Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11246 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26667/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale isola F4, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto n. 51923/2020, emesso ex legge n. 89/2001 dalla Corte di Appello di ROMA depositato il 02/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 3, Legge n. 89/2001, depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica che aveva accolto la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo per equa riparazione (cd. Pinto su Pinto).
La Corte d’Appello accoglieva solo in parte l’opposizione revocava il decreto opposto e condannava il ministero della giustizia al pagamento in favore dell’opponente dell’importo di euro 1 200 a titolo di indennizzo. Inoltre, determinava le spese del giudizio liquidate nella somma di € 900 di cui € 1100 per onorari professionali e d € 54 per esborsi con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione
avverso il suddetto decreto sulla base di undici motivi.
Il Ministero della giustizia si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.
5 . Il ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione – in relazione al rigetto del secondo motivo di opposizione relativo all’incongrua liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio – delle norme ex artt. 91, comma 1, primo alinea c.p.c., 30, comma 1, D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 13, comma 10, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55 e 221, comma 3, D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito in L. 17/7/2020 n. 77 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale – in relazione alla liquidazione
Ric. 2021 n. 26667 sez. S2 – ud. 16/03/2023
e quantificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione – per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione – in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione – delle norme ex artt. 91 c.p.c., 13 Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, 30, comma 1, D.P.R. 30/5/2002 n. 115 e 2 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
3.1 I primi tre motivi del ricorso principale sono inammissibili.
Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 cod. proc. civ. del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Sez. 2, Sent. n. 12982 del 1999; Sez. 3, Sent. n. 16778 del 2015; Sez. 3, Sent. n. 21012 del 2010).
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale – in relazione al rigetto del terzo motivo di opposizione relativo all’incongrua liquidazione dei compensi del procedimento monitorio -per: a. insanabile contraddittorietà; b. motivazione non pertinente; c. motivazione apparente; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
La censura attiene alla mancanza assoluta di motivazione del decreto impugnato sulle ragioni del rigetto del terzo motivo di opposizione relativo alla liquidazione dei compensi del monitorio
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale – in relazione alla liquidazione
e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione – per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. insanabile contraddittorietà; c. motivazione apparente; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione – in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione – delle norme ex artt. 10, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, 5, comma 1, D.M. 10/3/2014 n. 55, tabelle 8 e 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
I motivi dal quarto al sesto, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte infondati in parte inammissibili.
Quanto alla ‘anomalia motivazionale’ deve evidenziarsi che questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n.5 , cod. proc.civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); – nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non
esiste, perché la corte d’appello ha argomentato sulle questioni sollevate dall’opponente e che oggi ripropone.
Inoltre il ricorrente chiede una liquidazione distinta per la fase monitoria e per quella collegiale e dunque la censura è infondata in applicazione del seguente principio di diritto: l’opposizione di cui all’art. 5ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l’ipotesi di opposizione incidentale da parte dell’amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 – 01). La Corte d’Appello ha correttamente liquidato le spese sulla base del giudizio di opposizione e ha calcolato anche un aumento per la fase monitoria.
Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale – in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -per: a. insanabile contraddittorietà; contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; violazione e/o falsa
applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto e del procedimento; violazione – in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione – del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
Il nono motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione – in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione – della norma ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
9.1 il settimo, ottavo e nono motivo di ricorso sono inammissibili.
Le censure si incentrano sull’art. 4, comma 1 -bis, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, comma inserito dall’art. 1, comma 1, del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, secondo il quale ‘l compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto’.
Secondo la Corte d’appello di Roma la maggiorazione del 30 per cento per il deposito di atti con modalità telematica doveva negarsi in quanto la tecnica informatica redazionale adottata dall’opponente consentiva la
ricerca testuale all’interno del ricorso, ma non all’interno dei documenti allegati.
Ciò premesso, quanto alla ‘anomalia motivazionale’ la censura è inammissibile per le stesse ragioni indicate con riferimento ai motivi precedenti. Il decreto, infatti, contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.
Quanto alle restanti censure le stesse, come si è detto, sono del pari inammissibili. L’art. 4, comma 1 -bis, del d.m. n. 55 del 2014 prevede l’aumento del 30 per cento del compenso ‘di regola’ quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto, appare evidente che tale aumento è rimesso all’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio. Infatti, per avere diritto alla maggiorazione indicata dal D.M. occorre un quid pluris che la Corte d’Appello ha ritenuto insussistente.
10. Il decimo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale – in relazione alla distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio – per: a. insanabile contraddittorietà; b. contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
11. L’undicesimo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto e del procedimento; violazione – in relazione alla distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio – del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 93 e 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
11.1 I motivi decimo ed undicesimo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione sono inammissibili. Le censure hanno ad oggetto l’erronea distrazione delle spese del giudizio monitorio.
In caso di omessa o erronea pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017.
Il primo motivo di ricorso incidentale è così rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione art. 4 l. n. 89/01 in relazione all’art. 360/1 n. 4 c.p.c. ». Il Ministero sostiene che, stante il notevole intervallo di tempo intercorso tra le varie fasi del giudizio presupposto, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare autonomamente i diversi procedimenti, siccome separati l’un l’altro da una netta ces ura temporale, e, di conseguenza, avrebbe dovuto dichiarare tardiva la domanda di equa riparazione con riferimento alla fase di ottemperenza.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Ministero denuncia: « motivazione apparente in relazione al parametro costituzionale ex art. 111 Cost. in riferimento all’art. 360/1 n. 4 c.p.c. ». Il ricorrente incidentale lamenta che il provvedimento impugnato sia
Ric. 2021 n. 26667 sez. S2 – ud. 16/03/2023
affetto da contraddittorietà insanabile laddove, pur avendo dato atto di un periodo da non computare pari a sette anni prima dell’attivazione del giudizio di ottemperanza nell’ambito di una valutazione unitaria dei due procedimenti collegati ha conferito autonoma di esclusivo rilievo al ritardo di due anni con il quale era stato definito il giudizio presupposto sì che buona sostanza si è trattato di una mera operazione aritmetica.
14. I due motivi del ricorso incidentale sono inammissibili in quanto propongono censure mai svolte nel giudizio dinanzi alla Corte d’Appello.
Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» ( ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale dichiara inammissibile l’incidentale compensa le spese del giudizio di legittimità.
S i dà atto che l’ordinanza, a seguito del provvedimento del 4 aprile 2024, è stata redatta e depositata dal consigliere NOME COGNOME, stante l’impedimento del relatore consigliere NOME COGNOME .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile