Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5994 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5994 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 23098/2022 proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME
COGNOME e NOME COGNOME; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE; -intimato-
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma n. cronol. 820/2022 del 26/04/2022;
ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Presupposto -nella vicenda processuale che viene in rilievo in questa sede – è un giudizio di equa riparazione promosso con ricorso del 10/5/2012 da NOME COGNOME COGNOME, deciso dalla Corte di appello di Roma con decreto dell’8/6/2017, al quale aveva fatto seguito, il 4/9/2019, la fase di ottemperanza, definita con sentenza del Tar Lazio del 14/2/2020.
Instaurato il successivo giudizio per l’ottenimento dell’ equo indennizzo, con decreto del 3/3/2021 reso in fase monocratica la Corte di appello di Roma riconosceva al COGNOME, per tale titolo, la somma di € 1.000, 00, oltre a interessi legali e spese, liquidate in € 27 ,00 per esborsi e in € 600 ,00 per compensi professionali per l’irragionevole durata del precedente
processo di equa riparazione. Nella fase collegiale veniva accolta l’opposizione RAGIONE_SOCIALE parte privata e si riliquidava l’importo per l’equo indennizzo nella misura di € 1.600 ,00 per equo indennizzo, nonché quello di € 1.300 ,00 per compenso professionale, oltre a € 54 ,00 per esborsi.
Ha proposto ricorso per cassazione il NOME COGNOME sulla base di nove motivi. È rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1. – Il primo, il secondo ed il terzo motivo censurano la quantificazione dei compensi del procedimento monitorio, rispettivamente per: (1) violazione del principio dell’effetto espansivo interno e del divieto di reformatio in peius RAGIONE_SOCIALE decisione riformata, con denuncia di violazione dell’art. 5 -ter 89/2001, degli artt. 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c., nonché dell’art. 3 Cost.; (2) mancanza di motivazione sotto l’aspetto grafico, con violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost. (in via subordinata al rigetto del primo motivo); (3) violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 , co. 2, c.c., dell’art. 24 , co. 1, l. 794/1942, dell’art. 13 , co. 6, l. 247/2012, degli artt. 2, co. 1, 4 d.m. 55/2014 e correlativa tabella 8 (sempre condizionatamente al rigetto del primo motivo).
Il quarto, il quinto ed il sesto motivo lamentano la mancata liquidazione RAGIONE_SOCIALE maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, rispettivamente per: (4) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.); (5) mancanza di motivazione sotto l’aspetto grafico, con violazione dell’art. 132 , co. 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 di sp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost. (in via subordinata al rigetto del quarto motivo); (6) violazione dell’art. 13 , co. 6, l. 247/2012, dell’art. 4 , co. 1-bis, d.m. 55/2014 (in via subordinata al rigetto del quarto motivo).
Il settimo motivo denunzia la illegittimità RAGIONE_SOCIALE liquidazione dei compensi del procedimento di opposizione per violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233, co. 2, c.c., dell’art. 24 , co. 1, l. 794/1942, dell’art. 13 , co. 6, l. 247/2012, degli artt. 2, co. 1, 4 d.m. 55/2014 e correlativa tabella 12.
L’ottavo ed il nono motivo censurano la liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, rispettivamente per: (8) mancanza di motivazione sotto l’aspetto grafico, con violazione dell’art. 132 , co. 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost.; (9) violazione degli artt. 91 c.p.c., 13 tariffa parte I allegata al d.p.r. 642/1972, 30, co. 1, d.p.r. 115/2002, 3 e 13, co. 6 e 10, l. 247/2012, 2 co. 2, d.m. 55/2014, 221, co. 3, d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020, 1, co. 1, d.l. 19/2020, 23, co. 1, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, 1, co. 1, d.l. 2/2021 conv. in l. 29/2021.
2. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.
Quanto al primo motivo, l’opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma costituisce la seconda fase (a contraddittorio pieno) di un procedimento unico. Ove -come nel caso di specie venga accolta l’opposizione RAGIONE_SOCIALE parte privata, le spese devono essere regolate complessivamente in relazione all’intero procedimento (nelle sue due fasi) in base al criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza (cfr., tra le tante, Cass. 26851/2016, citata anche nel decreto impugnato, e Cass. n. 9728/2020).
Quanto al secondo motivo, sul punto rilevante la motivazione è presente, effettiva ed adeguata.
Il terzo e il settimo motivo sono da esaminare insieme per connessione (attenendo alla stessa questione).
Anch’e ssi non colgono nel segno.
In caso di accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione, le «spese devono essere (non più semplicemente liquidate ma) regolate a misura dell’intera vicenda processuale e non soltanto RAGIONE_SOCIALE fase d’opposizione, in
base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. In caso di accoglimento dell’opposizione deve essere indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell’opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale)» (così Cass. 26851/2016, cit.).
I due motivi in esame vanno, quindi, rigettati, poiché nel caso di specie la liquidazione complessiva per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) non è inferiore ai minimi, in considerazione del valore RAGIONE_SOCIALE controversia, nonché dell’esclusiva applicazione RAGIONE_SOCIALE tabella n. 12 (si tratta appunto di una complessiva liquidazione ex novo , per cui non entra più in considerazione la tabella n. 8, relativa alla sola fase monitoria).
– Il quarto, il quinto e il sesto motivo (sull’asserita mancata liquidazione RAGIONE_SOCIALE maggiorazione sui compensi per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche, anche con riguardo alla fase monitoria) pure vanno respinti.
La liquidazione delle somme cui si riferiscono vi è stata.
Stante il carattere complessivo RAGIONE_SOCIALE liquidazione all’esito RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione, la previsione di compenso per l’impiego delle modalità telematiche vale anche per il monitorio, poiché la quantificazione dei compensi è stata effettuata -per quanto prima evidenziato avendo riguardo ‘all’intera vicenda processuale’ (al di là dell’incidentale riferimento all’opposizione, dovendosi ritenere -per l’appunto – che con esso la Corte laziale abbia inteso rivolgere la completa liquidazione di entrambe le fasi all’esito dell’opposizione). A pag. 4 del decreto impugnato si attesta che la relativa somma riconosciuta per i compensi professionali è stata incrementata nella misura del 30% ex art. 4, comma 1bis, del d.m. n. 37/2018, proprio per l’effetto RAGIONE_SOCIALE redazione degli atti con modalità telematica ed attraverso la tecnica del c.d. ‘collegamento ipertestuale’.
4. -L’o ttavo e il nono motivo sono inammissibili.
Per far valere le doglianze con essi denunciate (concernenti l’asserita mancata distinzione tra quanto liquidato per esborsi del procedimento monitorio e quanto liquidato per esborsi del procedimento di opposizione) si sarebbe dovuto far ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali o, se del caso, a quello di revocazione, dinanzi alla stessa Corte di appello.
5. – Il ricorso va, in definitiva, rigettato per intero.
Nulla sulle spese poiché il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto difese in questa fase. Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 non si applica la disciplina sul raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 15/02/2024, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Se-