Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6818 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6818 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20249/2022 R.G. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in INDIRIZZO.
– Ricorrente –
Contro
PREFETTURA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ex lege in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso l ‘A vvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVA) che li rappresenta e difende.
– Resistenti –
Avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 565/2022 depositata il 17/01/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Sanzioni amministrative
Rilevato che:
AVV_NOTAIO ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza n. 565/2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, sul rilievo che il primo giudice avesse liquidato le spese processuali in misura inferiore ai minimi tariffari di cui al d.m. 55 del 2014, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ appello RAGIONE_SOCIALE‘originario opponente , e in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 20811/2020, del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO , aveva annullato un’ordinanza prefettizia e condannato la P.A. alle spese del grado, liquidandole in euro 150,00, di cui euro 50,00 per contributo unificato e spese vive, oltre agli oneri di legge -, ha (ri)determinato le spese di primo grado in euro 134,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, ponendole a carico RAGIONE_SOCIALEa P.A. appellata, che ha altresì condannato alle spese del giudizio di gravame.
La RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con ‘atto di costituzione’.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso denuncia ‘ violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 82, 86, 91 e 92 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, 4, e 5 c.p.c. ‘.
La sentenza impugnata, nella parte relativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di primo grado, sarebbe viziata da motivazione apparente, e sarebbe anche in contrasto con la documentazione che COGNOME -il quale, in quanto avvocato, sta in giudizio personalmente aveva depositato dinanzi al Giudice di pace, che comprendeva la nota spese di euro 586,93, debitamente sottoscritta dal legale;
1.1. il motivo è infondato;
il vizio di motivazione apparente ricorre nell’ipotesi in cui la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante
argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, coi richiami giurisprudenziali).
Nella specie, la sentenza è motivata e spiega, con chiarezza, che le spese di primo grado debbono essere liquidate in euro 134,00, per onorari, in base al minimo tariffario ed esclusa la fase istruttoria, che non si è svolta;
Pe completezza, occorre altresì evidenziare che non è stata proposta una specifica censura attinente alla violazione dei minimi tariffari per mancato riconoscimento del compenso per la fase ‘ trattazione/istruttoria ‘ , sicché non vi è ragione per fare applicazione dei principi enunciati, ad esempio, da Cass. n. 977/2025 ed altre;
il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e che il giudice d’appello doveva li quidare il compenso giudiziale in base ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, aggiornati dal d.m. 37 del 2018;
2.1. il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 n. 4 e 6) cpc.
Si lamenta unicamente che il Tribunale non avrebbe liquidato il compenso attenendosi ai parametri normativi, ma tale censura appare generica e lacunosa alla luce del principio secondo cui la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l ‘ onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state erroneamente liquidate
(v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021, Rv. 661816 – 02);
il terzo motivo denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c.
La sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente e non avrebbe pronunciato sull’eccezione preliminare RAGIONE_SOCIALE‘appellante che reclamava la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza, con ciò ledendo il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa stessa parte;
3.1. il motivo è inammissibile per carenza di interesse (art. 100 cpc): invero, l’ AVV_NOTAIO ha esercitato con successo il proprio diritto di difesa, essendo risultato vittorioso in appello.
D’altra parte, quanto alla prospettata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost., ricorre un ulteriore profilo di inammissibilità: in accordo con Cass. n. 27634/2024, è indubitabile che il rilievo non è correttamente proposto perché non reca la specifica critica RAGIONE_SOCIALEa norma di legge ordinaria RAGIONE_SOCIALEa cui costituzionalità la parte dubita. Non viene sollecitata la Corte di Cassazione, per il tramite di una articolata censura, a rimettere gli atti alla Corte costituzionale.
Le Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte (Sentenza n. 25573 del 12/11/2020, Rv. 659459 -01) insegnano che la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma applicata. Nel caso in esame si chiede solo la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La Corte, sempre a sezioni unite (Sentenza n. 11167 del 06/04/2022, Rv. 664412 – 01), ha successivamente chiarito che la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme costituzionali può essere
prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione (evenienza, quest’ultima, che non ricorre nella specie), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale;
il ricorso, pertanto, è rigettato;
nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la P.A. non ha svolto difese;
6 . ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione