Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11149 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11149 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10689-2021 proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2329/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2020 R.G.N. 788/2019;
Oggetto
Liquidazione spese -procura speciale
R.G.N. 10689/2021
COGNOME
Rep.
Ud.13/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio nel corso di un giudizio per la riliquidazione di ratei pensionistici di reversibilità promosso da NOME NOME, già proseguito in grado di legittimità sulla sola compensazione delle spese processuali disposta in appello per la natura meramente processuale della decisione -dichiarativa della estinzione del giudizio per tardiva riassunzione da parte di INPS dopo l’avveramento di una causa di interruzione del processo-, ed attenendosi alla regola di giudizio devoluta da questa Corte con sentenza n.7352/19 sulla carenza di espliciti motivi giustificativi di gravi ed eccezionali ragioni in deroga alla regola di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., ha pronunciato la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, pari ad € 1.400,00 per il primo grado, € 1.600,00 per il secondo grado, € 500,00 per il giudizio di legittimità, ed € 400,00 per il giudizio di rinvio.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME affidandosi a un unico motivo di ricorso, a cui resiste INPS con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie prima dell’udienza.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 13 dicembre 2024.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata liquidato in misura inferiore ai limiti di legge le spese di lite afferenti al giudizio innanzi alla Corte di cassazione (che aveva cassato con rinvio la prima pronuncia di
appello) ed innanzi al giudice di rinvio; a fronte degli importi liquidati ed enunciati in premessa, sarebbero invece spettati € 1.468,00 per il giudizio di legittimità ed € 3.118,00 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso forfetario, Iva e CPA, così determinati in base ai valori tariffari minimi calcolati nei limiti dello scaglione di riferimento (compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro) in ragione del valore della controversia risultante all’esito del giudizio di primo grado (pari ad € 5.734,83. La grava ta sentenza non aveva determinato separatamente le voci liquidabili e non aveva indicato il criterio di liquidazione adottato, in tal modo impedendo qualsiasi controllo di legittimità, determinando genericamente l’importo del compenso liquidato, senza motivare sulle voci che abbia ritenuto di non riconoscere ovvero che abbia liquidato in misura inferiore al minimo, pur in presenza di una nota spese ed a fronte della inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato come sancito dall’art. 24 L. n.794/1942.
2. Si costituisce in giudizio l’Ente previdenziale che eccepisce l’inammissibilità del ricorso poiché la procura speciale, apposta in calce al ricorso, redatta su foglio separato, è priva di data e non reca alcuna menzione della sentenza impugnata, non consentendo di ritenere il difensore specificamente investito del potere di proporre il ricorso per cassazione avverso di essa. Rileva il controricorrente che la procura redatta su un foglio separato, ancorché spillato e unito al ricorso, per quanto valida ex art. 83 comma 3 c.p.c, non comporta alcuna presunzione in ordine al tempo in cui essa sia stata rilasciata, e la mancanza di data, in violazione dell’art. 35 -bis co.13, d.lgs. n.25/2008, non consente di certificare la data di rilascio e di ritenere che essa sia stata conferita dopo l’emissione della sente nza da impugnare e prima della proposizione del ricorso; al riguardo si riporta ad
alcune pronunce di legittimità sulla inammissibilità del ricorso in mancanza di procura speciale alle liti idonea a dimostrarne l’anteriorità rispetto alla proposizione del ricorso o comunque in mancanza di altri elementi equipollenti idonei a dimostrare in modo certo l’anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso, e la nullità della procura per difetto di specificità. Quanto al merito della pretesa ne sostiene l’infondatezza e, premesso che il ricorrente non contesta l ‘ammontare del valore della controversia, determinato dalla Corte d’appello in Euro 1.600,00, rileva come il DM n.55/2014 non vincoli il giudice a liquidare secondo parametri fissi prevedendo la facoltà di procedere a modulazione dei medesimi importi a condizione di fornire ragioni giustificative sottese alla scelta operata, ed alo riguardo richiama i criteri determinativi del compenso di cui all’art. 4 cit. D.M.
Nella memoria illustrativa il ricorrente insiste sulla inderogabilità dei minimi e sulla riduzione massima del 50%, e conclude per la liquidazione dei quattro gradi di giudizio e in subordine per la rimessione alle Sezioni Unite.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’istituto controricorrente.
4.1 – Questa Corte si è già pronunciata sui requisiti di validità contenutistica e topografica della procura cartacea, sottoscritta dal ricorrente con firma autenticata dal difensore e congiunta (‘spillata’) all’atto introduttivo del giudizio di legittimit à notificato alla controparte e trasmesso, attraverso strumenti telematici, per il deposito in cancelleria, in copia informatica autenticata. Con sentenza n.36057/2022 emessa dalle Sezioni Unite, è stato reso, dopo una compiuta analisi normativa e giurisprudenziale sul tema, il seguente principio di diritto: « A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla
legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volo ntà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti ».
4.2 – A tale principio, espresso a tutela del diritto di difesa, ispirato a criteri di lealtà processuale, e finalizzato alla conservazione di atti processuali, hanno fatto seguito ulteriori precisazioni interpretative, egualmente afferenti alla specialità della procura, che ‘ non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo ‘ (Cass. sent. n.36827/2022), ed in tema di irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore alla redazione
del ricorso purché avvenga ‘ all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata). In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) ‘si considera apposta in calce’ al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la ‘congiunzione materiale’ tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la ‘collocazione topografica’) tra due atti che n ascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia ‘munito di procura speciale’, come ric hiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c . ‘ (cfr. Cass. S.U. sent. n.2075/2024); viene quindi, ribadito il principio secondo cui il requisito della specialità della procura, previsto negli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., ‘ non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso ‘.
4.3 – Ed infine, è stato di recente affermato che il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd “collocazione topografica”)
realizzata dall’avvocato, ex art. 83, co. 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio sep arato con firma autenticata e l’ atto cui si riferisce, e quindi ‘ anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso ‘ (cfr. Cass. ord. n.8334/2024).
Esaminando la procura conferita nel giudizio in corso, si osserva che nel rispetto del criterio topografico, trattasi di un atto separato e materialmente congiunto al ricorso, collocato tra quest’ultimo e la relata di notifica, quest’ultima recante attestazione di conformità delle copie notificate agli originali in possesso del notificante. In particolare, la procura è sottoscritta dal ricorrente con firma autenticata dal difensore, ed in essa si afferma di voler attribuire al difensore il mandato ‘in og ni fase e grado del giudizio’; come ravvisato anche nell’analogo caso esaminato in sent. 36057/22, ‘ l ‘ampiezza della formula utilizzata, sebbene contenente riferimenti anche ad attività tipiche del giudizio di merito, è tale da consentire di ritenere compresa anche la possibilità di proporre ricorso per cassazione, in virtù del principio di incorporazione interpretato nei sensi di cui in motivazione ‘.
A tali principi si intende dar seguito, non ravvisandosi ragioni che ne giustifichino il discostamento. In particolare, dal tenore contenutistico dell’atto non risultano in concreto espressioni che conducano univocamente ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso, ed il criterio topografico dà certezza della provenienza dell’atto di procura dalla parte che ha conferito il potere di rappresentanza processuale al redattore dell’atto di
ricorso, sicché v’è presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l’atto accede. E non vi sono elementi per sostenere l’anteriorità della procura rispetto al provvedimento impugnato, così come è certo che essa sia stata resa non posteriormente alla notifica del ricorso contenente l’attestazione di conformità.
Superata l’eccezione di inammissibilità, si osserva che il ricorso è fondato. L’analisi di verifica del superamento della soglia minima dei parametri tariffari ratione temporis vigenti va limitata al giudizio di appello in fase di rinvio ed al suo precedente giudizio di legittimità, come espressamente si legge nel ricorso a pag. 3 e 4, senza ulteriore estensione ai primi due gradi di merito, di cui invece è fatto cenno nelle memorie illustrative depositate in prossimità dell’udienza camerale; attraverso di esse, a mente dell’art. 378 c.p.c., il ricorrente ha la possibilità di chiarire i motivi di ricorso o di ribattere alle argomentazioni del controricorrente, ma non può, salvo questioni rilevabili d’ufficio, dedurre nuove censure o sollevare nuove questioni, né può specificare, integrare o ampliare il contenuto degli originari motivi di ricorso.
Ciò posto, va rammentato che la questione sulla derogabilità o meno dei valori minimi è stata variamente dibattuta in sede di legittimità. È stata affermata la loro inderogabilità in assenza di convenzione fra le parti (come riporta sent. n.9815/2023), ovvero la possibilità di una motivazione giudiziale per l’ulteriore scostamento e la misura di esso (cfr. Cass. sent. n. 15506/2024, che richiama ord. n.14198/2022, ed altre, n.89/2021, n.19989/2021), e la possibilità di deroga con riguardo ai soli valori massimi fermi restando ‘in ogni caso’ i valori minimi (cfr. ord. n.26734/2024).
Va anche aggiunto che nella determinazione del valore della lite al fine di individuare lo scaglione di riferimento delle tariffe
forensi occorre dar seguito al criterio del decisum (Cass. ord. 9237/22, 28885/23), che integra quello del disputatum senza che tra loro ci sia antinomia (S.U. n.19014/2007); ‘il criterio del decisum vale infatti a proporzionare gli onorari all’effettiva consistenza della lite non potendo essere avvantaggiato chi propone una domanda eccedente la giusta pretesa rispetto a chi propone una domanda contenuta negli effettivi limiti di quest’ultima’ (cfr. C ass. ord. 688/2024).
10. Nel caso in esame, il valore della lite, limitata alla statuizione nel primo giudizio di appello sulla compensazione delle spese, cassata nel primo giudizio di legittimità e nuovamente delibata nel senso di pronuncia di condanna resa in sede di giudizio di rinvio, è stato determinato in € 1.600,00, valore non contestato nel motivo di ricorso dedotto in questa seconda fase di legittimità; la sentenza impugnata ha precisato che ‘ per il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio il valore de lla controversia è determinato dall’ammontare delle spese processuali del procedimento di appello, ammontanti ad euro 1.600,00 ai sensi del dm 55/2014 ‘, quindi il valore di causa (ossia il valore della controversia basato non sull’originario merito della pretesa pensionistica ma sulle sole spese, di cui è stata annullata la statuita compensazione) è pari all’ammontare delle spese del secondo grado come poi liquidate in sede di rinvio. Al solo fine di verificare se c’è stata lesione del minimo tariffario, di cui l’impugnata pronuncia non fornisce alcuna motivazione sui criteri adottati, sui parametri applicati e sui calcoli eseguiti, si procede ad una virtuale determinazione del valore secondo le tariffe vigenti all’epoca della pronuncia (sentenza del 16/11/2020), ancorando i valori allo scaglione tariffario da 1.101,00 a 5.200,00 euro, e si osserva che il minimo per il giudizio di Cassazione ammonterebbe ad € 892,50
mentre per il giudizio di rinvio in appello sarebbe di € 915,00 (in entrambi i casi contemplando le fasi di studio, introduttiva e decisionale); per contro, gli importi liquidati rispettivamente in € 500,00 ed € 400,00 sono immotivatamente inferiori al minimo. Analogamente, con importi superiori, è a dirsi in caso di applicazione di importi tariffari fissati con DM. 147/2022.
11. La liquidazione delle spese processuali compiuta nell’impugnata sentenza non è quindi rispettosa dei limiti minimi tariffari introdotti con DM 55/2014 come mod. con DM 37/2018, né è stata fornita analitica elencazione di calcolo per comprenderne la determinazione nei due gradi di giudizio, né risulta alcuna argomentazione per supportarne la deroga; a tali parametri tariffari devono essere commisurati i compensi dei professionisti, applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (cfr., tra le tante, Cass., 26 ottobre 2018 e la giurisprudenza ivi citata).
12. La verifica del rispetto dei predetti parametri conduce ad affermare l’evidente non conformità della liquidazione compiuta in sentenza al citato tariffario ministeriale, ratione temporis previsto. Discende che l ‘impugnata pronuncia di appello va, in parte qua, cassata, con rinvio alla Corte territoriale alla quale si demanda di attenersi ai suddetti principi per la rideterminazione del compenso liquidabile al difensore della parte rimasta
vittoriosa nel giudizio di merito, ed anche per la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte a ccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente grado, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.