Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27241 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27241 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15519-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 976/2023 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/12/2023 R.G.N. 202/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal AVV_NOTAIO.
R.G.N. 15519/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/07/2025
CC
La ricorrente, docente di ruolo, ha agito in giudizio nei confronti del MEF per ottenere l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute operate sulla retribuzione, a titolo di maggiori importi indebitamente percepiti per l’erronea valutazione del servizio pre-ruolo. A sostegno della domanda la lavoratrice ha dedotto l’irripetibilità delle somme richieste per averle percepite in buona fede, nonché l’errata valutazione del servizio pre -ruolo e, quindi, idonea a far nascere un controcredito per la ricorrente da opporre in compensazione.
Il tribunale ha respinto la domanda.
La Corte di appello di Messina, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il gravame, in applicazione dei criteri stabiliti dalla sentenza Motter della CGUE e dalla Corte di Cassazione (31149/2019) secondo cui, al fine di evitare discriminazioni c.d. alla rovescia, può porsi un problema di trattamento discriminatorio nelle sole ipotesi in cui l’anzianità di servizio effettiva (e non quella virtuale ex art. 489 TU 297/1994) risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 T.U. 297/1994; nel caso di specie -così come accertato in sede istruttoria dal CTU doveva ritenersi integrata la discriminazione denunciata dalla lavoratrice.
Infine, in ordine alle spese, la corte distrettuale ha ritenuto che le spese della CTU dovessero andare a carico del RAGIONE_SOCIALE unitamente alle spese di primo e secondo grado.
Ha ricorso per cassazione la signora COGNOME con un solo motivo cui è seguito il deposito di memoria.
Il AVV_NOTAIO è rimasto intimato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonchè degli artt. 1 e 4 del D.M. 10/3/2014 n° 55 (come da ultimo modificato dal D.M. 13/8/2022 n° 147), recanti
i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (ai sensi del sesto comma dell’art. 13 della L. 31/12/2012 n° 247), a cagione dell’insufficiente liquidazione delle spese processuali per ciascuno dei due gradi di merito, operata in misura inferiore agli importi (pur ridotti nella misura massima prevista) di cui alla Tabelle n° 3 e 12 allegate al detto D.M. n° 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022 cit.. Motivazione inesistente ed omessa su un punto decisivo del giudizio, e conseguente violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, nn° 3 e 4, c.p.c.).
Si denuncia, in particolare, la violazione dei parametri minimi di determinazione dei compensi professionali in relazione al valore della controversia pacificamente ricompresa nella fascia da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in considerazione dell’ammontare della somma richiesta pari ad euro 8.338,62.
La Corte territoriale ha quantificato le spese di lite dei due gradi di merito in misura insufficiente ed irrispettosa dei parametri ministeriali applicabili al caso di specie, giacché applicando i valori medi di liquidazione specificati nella tabella 3 e nella tabella 12 allegate al DM 55/2014, la somma minima da liquidarsi ammontava nel caso di specie per il primo grado ad euro 2694,00 e per il secondo grado ad euro 2.904,50. La liquidazione pertanto sarebbe stata operata in violazione degli importi minimi da riconoscersi in spregio al costante orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di merito deve specificamente motivare con riguardo alla scelta di liquidazione operata nel provvedimento impugnato al di sotto dei parametri tariffari.
Va premesso che salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell’art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base
ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto art. 13 co. 6 L. 247/2012.
e aggiornati a cadenza periodica ex (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 giugno 2024, n. 17613). 3. Ciò posto risulta pacifico che la liquidazione delle spese sia in primo che in secondo grado è stata effettuata in violazione dei parametri minimi.
Per il giudizio di primo grado sono stati infatti liquidati euro 2.252,00; orbene calcolando tutte le voci -studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale – il minimo è quantificato in € 2.540,00, per cui la liquidazione come operata è da ritenersi illegittima.
Per il giudizio di secondo grado sono stati liquidati euro 1.900,00 per cui calcolando tutte le voci – studio, fase introduttiva, istruttoria, trattazione, decisionale -il minimo è quantificato in € 2.906,00, per cui il giudice del merito è illegittimamen te sceso al di sotto degli inderogabili valori minimi.
Tale liquidazione è illegittima e comunque priva di motivazione in ordine alla decisione di quantificazione al di sotto dei minimi. In conclusione, il ricorso va accolto, e decidendo nel merito va condannato il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di NOME COGNOME, delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 2.540,00 per compensi professionali oltre € 259,00 per spese vive e per il secondo in € 2.906,00 per compensi oltre € 355,00 per spese vive oltre spese generali iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa in parte qua la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 2.540,00 per compensi professionali oltre € 259,00 per spese
vive e per il secondo grado in € 2.906,00 per compensi oltre € 355,00 per spese vive oltre spese generali iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Condanna altresì il AVV_NOTAIO alle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 1.541,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 01 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME