Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4082 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 817/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE FERRARA
-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FERRARA depositata il 12/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Presidente COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il tribunale di Ferrara con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa il 12 giugno 2019 accoglieva l’impugnazione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso la quantificazione dei compensi – e il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute – per il recupero di quanto dovutogli per l’attività svolta in difesa di ufficio di D.O. nel procedimento penale n. 4777/2014.
Il tribunale riconosceva che per la difesa d’ufficio al difensore spettavano euro seicento e accessori e liquidava anche il compenso ‘per l’infruttuosa fase esecutiva azionata ai danni RAGIONE_SOCIALE‘assistito d’ufficio’.
L’ordinanza statuiva che nulla era dovuto ‘per le spese del presente giudizio in mancanza di opposizione’.
AVV_NOTAIO è insorto avverso quest’ultima statuizione con ricorso notificato l’11 luglio 2019.
Ha notificato il ricorso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e alla Procura RAGIONE_SOCIALEa repubblica avverso il tribunale di Ferrara, che sono rimasti intimati.
La causa è stata fissata per la trattazione in adunanza camerale.
Preliminarmente va rilevato che la ordinanza del tribunale di Ferrara reca in epigrafe l’indicazione, quale parte convenuta, del RAGIONE_SOCIALE sebbene il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza -documentazione prodotta in questo giudizio come doc. 4 -siano stati correttamente indirizzati al RAGIONE_SOCIALE, amministrazione competente per le controversie nella materia de qua .
Il ricorso per cassazione è stato coerentemente notificato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sempre presso l’avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, sicchè resta irrilevante l’errore materiale contenuto nel provvedimento impugnato.
2.1) Il ricorso si articola in due motivi.
Con il primo l’AVV_NOTAIO denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art 15 co 2 del d. lgs 150/2011, in quanto il procedimento è stato trattato e deciso non dal capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario presso cui la procedura era stata incardinata, ma da altro magistrato.
La censura è infondata, poiché anche in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 (resta irrilevante ratione temporis l’ulteriore modifica del 2022), la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato (Cass. 22795/2019). Nella specie la designazione del magistrato cui è stato assegnata la trattazione del ricorso in opposizione rileva quale delega dal capo RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa omessa liquidazione in proprio favore RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio svoltosi davanti al tribunale di Ferrara e concluso da provvedimento che aveva accolto il suo ricorso. Lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La censura è fondata.
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità RAGIONE_SOCIALEe somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità RAGIONE_SOCIALEe parti per le spese”
(artt. 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ.). (Sez. 6 2, n. 17247 del 12/08/2011). Con il provvedimento qui impugnato il tribunale di Ferrara ha accolto il ricorso del difensore d’ufficio COGNOME avverso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per l’esatta individuazione RAGIONE_SOCIALEe spese e dei compensi spettantigli. Ha negato la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata resistenza del RAGIONE_SOCIALE intimato.
Trattasi di motivazione che contrasta con il principio di causalità che regge la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese in giudizio, principio in forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condotta abbia dato causa al giudizio costringendo la controparte -riuscita vittoriosa -ad adire il giudice per l’affermazione RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni (v. Cass. n. 17247 del 12/08/2011).
Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa invocata, il tribunale di Ferrara avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, adeguatamente considerando che parte convenuta non aveva adempiuto pienamente all’obbligo di coprire le spese legali, costringendo la controparte ad agire in giudizio e a coltivarlo fino alla decisione.
L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in parte qua , con rinvio al tribunale di Ferrara in diversa composizione.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo. Cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Ferrara in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^ sezione