Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2051 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2051 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 9869-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, del 05/06/2023 R.G.N. 3713/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 15/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 3713 del 2023, il Tribunale di Foggia ha omologato l’accertamento del requisito sanitario relativo al beneficio richiesto in favore di NOME COGNOME condannando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.170,00 e ponendo definitivamente a carico dell’RAGIONE_SOCIALE le spese di CTU.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidandolo ad un motivo.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO che
Con l’unico motivo di ricorso, denunzia parte ricorrente la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 D.M. n. 55/14, come modificato dall’art. 1, comma 1 bis, DM 37/18.
Deduce parte ricorrente, in particolare, la liquidazione onnicomprensiva delle spettanze legali con l’assenza di qualsivoglia precisazione quanto ai singoli importi liquidati per ciascuna delle diverse fasi di entrambi i gradi di giudizio -oltre alla violazione dei minimi tariffari.
Il motivo è fondato.
Secondo questa Corte, è da ritenersi erronea, nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro e RAGIONE_SOCIALE dignità professionale del difensore (art. 36 Cost.) una liquidazione – come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata – onnicomprensiva, unitaria e non specifica delle competenze per ciascuna delle fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass.
11276 del 2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni RAGIONE_SOCIALE legge o delle tariffe; Cass. n. 5250 del 2019 e n. 27020 del 2017, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l’indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l’accertamento RAGIONE_SOCIALE conformità RAGIONE_SOCIALE liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi); i suddetti principi sono stati confermati, fra le altre, dalle pronunce di questa Corte n. 830 del 2020 e n. 37009 del 2021.
In una delle più recenti ricostruzioni del tema (cfr., Cass. n. 11657 del 2024) è stato chiarito, in sede di legittimità, che la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, come effettivamente avvenuto nel caso di specie nel quale non si lamenta tanto e solo la onnicomprensività RAGIONE_SOCIALE liquidazione,
quanto la violazione dei minimi tariffari e delle diverse fasi.
In linea con un tale assetto si riscontra la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 18905/2017) mentre ricorre nella specie il caso di liquidazione per più gradi del giudizio, che impone al giudice di distinguere quanto imputato a ciascun grado (sul punto la giurisprudenza è ricorrente, ex multis, Cass. n. 18905/2017 cit.).
Il Tribunale, peraltro, ha onnicomprensivamente liquidato, in uno al compenso, gli esborsi, senza specificare quanto sia da rapportare al primo e quanto ai secondi (Cass. n. 23919/2020).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale del 15 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME