Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3334 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19136/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1441/2019 depositata il 24/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1441/2019 della Corte d’appello di Genova, depositata il 24 ottobre 2019.
Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensive.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4 -quater , e 380 -bis .1, c.p.c.
Il giudizio ebbe inizio con citazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali convennero NOME ed NOME COGNOME, mentre fu chiamato in esso anche NOME COGNOME, ed ha avuto ad oggetto l’accertamento della proprietà di alcuni locali compresi nella casa bifamiliare sita in INDIRIZZO. Accogliendo in parte l’appello di NOME ed NOME COGNOME, la sentenza impugnata ha accertato la natura condominiale del sottotetto, della legnaia e del terreno circostante l’edificio, mentre ha negato che NOME ed NOME COGNOME fossero proprietari del magazzino. La Corte d’appello ha compensato le spese processuali nei rapporti fra attori e convenuti, mentre ha condannato NOME ed NOME a rimborsare ad NOME COGNOME le spese giudizio di gravame, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali ed accessori.
Il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per la liquidazione unitaria delle spese processuali in complessivi € 2.500,00, ben al di sotto dei minimi tariffari.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché del d.m. n. 55/2014 e dell’art. 13, comma 6, l. n. 247/2012, sempre per violazione dei minimi tariffari.
I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
La liquidazione delle spese disposta dalla Corte di Genova in complessivi € 2.500,00, per il giudizio di appello in causa relativa a
beni immobili, da ritenere di valore indeterminabile alla stregua dell’art. 15, ultimo comma, c.p.c., ha operato, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicabile ratione temporis (studio € 980; introduttiva € 675; istruttoria/trattazione € 2.030; decisione € 1.653).
6. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio al la Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che procederà a liquidare le spese processuali tenendo conto dei rilievi svolti e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione