Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26230 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19687/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dai difensori
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dai difensori
-controricorrente e ricorrente incidentale-
nonché
COGNOME NOME, rappresentata e difesa come sopra -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di GENOVA n. 4/2021 depositata il 04/01/2021.
R.G. 19687/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 18/6/2024
C.C. 14/4/2022
LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, davanti al Tribunale di Chiavari, chiedendo che fosse condannata al rilascio di un posto barca da essa detenuto nel porto turistico di RAGIONE_SOCIALE, che la società attrice aveva acquistato in qualità di assuntore del concordato fallimentare della RAGIONE_SOCIALE. Chiese, altresì, che la parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni.
Il Tribunale, con sentenza n. 703 del 2005, accolse la domanda, condannò la società convenuta al rilascio del posto barca e al relativo risarcimento dei danni, compensando le spese di lite.
La Corte d’appello di Genova, davanti alla quale la decisione era stata impugnata in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 404 del 2008 rigettò entrambi gli appelli e condannò l’appellante principale al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
La sentenza d’appello fu oggetto di ricorso per cassazione proposto in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE e questa Corte, con la sentenza 14 gennaio 2016, n. 510, rigettò il ricorso principale, accolse il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, e cassò la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.
Rilevò tale pronuncia che la sentenza di secondo grado doveva essere cassata perché nella liquidazione del risarcimento dei danni in favore della società RAGIONE_SOCIALE non aveva considerato che esso doveva calcolarsi a decorrere dalla data della dichiarazione del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (4 aprile 1998).
Il giudizio è stato quindi riassunto dalla società RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di Genova ha disposto lo svolgimento di una c.t.u.; indi, il giudizio è stato interrotto per la cancellazione dal registro delle imprese della RAGIONE_SOCIALE e riassunto nei confronti di NOME COGNOME, quale socia illimitatamente responsabile.
Con sentenza del 4 gennaio 2021 la Corte d’appello ha condannato la COGNOME al pagamento della somma di euro 44.767,14, oltre interessi dal 25 settembre 2003 al saldo, nonché alla rifusione delle spese dei due gradi di merito, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
Ha osservato la Corte territoriale, ai limitati fini che interessano in questa sede, che la COGNOME era da considerare totalmente soccombente, sicché a suo carico dovevano essere poste anche le spese del primo grado, che il Tribunale di Chiavari aveva erroneamente compensato. Tenendo conto del valore della causa, da collocare nello scaglione che va da euro 260.000 a euro 520.000, e facendo applicazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la Corte genovese ha liquidato le spese del primo grado nella somma di euro 11.472, quelle di appello nella somma di euro 10.660, quelle di cassazione nella somma di euro 9.155 e quelle del giudizio di rinvio nella somma di euro 14.920. Ha poi previsto che la società RAGIONE_SOCIALE dovesse detrarre quanto già ricevuto, a titolo di spese di lite, in base alla precedente sentenza della stessa Corte d’appello, oggetto di cassazione.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propone ricorso principale NOME COGNOME con atto affidato ad un motivo.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso al ricorso incidentale ed ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di legge in punto di liquidazione delle spese legali, per errata applicazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ai due giudizi di merito e per errata individuazione dello scaglione di valore in relazione alle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
La ricorrente rileva che ai due giudizi di merito, conclusisi con sentenze rispettivamente del 2005 e del 2008, non poteva applicarsi il d.m. n. 55 del 2014, e si sarebbero dovute applicare le disposizioni del d.m. n. 127 del 2004, prendendo come riferimento i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato. Quanto, invece, al giudizio di cassazione e a quello di rinvio si sarebbe dovuto applicare lo scaglione che va da euro 26.000 a euro 52.000, posto che il decisum in sede di rinvio ammonta alla somma di euro 44.767,14, sicché la Corte genovese non avrebbe dovuto applicare lo scaglione corrispondente al valore della causa.
1.1. La Corte osserva come il motivo di ricorso contenga, in realtà, tre diverse censure, che vanno esaminate separatamente.
1.2. La prima ha ad oggetto la liquidazione delle spese relativamente ai due precedenti gradi di merito ed è priva di fondamento.
Il Collegio, infatti, intende dare ulteriore continuità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 12 ottobre 2012, n. 17405, pronunciata all’indomani dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140, secondo cui i nuovi parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe devono essere applicati ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore della modifica. Ne consegue che, qualora -come nel caso in esame –
l’attività processuale svolta sotto la vigenza della pregressa normativa venga a concludersi dopo l’entrata in vigore di nuove norme, poiché l’attività processuale non può ritenersi conclusa, la liquidazione deve avvenire secondo i nuovi parametri. E siccome la Corte d’appello ha deciso il giudizio di rinvio nel 2021, la liquidazione dei compensi in favore dei difensori doveva avvenire secondo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55, pur trattandosi di attività svolta prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo (v. in argomento anche le ordinanze 10 dicembre 2018, n. 31884, e 13 luglio 2021, n. 19989).
1.3. La seconda censura ha ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione ed è anch’essa priva di fondamento.
Nel precedente giudizio celebratosi davanti a questa Corte e terminato con la sentenza n. 510 del 2016, infatti, era in discussione l’intero credito liquidato dalla prima sentenza d’appello in favore della società RAGIONE_SOCIALE; per cui la liquidazione delle spese compiuta dalla stessa Corte d’appello quale giudice di rinvio doveva essere commisurata al valore della causa nella sua totalità, il che vuol dire che non poteva applicarsi lo scaglione che va da euro 26.000 ad euro 52.000, come pretenderebbe l’odierna ricorrente.
1.4. La terza censura ha ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio ed è, invece, fondata.
Nel silenzio di precedenti specifici, la Corte ritiene che debba valere la regola dell’art. 5, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, che il giudice di rinvio era tenuto necessariamente ad applicare ratione temporis . E siccome quella norma prevede che nei giudizi per pagamento di somme e liquidazione di danni si abbia riguardo alla somma attribuita e non a quella domandata , il valore del giudizio di rinvio era evidentemente pari ad euro 44.767,14 ( decisum ), perché
solo su quella posta ulteriore di danno era chiamato a decidere il giudice di rinvio.
Consegue da ciò che quest’ultimo non poteva liquidare i compensi di quella fase assumendo come scaglione di riferimento quello corrispondente all’intera somma attribuita nei precedenti gradi merito, ma avrebbe dovuto considerare solo quella liquidata nel giudizio di rinvio; il che vuol dire che lo scaglione di riferimento doveva essere quello che va da euro 26.000 ad euro 52.000.
Entro questi limiti il ricorso principale deve essere accolto.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 91 cod. proc. civ., del d.m. n. 127 del 2004 e del d.m. n. 55 del 2014 per errata determinazione dello scaglione di valore.
Sostiene la società RAGIONE_SOCIALE di aver proposto in primo grado due diverse domande: quella, da ritenere principale, di rilascio del posto barca e quella, conseguente, di risarcimento dei danni. La prima domanda era la più importante, perché la RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto, in sede di merito, di aver diritto a mantenere il posto barca fino alla scadenza del contratto stipulato con la società poi fallita, cioè fino al 2024. Ne consegue che, sommando il valore delle due domande, lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese avrebbe dovuto essere quello che va da un milione a due milioni di euro, con conseguente necessità di liquidare le spese in una misura ancora maggiore.
2.1. Il ricorso -che per certi versi si presenta come speculare rispetto a quello principale -è privo di fondamento.
Costituisce principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte quello per cui, ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione delle spese legali, appare corretto ritenere la causa di valore indeterminabile allorché siano state proposte una domanda di annullamento di un provvedimento di
trasferimento asseritamente illegittimo ed una domanda di risarcimento dei danni, in quanto la domanda di annullamento del trasferimento è di valore indeterminabile e conserva la propria autonomia rispetto alla domanda di risarcimento dei danni provocati dall’illegittimo trasferimento, alla quale va cumulata ai fini della individuazione dello scaglione di appartenenza (così la sentenza 1° aprile 2003, n. 4937, seguita dalla sentenza 26 luglio 2011, n. 16318).
In altri termini, il cumulo di due diverse domande, l’una di valore determinabile e l’altra di valore indeterminabile, fa sì che la causa sia da considerare, nella sua globalità, di valore indeterminabile.
Nel caso in esame, pertanto, essendosi verificata tale situazione, la liquidazione delle spese compiuta dal giudice di rinvio in base allo scaglione che va da euro 260.000 ad euro 520.000 è da ritenere corretta, posto che la stessa ricorrente incidentale ha precisato che l’importo complessivo delle somme liquidate a suo favore era stato di euro 320.000; anche perché la liquidazione fissata è superiore a quella che si sarebbe potuta determinare facendo applicazione dei compensi per le cause di valore indeterminabile.
La Corte non può fare a meno di precisare, infine, che la quantificazione (in termini di valore) della domanda di rilascio che viene compiuta nel controricorso è meramente apodittica e priva di qualsiasi giustificazione. Si tratta, cioè, di una determinazione del tutto opinabile la quale, tra l’altro, non risulta essere stata affatto prospettata nel giudizio di merito.
In conclusione, il ricorso principale è accolto nei limiti di cui in motivazione, mentre quello incidentale è rigettato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, riliquidando i soli compensi per il giudizio di rinvio celebratosi davanti alla Corte d’appello di Genova
e confermando, nel resto, la liquidazione compiuta dalla sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate, in considerazione del modestissimo accoglimento del ricorso principale e della sostanziale reciproca soccombenza.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della sola ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale limiti di cui in motivazione, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito , liquida le spese del giudizio di rinvio celebratosi davanti alla Corte d’appello di Genova in complessivi euro 7.200 per compensi, oltre euro 1.138,50 per esborsi, nonché spese generali e accessori come per legge. Compensa integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della sola ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza