SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 285 2025 – N. R.G. 00000783 2024 DEL 04 04 2025 PUBBLICATA IL 04 04 2025
Appello sentenza Tribunale di Taranto
N.2641 del 13.11.2024 Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente relatore dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civi le, in materia di Lavoro pubblico, in grado d’appello, iscritta al n. 783.2024 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
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,
,
,
e
, rappresentati e difesi, come
da mandato in atti, dall’avv. NOME COGNOME domiciliatario contro
APPELLATO contumace
All’udienza del 2.4.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.12.2024 i predetti dipendenti del hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti del proprio datore di lavoro, si era ottenuto il riconoscimento del diritto azionato, con conseguente condanna del al pagamento (rispettivamente di €;
APPELLANTE
2.000; 2.500; 1.500; 2.000; 1.500 1.000) del dovuto nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in € 2.500.
Ha censurato il decisum limitatamente alla statuizione in punto di liquidazione delle spese, per non aver il giudice tenuto conto dei minimi tariffari, in relazione alla circostanza che la difesa riguardava più parti, che il valore di causa riguardante ognuna di queste imponeva che la liquidazione della fasi dovesse avvenire per ogni singolo nominativo almeno prima che venisse disposta la riunione dei procedimenti riguardante la sola fase decisoria.
Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna del soccombente al pagamento, con distrazione, di € 4.383 o , al minimo € 3.823,50 ex D.M. 55.2014, nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
Il evocato, nonostante rituale notifica del ricorso in appello, è rimasto intimato.
All’odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Occorre rilevare che i procedimenti, all’esito dei quali si son riconosciuti gli importi di cui sopra, sono stati introdotti singolarmente, in tempi differenti, per la medesima ragione di causa petendi, con identità di petitum (omesso riconoscimento e pagamento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500 annui al personale docente a tempo determinato); successivamente i medesimi procedimenti sono stati riuniti e decisi con la sentenza oggi appellata, ciò ha determinato che i ricorrenti rivestissero, solo all’atto della riunione, ‘l’identità di posizione processuale’ e, per quanto sopra esposto (identità di causa petendi e petitum) il giudice si è trovato nella condizione di esaminare e decidere questioni identiche.
La censura di cui all’odierno ricorso, ed i conteggi ivi sviluppati, tiene conto, al fine della richiesta l iquidazione, dell’assetto venutosi a determinare in seguito alla riunione dei procedimenti, così come della circostanza che per ogni singolo procedimento, non essendovi litisconsorzio iniziale, ogni singola fase non può essere complessivamente considerata come riferita, ora per allora al procedimento contenente con pluralità di parti.
In buona sostanza le ragioni esposte in ricorso -ove si è omessa la richiesta di liquidazione della fase istruttoria e di trattazione, non avvenuta -sono rispettose dell’ar t 4 commi 2 e 4 D.M. 55.2014. Dunque, compenso unico nel processo litisconsortile (avutosi solo in fase decisoria) per l’avv. che ha difeso più parti, con maggiorazione in proporzione al numero delle parti assistite, maggiorazione che viene meno se l’adempimento del mandato difensivo non ha comportato l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto; compenso autonomo per ciascuna parte assistita e distinto per le fasi non interessate dall’identità di posizione processuale, verificatasi sola mente a seguito del realizzatosi litisconsorzio.
L’appello è dunque fondato; l’importo liquidato, inferiore ai minimi tariffari di cui al cit. D.M. non è conforme alle disposizioni sopra richiamate che portano ad una liquidazione minima di complessivi € 3. 823,50 tenuto conto della semplicità e serialità delle questioni trattate, dell’assenza di fase istruttoria e di trattazione, peraltro non richiesta, e della circostanza che l’ipotetico aumento derivante, per la sola fase decisoria, dalla pluralità di part e è neutralizzato dalla diminuzione seguente l’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per ogni parte.
In applicazione del principio della soccombenza il è dunque tenuto al rimborso delle spese di giudizio del I grado così come sopra quantificate.
Sull’importo differenziale fra il liquidato ed il dovuto sono liquidate le spese di questo grado, tenuto conto dell’assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Visto l’art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull’appello proposto c on ricorso del 6.12.2024 da
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nei confronti del
avverso la sentenza del 13.11.2024 n. 2641 del Tribunale di Taranto , così provvede: accoglie l’appello e, per l’effetto, ridetermina l’importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 3.823,50 oltre accessori e spese forfetarie del 15% come per legge con distrazione per l’avv. NOME COGNOME
condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 962 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l’avv. NOME COGNOME
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 2.4.2025
Il Presidente NOME COGNOME