAGIONE_SOCIALE, rinnovazione regolarmente effettuata nei termini assegnati.
Parte ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione degli art. 4, D.M. 55/2014, art. 2233, co. 2, cod. civ. e art. 111 Cost., in relazione a ll’ art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. ».
La ricorrente sostiene che, nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado del giudizio in suo favore e a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, il tribunale non avrebbe rispettato
i parametri medi della tariffa forense e, in subordine, che avrebbe violato anche i minimi di tali parametri.
Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile.
1.1 La ricorrente indica il valore della controversia in € 4.200,78, che assume pari all’importo complessivo RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento contestate.
1.2 Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), « in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo RAGIONE_SOCIALE tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 -02; nel medesimo senso, cfr.: Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 -01; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 -03).
Va, dunque, in primo luogo, esclusa la fondatezza dell’assunto della ricorrente secondo cui la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del processo avrebbe dovuto necessariamente essere parametrata ai valori medi della tariffa.
1.3 Per quanto riguarda il rispetto dei valori minimi della tariffa, gli stessi certamente non risultano violati con riguardo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese relative al giudizio di primo grado, in quanto la cifra liquidata per compensi a tale titolo ammonta esattamente all’importo corrispondente ai minimi tariffari (pari a € 671,00), tenendo conto di tutte le attività previste dalla
tariffa stessa, per ogni fase processuale (art. 4, comma 5, lettere a), b), c) e d), del D.M. 10 marzo 2014 n. 55).
La liquidazione dei compensi per il giudizio di secondo grado è stata poi effettuata in € 1.000,00, importo che risulta superiore ai valori minimi ( pari a € 811,00) corrispondenti alle attività previste dalla tariffa per la fase di studio della controversia, nonché per la fase introduttiva e la fase decisionale del giudizio (art. 4, comma 5, lettere a), b) e d), del D.M. 10 marzo 2014 n. 55).
Il ricor so non è, d’altronde, sufficientemente specifico nell’illustrare, con adeguato richiamo agli atti processuali rilevanti, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., se ed in quali esatti termini anche in secondo grado abbiano avuto luogo alcune RAGIONE_SOCIALE attività riconducibili alla fase di istruzione e/o trattazione previste dalla tariffa, all’art. 4, comma 5, lettera c), del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e ciò è a dirsi nonostante le contrarie asserzioni contenute nelle memorie depositate dalla ricorrente ai se nsi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., da ritenersi tardive e, comunque, anch’esse prive della necessaria specificità per quanto riguarda il puntuale richiamo agli atti di causa posti a fondamento della censura).
Di conseguenza, sotto questo aspetto, la contestazione della pretesa violazione dei minimi tariffari non può ritenersi ammissibile.
2. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione del fatto che l’impugnazione non era rivolta contro l’unica parte intimata che ha svolto attività difensiva (la quale ha, del resto, essa stessa chiesto la compensazione RAGIONE_SOCIALE suddette spese, per tale ragione).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-