Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8508 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8508 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10221/2024 R.G. proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore domiciliato, ex lege , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso il decreto n. 1404/2023 della Corte d’Appello di Roma, depositato il 20.12.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
Questa Corte con ordinanza n. 25805/2023, accolto il ricorso avanzato da NOME COGNOME cassò con rinvio il decreto del
18/3/2022, con il quale la Corte d’appello di Roma, disattesa l’opposizione della COGNOME, aveva confermato il decreto monocratico, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a corrispo ndere l’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un precedente giudizio per equa riparazione nella complessiva misura di € 1.600,00, oltre accessori.
Il Giudice del rinvio, individuato nella medesima Corte locale in diversa composizione, rideterminò l’equo indennizzo in € 2.000,00 e condannò il Ministero al pagamento delle spese, così specificate: << a) per la fase monitoria in € 28,00 per esborsi ed € 390,00 per compensi ; b) per il giudizio di opposizione in € 28,00 per esborsi; € 10,00 per spese non documentabili, € 1.300,00 per compensi ; c) per il giudizio di legittimità in € 28,00 per esborsi, € 10,00 per spese non documentabili € 950,00 per compensi ; d) per il giudizio di rinvio in € 28,00 per esborsi, € 10,00 per spese non documentabili, € 1.300,00 per compensi .
NOME COGNOME ricorre avverso quest'ultimo decreto sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Con i tre motivi, tra loro correlati, viene denunciata <>; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, cod. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ., 111 Cost; 10, 14 e 91 cod. proc. civ., 2233, co. 2, cod. civ., 24, co. 1, l. n. 794/1942, 13, co.
6, l. n. 247/2012, 2, co. 1, 4, co. 1 e 5, 5, co. 1 e 3, d.m. n. 55, 6 e 7, co. 1 d.m. 147/2022 e della nuova tabella 12 d.m. n. 55/2014;
Il ricorrente assume che la liquidazione delle competenze liquidate per l’opposizione e il successivo giudizio di rinvio risultano inferiori al minimo di tabella e comunque non effettivamente remuneratoria del lavoro professionale svolto, tenuto conto che trova applicazione il d.m. n. 147/2022 e che gli importi liquidati erano stati implementati del 30%, a seguito di specifica richiesta, per la redazione degli atti con tecniche informatiche (art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014).
Inoltre, prosegue il ricorrente, ingiustamente la Corte romana aveva escluso compenso per la svolta trattazione.
Il complesso censorio è fondato nei limiti di cui appresso.
Il Collegio condivide e intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudice nel porre le spese di causa a carico della parte soccombente non possa liquidare compenso che si collochi al di sotto del minimo di tabella (cfr., da ultimo Cass. nn. 24882/2023 e 10438/2023).
Ciò premesso devesi rilevare che, fermo quanto statuito per la fase monitoria, la Corte di Roma, come sopra ripreso, ha liquidato per compensi la somma di € 1.300,00 per la fase collegiale ed ulteriori € 1.300,00 per il giudizio di rinvio, escludendo, in entrambi i casi che si fosse svolta trattazione. Gli anzidetti importi risultano, inoltre, comprensivi della richiesta maggiorazione del 30%, ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014.
Trova applicazione, ratione temporis, il d.m. n. 147/2022.
Questa Corte ha già avuto modo di condivisamente affermare che in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma
prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Sez. 2, n. 8561, 27/03/2023, Rv. 667505 -02, ex multis).
Inoltre, poiché il Giudice del rinvio era chiamato a riesaminare il ‘quantum’ della pretesa, e non il mero vaglio di profili del tutto accessori ed estranei al merito della contesa, non v’è ragione di escludere il compenso per siffatta fase. Per vero, questa Corte ha negato il diritto a un tal compenso in un caso in cui il giudice del rinvio era chiamato solo al ricomputo delle spese processuali (Cass. n. 34575/2021).
Il valore della causa va determinato, seguendo il consolidato orientamento sezionale, nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo anche per il giudizio svoltosi a seguito del rinvio, restando escluso che per quest’ultimo esso debba essere circoscritto al ‘quantum’ in aggiunta liquidato.
Sul punto si condivide il ragionamento svolto da questa sede con l’ordinanza n. 23599/2023: <>.
Quanto sopra premesso per ognuna delle fasi collegiali di merito, atteso che in ragione della semplicità delle questioni affrontate, la Corte locale ha, evidentemente, inteso attestarsi al minimo di tabella, la liquidazione avrebbe dovuto assommare a €. 1.457,50 (€. 268,00 studio, € 268 introduzione, € 496 trattazione, € 425 decisionale). Importo che con il già riconosciuto implemento del 30% ammonta a € 1.894,75, oltre spese generali, IVA e CPA.
Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, co. 2, cod. proc. civ.), la causa viene decisa nel merito siccome in dispositivo.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate nella complessiva misura di € 1.700,00, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, aumentata del chiesto implemento del 30%, ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014 e distratte in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato nei predetti limiti e, decidendo nel merito, fermo quant’altro statuito nel medesimo decreto, liquida per il giudizio di opposizione € 28,00 per esborsi, € 10,00 per spese non documentabili ed € 1.894,75 per compensi e parimenti per il
giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge;
condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessive € 2.210,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 22 gennaio 2025.