Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27070 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7269/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 203/2022 depositato il 16/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME proponeva ricorso ex art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 innanzi alla Corte d’Appello di Perugia chiedendo ingiungersi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento di un’equa riparazione a ristoro del danno non patrimoniale che assumeva aver subìto in relazione alla durata di un procedimento, parimenti in materia di equa riparazione, instaurato originariamente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma e protrattosi circa undici anni (febbraio 2010 maggio 2021) per tre effettivi gradi di giudizio.
1.1. Il Consigliere Designato dalla Corte d’Appello di Perugia accoglieva la domanda e, con decreto n. 146/2022, ingiungeva al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento al ricorrente RAGIONE_SOCIALE somma corrispondente ad un indennizzo annuo pari ad € . 400,00 per un termine di durata irragionevole di anni otto ridotta, ai sensi dell’art. 2bis , comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 in misura di € . 1.800,00 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alle relative spese di lite) corrispondente al valore del giudizio presupposto.
1.2. Con ricorso in opposizione avverso detto decreto ex art. 5ter legge n. 89/2001 l’opponente lamentava che, nel caso in cui l’indennizzo sia ridotto ai sensi dell’art 2bis , comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, alla somma liquidata nel giudizio de quo devono aggiungersi gli interessi, nel caso di specie decorrenti dal 31.03.2010 al 06.04.2018.
1.3. La Corte d’Appello di Perugia, con il decreto oggetto di impugnazione, accoglieva integralmente l’opposizione, revocava il decreto opposto e condannava l’Amministrazione al pagamento in favore dell’istante RAGIONE_SOCIALE somma di € . 1.966,13, comprensiva degli interessi pari ad € . 166,13 maturati negli otto anni (oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo). Procedeva, altresì, alla
regolazione delle spese di lite condannando il RAGIONE_SOCIALE alla refusione, in favore dell’opponente, dei seguenti importi:
per la fase monitoria: tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti di ingiunzione, liquidava una somma per complessivi € . 292,50, corrispondente allo scaglione da € . 0,01 a € . 5.200,00, come aumentata del 30% per l’uso delle tecniche informatiche ex art. 4, comma 1bis , D.M.n.55/2014, decurtata del 50% ex art. 4, comma 1, del medesimo D.M. in ragione RAGIONE_SOCIALE particolare semplicità RAGIONE_SOCIALE controversia;
per la fase di opposizione ex art. 5ter legge n. 89/2001, nella quale la ricorrente ha agito per ottenere una parte ulteriore di indennizzo liquidava la somma per complessivi € . 371,18, corrispondente allo scaglione da € . 0,01 ad € . 1.100,00, come aumentata del 30% per l’uso di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1bis , D.M. 55 del 2014, a séguito RAGIONE_SOCIALE riduzione del 70% per la fase istruttoria e del 50% per le altre voci.
Il decreto avveniva impugnato da NOME COGNOME per la Cassazione. Il ricorso, affidato a due motivi, è illustrato da memoria.
Resisteva il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge -art. 5ter legge n. 89/2001; art. 91 cod. proc. civ.; art. 2233, comma 2, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014, D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022. Il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui – considerando la fase di opposizione ex art. 5ter legge n. 89/2001 alla stregua di un giudizio di impugnazione nel quale, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, il valore RAGIONE_SOCIALE controversia va fissato sulla base del criterio del disputatum , ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo
del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale RAGIONE_SOCIALE sentenza (Cass. n. 4520 del 2022) – non ha applicato il recente principio di diritto in virtù del quale «in materia di equa riparazione, ove la corte d’appello in composizione collegiale revochi il decreto monocratico, riconoscendo alla parte privata opponente un equo compenso maggiore, le spese legali da porsi a carico RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione debbono essere liquidate a misura dell’intera vicenda processuale» (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 32458 del 2021). In applicazione di tale principio, sostiene il ricorrente, il decreto impugnato avrebbe dovuto liquidare le spese poste a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base dello scaglione tariffario superiore RAGIONE_SOCIALE Tabella 12 da € . 1.100,01 ad € . 5.200,00 -(D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022) avendo riconosciuto alla parte privata ricorrente, in accoglimento dell’opposizione, la somma complessiva di € . 1.966,13. In tale prospettiva -prosegue il ricorrente – la liquidazione delle spese di lite poste a carico del RAGIONE_SOCIALE soccombente ammonterebbe ad un totale complessivo, per l’intera vicenda processuale, di € . 1.894,75 (cifra che considera le quattro fasi, comprensiva del 30% di aumento per l’uso di tecniche informatiche) in luogo del totale di € . 663,68 liquidato dalla Corte d’Appello in sede di opposizione ben oltre al di sotto dei minimi tariffari (€ . 292,50 per la fase monitoria, cui si sommano € . 371,18 per la fase di opposizione).
1.1. Il motivo è fondato nei limiti di quanto si dirà appresso.
Questa Corte ha stabilito che la determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE controversia, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per
prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale RAGIONE_SOCIALE sentenza) nelle situazioni in cui il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4520 del 2022; Cass. Sez. 3, Sent. n. 27871 del 2017; Sez. 3, Sent. n. 536 del 2011).
Nel caso di specie, si è dinanzi alla diversa situazione di opposizione ex art. 5ter RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001 che investe la questione RAGIONE_SOCIALE determinazione del quantum del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo. In tal caso, il giudizio di opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito RAGIONE_SOCIALE fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, come nel caso che ci occupa; mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l’ipotesi di opposizione incidentale da parte dell’amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale RAGIONE_SOCIALE parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il RAGIONE_SOCIALE opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese ( ex multis : Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 – 01; conf. da Cass. n.32458/2021 citata in ricorso).
Nella specie, l’opposizione de l ricorrente riguardante il quantum del danno non patrimoniale era stata accolta dal giudice collegiale e, dunque, doveva procedersi ad una liquidazione unitaria, sebbene rispettando le due distinte fasi dei giudizi monitorio e di opposizione, avendo come riferimento la somma complessiva di € . 1.966,13 riconosciuta alla parte privata ricorrente in accoglimento dell’opposizione.
In sintesi, le spese poste a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono essere liquidate sulla base dello scaglione tariffario superiore RAGIONE_SOCIALE Tabella 12 da € . 1.100,01 ad € . 5.200,00 -in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (posto che il decreto impugnato è stato pubblicato il 16.11.2022, e quindi la prestazione professionale del difensore si era esaurita dopo il 23.10.2022, data di entrata in vigore delle modifiche).
1.2. Il decreto merita, dunque, di essere cassato e rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che determinerà le spese di lite in virtù dei principi sopra riportati.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge -artt. 91, 324 e 336 cod. proc. civ. Anche a voler ritenere che l’opposizione ex art. 5ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001 introduce un’atipica impugnazione del decreto monitorio, il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui, pur avendo integralmente accolto l’opposizione delle parti private, ha poi ridotto la liquidazione delle spese operata dal decreto monitorio n. 146/2022. Quest’ultimo, infatti, aveva liquidato le spese a carico dell’amministrazione in € . 350,00, mentre il decreto collegiale ha ridotto tale liquidazione ad € . 292,50 -nonostante l’incremento del 30% per l’uso di tecniche informatiche. In virtù del principio espresso dalla Corte di legittimità sul punto, per il quale la preclusione nascente del giudicato impedisce
al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese RAGIONE_SOCIALE precedente fase di merito qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa di primo grado (Cass. n. 7616 del 2021; n. 27606 del 2019), il decreto impugnato avrebbe dovuto liquidare le spese del procedimento monitorio a carico dell’amministrazione soccombente in complessivi € . 455,00 (€ . 350,00, aumentati del 30%).
2.1. Il motivo è infondato: come già ricordato supra (punto 1.1.) l’opposizione di cui all’art. 5ter RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo. N ella specie, l’opposizione del ricorrente era stata accolta e, dunque, doveva procedersi ad una liquidazione unitaria, sebbene rispettando le due distinte fasi dei giudizi monitorio e di opposizione: se ne deduce l’inapplicabilità del principio dell’effetto espansivo interno RAGIONE_SOCIALE decisione riformata e del divieto di reformatio in peius dedotti con il secondo mezzo di gravame ( ex multis : Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17602 del 2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11249 del 2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26517 del 2023; Cass. n. 26398/2023; Cass. n. 23826/2023; Cass. 9728/2020).
La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi ed ha provveduto alla liquidazione delle spese sulla base di una corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE vicenda sottoposta al suo esame e senza alcun vincolo rispetto alla liquidazione operata nel precedente giudizio. Inoltre, ha liquidato anche un aumento per la fase monitoria. Peraltro, la ricorrente non lamenta la violazione di norme specifiche ma di un principio di divieto di reformatio in peius che non è applicabile al caso di specie.
3. In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il Collegio cassa il decreto impugnato e rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione , che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda