Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29677 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29904/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da sé stesso ex art.86 cod. proc. civ. (pec dichiarata: EMAIL);
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del l’amministratore e legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL) e NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
nonché di
NOME COGNOME ;
C.C. 24.10.2024
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
-intimato- per la cassazione della sentenza n. 1944/2022 del la CORTE d’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 30 settembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24
ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. l a Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Rimini, ha condannato RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE, società editrice del quotidiano ‘ Il RAGIONE_SOCIALE ‘ ) e NOME COGNOME ( direttore responsabile), in solido tra loro, a risarcire a NOME COGNOME il danno cagionatogli da un articolo comparso sul numero del 27 novembre 2014 del detto quotidiano;
a ccertato il carattere diffamatorio dell’articolo (in quanto nello stesso era stata pubblicata la notizia, non corrispondente al vero, che l’AVV_NOTAIO era stato rinviato a giudizio per il reato di favoreggiamento della prostituzione), la Corte territoriale ha liquidato equitativamente il danno in Euro 1.000,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e successivamente rivalutata di anno in anno sino alla pubblicazione della sentenza;
al riguardo, il giudice del merito -ricordato che la lesione all’onore e alla reputazione non costituisce un danno in re ipsa , spettando al danneggiato l’ onere di provare, anche per presunzioni, le conseguenze dannose della condotta subìta, ed escluso che l’AVV_NOTAIO avesse fornito la dimostrazione del dedotto pregiudizio patrimoniale -con riguardo al d anno non patrimoniale ha tenuto conto dell’attività professionale dell’ offeso, della diffusione del giornale , dell’ avvenuta pubblicazione della rettifica e dei precedenti trascorsi giudiziari specifici dell’AVV_NOTAIO con riferimento al reato menzionato nell’articolo ;
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
la Corte felsinea ha inoltre condannato i convenuti-appellati, sempre in solido, a rimborsare all’attore -appellante le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi Euro 354,00 e, per il secondo, in complessivi Euro 355,00, oltre Iva, Cap e accessori come per legge;
propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di due motivi; risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE); non svolge difese in sede di legittimità NOME COGNOME, restando intimato;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; sia la parte ricorrente che la parte controricorrente hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo viene denunciata « Art 360, co. 1 n.4 c.p.c.: nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 132, co.2 n. 4. 156 c.p.c. per grave carenza motivazionale in punto alla quantificazione del danno per violazione e falsa applicazione dei principi in materia di diffamazione a mezzo stampa, nonché per violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. con riguardo alla quantificazione del danno, in relazione all’art. 360, co.1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello quantificato il risarcimento dovuto senza tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie in esame nonché in relazione all’art. 360 comma 1 n° 4 n° 5 c.p.c. per non avere la Corte d’Appello indicato i criteri di riferimento del giudizio di equità, rendendo la sentenza nulla per mancanza di motivazione »;
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
il ricorrente si duole della ridotta liquidazione del danno operata dalla Corte d’ appello con criterio equitativo;
osserva, su un piano generale, che il ricorso al giudizio equitativo « non esonera il giudice dal dovere di fornire precisa e puntuale motivazione, che consenta di ricavare i criteri, sulla base dei quali egli ha fondato il proprio convincimento »; il detto giudizio, infatti, non potrebbe ridursi ad un asserto arbitrario ma dovrebbe fondarsi su « criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione » (pag.6 del ricorso);
evidenzia, in particolare , che nel caso di specie la Corte d’ appello ha liquidato una somma corrispondente all’importo minimo previsto dalle tabelle milanesi per la diffamazione di grado ‘tenue’, omettendo di considerare che nessuno dei parametri indicati dalle predette tabelle per effettuare il giudizio di gravità della condotta diffamatoria (notorietà del diffamante, diffusione del mezzo diffamatorio, tenuità o gravità dell’ offesa nel contesto fattuale di riferimento, spazio riservato alla notizia, intens ità dell’ elemento soggettivo, sussistenza di intervento riparatorio o rettifica) autorizzavano la valutazione di ‘tenuità’ ;
1.1. il motivo è infondato;
secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la liquidazione equitativa, anche nella sua forma c. d. ‘pura’, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria
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determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento ( Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass. 02/07/2021, n. 18795; Cass. 03/09/2024, n. 23641);
in particolare, la liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo -quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale -è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione r isulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass., 03/11/2021, n.31358; Cass. 03/09/2024, n. 23641, cit. );
nella specie, la C orte d’appello , pur non facendone menzione, ha obiettivamente utilizzato i parametri indicati nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, adattandoli peraltro al caso concreto e dando correttamente conto, in motivazione, dell ‘ effettivo riscontro di elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate, così oggettivamente, ancorché non esplicitamente, conformandosi all’orientamento espresso da questa Corte ( Cass. 26/06/2023, n.18217 e Cass. 27/03/2024, n. 8248);
in particolare, la Corte di merito ha motivatamente e specificamente tenuto conto, oltre che della attività professionale svolta dal l’AVV_NOTAIO , nonché della diffusione del mezzo diffamatorio e dell’ avvenuta pubblicazione della rettifica, anche degli specifici trascorsi giudiziari del diffamato (che era stato in passato effettivamente rinviato a giudizio per la fattispecie di reato menzionata
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nell’articolo ): tale circostanza, evidentemente, non incideva sull’ offensività oggettiva della condotta ma senz’altro limitava l’intensità dell’elemento soggettivo della stessa, attenuando il grado della colpa del diffamante;
in tal modo, il giudice del merito ha correttamente esercitato il suo potere discrezionale di liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa (essendo pacificamente necessaria, in tal caso, una siffatta liquidazione, in applicazione dell’art. 1226 c od. civ.), prendendo in considerazione tutti i fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto e fornendo adeguata motivazione a giustificazione del percorso seguito per giungere alla determinazione finale che, del RAGIONE_SOCIALE, non appare affatto sproporzionata, né per eccesso, né per difetto;
la motivazione della sentenza impugnata non risulta meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non è sindacabile nella presente sede di legittimità;
ne discende l’infondatezza delle censure veicolate con il motivo di ricorso in esame che va, pertanto, rigettato;
con il secondo motivo viene denunciata « Art 360, co. 1 n.4 c.p.c.: nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 132, co.2 n. 4. 156 c.p.c. per grave carenza motivazionale in punto alla liquidazione delle spese legali, nonché Art.360, co 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c,p,c, del D M. n. 55 del 2014, della I. n. 794 del 1942, art, 24 c. 1 e D.M. n. 585 del 1994 art. 4 c. 1, nonché della I. 1051 del 1957, per avere la Corte d’Appello liquidato le spese del giudizio al di sotto dei parametr i di legge, per avere disatteso, senza motivazione alcuna, la nota spese regolarmente depositata dall’appellante e per avere liquidato una unica somma globale ed indistinta »;
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il ricorrente censura la liquidazione delle spese dei due gradi di merito, operata dalla Corte d’ appello;
in primo luogo, per essere state liquidate somme « al disotto dei minimi tariffari » (pag. 9, terzo rigo, del ricorso) o, comunque, « in misura inferiore ai valori medi, senza motivazione alcuna » (pag. 9, ultimo rigo);
in secondo luogo, per non aver tenuto conto della nota spese da lui regolarmente depositata, da cui la liquidazione si sarebbe discostata notevolmente sino « al punto di non liquidare le spese di giustizia sostenute » (pag.10, quinto rigo);
in terzo luogo, per avere liquidato i compensi in un’unica globale somma per ogni grado di giudizio, « senza specificare gli importi delle singole spese, dei diritti e degli onorari » (pag. 10, ventiquattresimo rigo del ricorso);
NOME COGNOME censura, inoltre, la motivazione della statuizione di condanna alle spese che reputa totalmente omessa « non essendo il mero riferimento ‘le spese seguono la soccombenza ‘ sufficiente a rendere edotto il ricorrente delle ragioni per cui, avendo chiesto la tutela di un diritto, che nella sostanza gli è stato riconosciuto si sia ritrovato gravato del pagamento di spese giudiziarie » (pag.11 del ricorso);
2.1. il motivo è solo marginalmente fondato;
non lo è nella parte in cui censura la motivazione della statuizione di condanna dei convenuti-appellati al rimborso delle spese a favore dell’attore -appellante, che è stata debitamente emessa sul motivato presupposto della soccombenza dei primi;
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neppure è fondato nella parte in cui lamenta la violazione dei minimi tariffari o comunque lo scostamento dai valori medi senza motivazione;
invero, dovendo, nella fattispecie (in cui la pretesa attorea era stata parzialmente accolta), determinarsi il valore della causa in base al decisum e non in base al petitum (Cass. 22/03/2022, n. 9237; Cass. 08/08/2023, n. 6869, non mass.), deve escludersi che la Corte di merito abbia violato i minimi tariffari, atteso che il compenso minimo stabilito per lo scaglione valoriale sino ad Euro 1.100, in applicazione del d.m. n.55/2014, era pari ad Euro 354,00, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, e ad Euro 355,00, per quelli dinanzi alla Corte d’ appello;
inoltre, proprio per non avere oltrepassato i limiti (minimo o massimo) stabiliti dal d.m. n. 55/2014 (applicabile ratione temporis ), il giudice del merito non aveva alcun onere motivazionale, non trovando fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati e dovendo, invece, ribadirsi il principio, secondo il quale, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. 11/12/2017, n. 29606; Cass. 05/05/2022, n. 14198; Cass. 03/06/2024, n. 15506);
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neppure è fondata, ancora, la recriminazione circa la globale liquidazione dei diritti e degli onorari, avuto riguardo all’avvenuta soppressione dei diritti di procuratore;
resta, invece -ed in tali specifici termini il motivo di ricorso rivela la sua parziale fondatezza -, che NOME COGNOME aveva depositato nota-spese (documento riportato anche nel fascicoletto per la cassazione), indicando specificamente, sia per il primo grado che per il grado d’ appello, le somme asseritamente spettantigli a titolo di compenso per le diverse fasi processuali, nonché, inoltre, gli esborsi sostenuti;
in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice d’ appello non poteva limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma aveva l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione operata (peraltro, in modo evidentemente rilevante), nonché dell’eliminazione e della riduzione di voci effettuata; onere che, pur non traducendosi nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione, gli imponeva comunque di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso o succinto, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione alle risultanze degli atti ed alle tariffe (Cass. 14/10/2015, n. 20604; Cass. 05/04/2017, n. 8824; Cass. 27/07/2023, n. 22762; Cass. 18/09/2024, n. 25083);
poiché tale onere motivazionale non è stato assolto, le censure veicolate con il secondo motivo sono, nei detti circoscritti termini, fondate e vanno quindi accolte;
in definitiva, va accolto, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo, mentre va rigettato il primo; la sentenza impugnata
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va cassata in relazione al motivo e alla specifica censura accolta, con rinvio alla Corte d’ appello di Bologna in diversa composizione, la quale provvederà nuovamente a liquidare le spese dei due gradi del giudizio di merito a favore della parte vittoriosa e a carico delle parti soccombenti, avuto riguardo alla nota spese depositata dalla prima e alle indicazioni ivi contenute in relazione agli esborsi sostenuti e ai compensi spettanti, fornendo adeguata -ancorché concisa, ovvero succinta -motivazione della riduzione o eliminazione delle voci eventualmente operata;
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.).
Per Questi Motivi
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo e alla censura specificamente accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione