Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8508 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 8508  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10221/2024 R.G. proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore domiciliato, ex  lege ,  presso  l’Avvocatura  RAGIONE_SOCIALE,  in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso  il  decreto  n.  1404/2023  RAGIONE_SOCIALE  Corte  d’Appello  di  Roma, depositato il 20.12.2023;
udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALE  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Questa Corte con ordinanza n. 25805/2023, accolto il ricorso avanzato da NOME COGNOME, cassò con rinvio il decreto del
18/3/2022,  con  il  quale  la  Corte  d’appello  di  Roma,  disattesa l’opposizione RAGIONE_SOCIALE COGNOME, aveva confermato il decreto monocratico,  con  il  quale  il  RAGIONE_SOCIALE  era  stato condannato a corrispo ndere l’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un precedente giudizio per equa riparazione nella complessiva misura di € 1.600,00, oltre accessori.
Il Giudice del rinvio, individuato nella medesima Corte locale in diversa composizione, rideterminò l’equo indennizzo in € 2.000,00 e condannò il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese, così specificate: << a) per la fase monitoria in € 28,00 per esborsi ed € 390,00 per compensi [oltre accessori, distratte in favore dell'AVV_NOTAIO]; b) per il giudizio di opposizione in € 28,00 per esborsi; € 10,00 per spese non documentabili, € 1.300,00 per compensi [oltre accessori e con distrazione in favore del difensore]; c) per il giudizio di legittimità in € 28,00 per esborsi, € 10,00 per spese non documentabili € 950,00 per compensi [oltre accessori e con distrazione in favore del difensore]; d) per il giudizio di rinvio in € 28,00 per esborsi, € 10,00 per spese non documentabili, € 1.300,00 per compensi [oltre accessori e sempre con distrazione in favore del difensore].
NOME COGNOME ricorre avverso quest'ultimo decreto sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
 Con  i  tre  motivi,  tra  loro  correlati,  viene  denunciata  <>; violazione e/o falsa applicazione  degli  artt.  132,  co.  2,  n.  4,  cod. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ., 111 Cost; 10, 14 e 91 cod. proc. civ., 2233, co. 2, cod. civ., 24, co. 1, l. n. 794/1942, 13, co.
6, l. n. 247/2012, 2, co. 1, 4, co. 1 e 5, 5, co. 1 e 3, d.m. n. 55, 6 e 7, co. 1 d.m. 147/2022 e RAGIONE_SOCIALE nuova tabella 12 d.m. n. 55/2014;
Il ricorrente assume che la liquidazione delle competenze liquidate per l’opposizione e il successivo giudizio di rinvio risultano inferiori al minimo di tabella e comunque non effettivamente remuneratoria del lavoro professionale svolto, tenuto conto che trova applicazione il d.m. n. 147/2022 e che gli importi liquidati erano stati implementati del 30%, a seguito di specifica richiesta, per la redazione degli atti con tecniche informatiche (art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014).
Inoltre,  prosegue  il  ricorrente,  ingiustamente  la  Corte  romana aveva escluso compenso per la svolta trattazione.
Il complesso censorio è fondato nei limiti di cui appresso.
Il  Collegio  condivide  e  intende  dare  continuità  all’indirizzo giurisprudenziale  secondo  il  quale  il  giudice  nel  porre  le  spese  di causa  a carico RAGIONE_SOCIALE parte soccombente  non  possa  liquidare compenso che si collochi al di sotto del minimo di tabella (cfr., da ultimo Cass. nn. 24882/2023 e 10438/2023).
Ciò premesso devesi rilevare che, fermo quanto statuito per la fase monitoria, la Corte di Roma, come sopra ripreso, ha liquidato per  compensi  la  somma  di  €  1.300,00  per  la  fase  collegiale  ed ulteriori € 1.300,00 per il giudizio di rinvio, escludendo, in entrambi i casi che si fosse svolta trattazione. Gli anzidetti importi risultano, inoltre, comprensivi RAGIONE_SOCIALE richiesta maggiorazione del 30%, ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014.
Trova applicazione, ratione temporis, il d.m. n. 147/2022.
Questa Corte ha già avuto modo di condivisamente affermare che  in  materia  di  spese  processuali,  ai  fini  RAGIONE_SOCIALE  liquidazione  del compenso  spettante  al  difensore,  il  d.m.  n.  55  del  2014  non prevede  alcun  compenso  specifico  per  la  fase  istruttoria,  ma
prevede  un  compenso  unitario  per  la  fase  di  trattazione,  che comprende  anche  quella  istruttoria,  con  la  conseguenza  che  nel computo  dell’onorario  deve  essere  compreso  anche  il  compenso spettante  per  la  fase  istruttoria,  a  prescindere  dal  suo  concreto svolgimento (Sez.  2,  n.  8561,  27/03/2023,  Rv.  667505 -02,  ex multis).
Inoltre, poiché il Giudice del rinvio era chiamato a riesaminare il ‘quantum’  RAGIONE_SOCIALE  pretesa,  e  non  il  mero  vaglio  di  profili  del  tutto accessori  ed  estranei  al  merito  RAGIONE_SOCIALE  contesa,  non  v’è  ragione  di escludere il compenso per siffatta fase. Per vero, questa Corte ha negato il diritto a un tal compenso in un caso in cui il giudice  del rinvio era chiamato solo al ricomputo delle spese processuali (Cass. n. 34575/2021).
Il  valore  RAGIONE_SOCIALE  causa  va  determinato,  seguendo  il  consolidato orientamento sezionale, nel complessivo ammontare  dell’equo indennizzo  anche  per  il  giudizio  svoltosi  a  seguito  del  rinvio, restando escluso che per quest’ultimo esso debba essere circoscritto al ‘quantum’ in aggiunta liquidato.
Sul  punto  si  condivide  il  ragionamento  svolto  da  questa  sede con l’ordinanza n.  23599/2023: <>.
Quanto  sopra  premesso  per  ognuna  delle  fasi  collegiali  di merito,  atteso  che  in  ragione  RAGIONE_SOCIALE  semplicità  delle questioni affrontate,  la  Corte  locale  ha,  evidentemente,  inteso  attestarsi  al minimo di tabella, la liquidazione avrebbe dovuto assommare a €. 1.457,50 (€. 268,00 studio, € 268 introduzione, € 496 trattazione, € 425 decisionale). Importo che con il già riconosciuto implemento del 30% ammonta a € 1.894,75, oltre spese generali, IVA e CPA.
Il  decreto  impugnato,  pertanto,  deve  essere  cassato  e,  non essendo necessari  ulteriori  accertamenti  di  fatto  (art.  384,  co.  2, cod.  proc.  civ.),  la  causa  viene  decisa  nel  merito  siccome  in dispositivo.
Il  regolamento  delle  spese  segue  la  soccombenza  e  le  stesse vanno  liquidate  nella  complessiva  misura  di  €  1.700,00,  tenuto conto  del  valore  e  RAGIONE_SOCIALE  qualità  RAGIONE_SOCIALE  causa,  nonché  delle  svolte attività,  aumentata  del  chiesto  implemento  del  30%,  ai  sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014 e distratte in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
accoglie  il  ricorso  nei  limiti  di  cui  in  motivazione,  cassa  il decreto  impugnato  nei  predetti  limiti  e,  decidendo  nel  merito, fermo  quant’altro  statuito  nel  medesimo  decreto,  liquida  per  il giudizio di opposizione € 28,00 per esborsi, € 10,00 per spese non documentabili  ed  €  1.894,75  per  compensi  e  parimenti  per  il
giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge;
condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del  presente  giudizio  di  legittimità,  che  liquida  in  complessive  € 2.210,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 22 gennaio 2025.