Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2081 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29580/2020 R.G. proposto da
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che lo rappresenta ex lege – controricorrente – avverso la sentenza n. 206/2020 de lla Corte d’Appello di Firenze, depositata il 3.6.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente ottenne dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, decreto ingiuntivo per il pagamento di voci di retribuzione inizialmente erogate dal RAGIONE_SOCIALE, ma poi illegittimamente recuperate sull’errato presupposto che non fossero dovute. Il RAGIONE_SOCIALE propose opposizione, che venne respinta dal Tribunale, condannando l’attore -opponente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, liquidate in € 8.278 per compensi professionali, oltre agli accessori.
Il RAGIONE_SOCIALE impugnò la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Firenze, la quale res pinse l’impugnazione nel merito, ma l’accolse in punto liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite relative al primo grado, riducendo i compensi a € 3.513.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico di motivo il ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione al D.M. 55/2014».
La Corte territoriale ha giustificato l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello in punto spese «considerato che la causa verteva fin dall’origine su questione di diritto che non richiedeva alcuna istruttoria, nemmeno documentale», traendone la conseguenza di dovere applicare i «minimi previsti nello scaglione di valore riferito al credito ingiunto, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, esclusa invece la fase istruttoria».
Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria e di trattazione, sul presupposto che non è a tal fine necessaria l’assunzione di prove costituende; sostiene, inoltre, che il giudice non potrebbe discostarsi sensibilmente dai parametri medi senza adeguata motivazione.
La medesima doglianza viene estesa anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese legali relative al grado d’appello, che la Corte di Firenze ha compensato per un terzo e posto a carico del RAGIONE_SOCIALE solo per due terzi, sempre liquidandole ai parametri minimi e senza compenso per la fase istruttoria.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Quanto al compenso per la «fase istruttoria e/o di trattazione», la censura sarebbe astrattamente corretta, perché quella fase può anche consistere nel mero scambio di apposite memorie, senza la necessità che siano ammesse e assunte prove costituende (Cass. nn. 20993/2020, 4698/2019).
Tuttavia, il motivo è carente RAGIONE_SOCIALEa necessaria allegazione che siffatta attività in fase istruttoria si fosse effettivamente svolta (del che non vi è menzione nella sentenza impugnata), fermo restando che l ‘ effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e quella decisionale) non equivale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa fase istruttoria e di trattazione (Cass. n. 10206/2021).
Il ricorrente sostiene di avere prodotto «copiosa documentazione» per ottenere il decreto ingiuntivo, ma le spese del procedimento monitorio sono liquidate nello stesso decreto ingiuntivo e non rientrano tra quelle liquidate nel processo di
opposizione, in particolare quando quest’ultima viene respinta e il decreto viene confermato.
2.2. Errata anche in astratto è poi l’affermazione di parte ricorrente secondo cui vi sarebbero profili di illegittimità nello scostamento dai valori medi dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014. È invece principio consolidato che « per le liquidazioni effettuate ai sensi del d.m. n. 140/2012 e del successivo d.m. n. 55/2014 non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo RAGIONE_SOCIALEe tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione. Va, pertanto, ribadito, anche nel mutato contesto normativo, l ‘ orientamento secondo cui, in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo RAGIONE_SOCIALEa tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità » (Cass. n. 12093/2018, che cita conf. Cass. nn. 13809/2017 e 21205/ 2016).
Con tale principio non è in contrasto il precedente citato dal ricorrente (Cass. n. 8146/2020), in cui è stato affermato il dovere del giudice del merito di fornire una specifica motivazione, ma solo in caso di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese al di sotto dei parametri minimi.
2.3. P er quanto riguarda le spese del grado d’appello, valgono le medesime considerazioni, nella misura in cui il ricorso è volto a contestare la liquidazione ai parametri minimi e senza compenso per la fase istruttoria.
Non è chiaro se il ricorrente intenda impugnare anche la compensazione parziale RAGIONE_SOCIALEe spese di secondo grado. Manca, in effetti, una specifica motivazione per la censura RAGIONE_SOCIALEa decisione sotto questo profilo, il che sarebbe già sufficiente per sancirn e l’inammissibilità .
Ad ogni buon conto, deve essere ribadito che il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell ‘ ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. nn. 24502/2017, 8421/2017, 15317/2013).
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che , in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in solido, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7.11.2023.